Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21090 del 16/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21090 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

c.)i-f dr P

ORDINANZA
sul ricorso 28679-2011 proposto da:
BRUNI EMILIO BRNMLE55H25A794M, AIROLDI MARIA GRAZIA RLDMGR57E59E507D,
BURGI O CARMELO ANTONIO BRGCML56H17A181V, ADELGHI RAFFAELLA
LDGRFL62L59F009I, BRIVIO NICOLETTA BRVNLT62L49B081P, BAIO ENRICA
BAINRC53B67B943K, BOLDI MILENA BLDMLN51L60E507C, CALVI GIULIANA
CLVGLN56C50A745J, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio
dell’avvocato CORBYONS GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato BULGARINI D’ELCI
GIUSEPPE, giuste deleghe a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 80185250588 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente nonché contro
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI MOLTENO, DIREZIONE DIDATTICA DI
OGGIONO, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE MARCO D’OGGIONO
DI OGGIONO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SCUOLA
MEDIA STATALE M.G. AGNESI DI CASATENOVO, LICEO ARTISTICO STATALE
MEDARDO ROSSO, ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE MARCO POLO DI COLICO,

Sar)4.41.4

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Data pubblicazione: 16/09/2013

ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSTA MASNAGA, ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE A.
BADONI ;

intimati

avverso la sentenza n. 269/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO del 17.2.2011, depositata il
14/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2013 dal Consigliere Relatore

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE.
In fatto e in diritto

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., ha depositato la seguente
relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.: “Con la sentenza impugnata
la Corte di appello di Milano confermava la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda
degli odierni ricorrenti intesa al riconoscimento ai fini giuridici ed economici , dei servizi di ruolo e non
di ruolo prestati nel profilo professionale di Responsabile Amministrativo, anteriormente al 10
settembre 2000, data di attribuzione del profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi , ai
sensi dell’art. 34 , CCNL del Comparto Scuola in data 26.5.1999.
Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso gli originari ricorrenti sulla base di cinque
motivi di ricorso. Il Ministero ha depositato controricorso . Gli altri intimati non hanno svolto attività
difensiva.
Questa Corte a più riprese ha esaminato le questioni sollevate con il presente ricorso (v., tra le altre,
Cass. 1.3.10 n. 4885, Cass. 2.12.10 n. 24431, Cass. 9.12.10 nn. 24912-24913-24914, Cass. 24.2.11 n.
4805) chiarendo che : con il CCNL 26.5.99 – comparto Scuola personale non dirigente,
parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 – all’art. 34, viene istituito, con decorrenza
1.9.00, “il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole
ed istituti di ogni ordine e grado …”. Per l’accesso al profilo professionale del DSGA detto CCNL
26.5.99 richiede il diploma di laurea; tuttavia, “in sede di prima applicazione”, anche in deroga
all’obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un’area all’altra (nella specie da C a D)
contemplato dall’art. 32, è previsto che possa accedere a detto profilo il personale già inquadrato quale
responsabile amministrativo, in servizio nell’anno scolastico 1999-2000, previa frequenza di apposito
corso di formazione..- Il trattamento economico del personale inquadrato nel profilo di DSGA “in sede
di prima applicazione” è fissato dall’art. 8 del CCNL 15.3.01, secondo biennio economico 2000/2001
del personale del comparto Scuola, dall’1.9.2000, nella misura dello stipendio iniziale del profilo di
provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo
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Dott. ANTONELLA PAGETTA.

delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo
una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva
dell’eventuale assegno ad personam nonché del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio
iniziale del profilo di provenienza. Si stabilisce che la retribuzione così determinata “viene utilizzata, con
il criterio della temporizzazione, al fine di collocare ciascun dipendente all’interno delle posizioni
economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori”.Viene quindi
adottato il criterio della c.d. “temporizzazione”, che consiste nel convenire il valore economico della

effettiva. La disciplina è quindi nel senso che l’esistente profilo di direttore amministrativo di accademie
e conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.- In
questa prospettiva, poi, l’art. 87 del CCNL 24.07.03, comparto scuola, quadriennio normativo
2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, dispone che, a decorrere dall’1.1.03, ai DSGA
destinatari dell’incremento retributivo previsto dell’ari 8, comma 1, del CCNL 15.03.01 è attribuito un
incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore
amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile
amministrativo alla data del 1.9.2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, “si realizza il
completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile
amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori”.- La tesi dei
dipendenti richiama l’art. 142, lett. L.), punto n. 8, del CCNL 24.7.03, comparto scuola per il
quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, che stabilisce che continua
a trovare applicazione nel comparto scuola l’art. 66, comma 4, del CCNL 4.08.95, per la quale “restano
confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati
anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. dalla L. 26 luglio 1970, n.
576, e successive modificazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, cosi come definite dal
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4”. Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte
negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad
oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale
insegnante e non insegnante. In particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13
Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale): “ai fini dell’inquadramento contrattuale,
l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è
determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in
carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 conv. con modificazioni
dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità
giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”. .- Sulla base della
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retribuzione in godimento in anzianità spendibile per l’inquadramento, prescindendo perciò da quella

giurisprudenza sopra richiamata, questa Corte ha ritenuto che le parti stipulanti intesero riservare ai
DSGA, inquadrati “in sede di prima applicazione” e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla
regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento
economico differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione del regime
generale; che rimangono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso l’inquadramento in
base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva). La finalità è quella, manifesta, di
limitare l’onere finanziario dell’amministrazione correlato ad una “promozione” pressoché automatica

disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 199 del 1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano
ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta di previsione di
carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all’art. 8 CCNL 2001 destinata a regolare una
peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell’ambito
del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla
“carriera”). – Non può affermarsi che la disciplina dell’art. 8 CCNL 2001 sia stata superata dal
successivo contratto del 2003, mediante affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza
del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante
nella nuova qualifica (art. 142, lett. f, punto n. 8, del CCNL 24/7/2003). Questa norma fa riferimento ai
DSGA che hanno avuto accesso alla posizione D1 -D2 mediante lo strumento selettivo ordinario e non
in sede di primo inquadramento, atteso che il già richiamato art. 87 del contratto del 2003 si occupa
specificamente della vicenda della creazione del nuovo profilo di DSGA e del relativo trattamento
retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 2001, e come tale esplicitamente
richiamato, nel quale la “temporizzazione” risulta funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del
direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione.
Invero, l’incremento retributivo attribuito dall’art. 87 deve essere considerato nell’ambito della
regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del CCNL del 2001 e la clausola in esame comprova
ulteriormente come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline
negoziali specifiche, non compatibili con l’applicazione delle regole generali., Destituita di fondamento
è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome decorrente dall’1.9.2000,
doveva essere regolato dalla norma generale in tema di computo di anzianità in caso di passaggio di
categoria – con la considerazione quindi della complessiva anzianità effettiva – e non dalla (pretesa)
norma speciale dell’art. 8 del ccn1 del 2001, che non avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla
consistenza di un diritto già acquisito. Al riguardo deve rilevarsi che il CCNL per il quadriennio
normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo previsto l’operatività con
decorrenza dall’1.9.2000 del nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed
amministrativi, ha omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico, come si evince
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(mero giudizio di idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali).- Quanto al

dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti stipendiali in vigore rispettivamente dal 1.11.1998
e dal 1.6.1999, e la tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta ultima data,
comprendono la posizione di direttore amministrativo dei conservatori e delle accademie ma non
prendono in considerazione il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale non può
presumersi regolato ai fui economici come l’altro – pur affine – profilo, poiché i due profili sono
considerati distintamente nella tabella A (contenente l’elencazione e la descrizione di tutti i profili) e
graduati diversamente, in D/1 il profilo esistente e in D/2 quello di nuova istituzione. Tale omissione

economico 1998- 1999, mentre per il biennio successivo, nel cui ambito avrebbe cominciato ad operare
il nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai fini economici un ulteriore contratto collettivo, poi di
fatto sottoscritto il 15.3.2001. Si è verificato dunque un breve vuoto normativo, che è stato colmato con
giustificati effetti retroattivi appunto dall’art. 8 del CCNL del 2001, il quale – è opportuno sottolineare espressamente regola, in termini speciali e derogatoli, il solo trattamento economico del personale
fruente in sede di prima applicazione dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale di direttore
dei servizi generali ed amministrativi. L’art. 8 del CCNL del 2001 non si pone, inoltre, in contrasto con
principi e norme inderogabili. I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne
caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le
norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali
sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità delle scelte operate dai
contraenti anche per quanto concerne l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche.
Nè possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la quale
impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento
economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19.12.08 n. 29829;
10.03.09 n. 5726; 18.06.08 n. 16504 e 19.06.08 n. 16676; Cass., s.u., 7.07.10 n. 16038).
Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano prive di fondamento le argomentazioni relative
alla mancanza di giustificazioni per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta
ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1.9.00; alla disparità di
trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo
professionale di DSGA nel periodo successivo alla “prima applicazione” di cui all’art. 34 del CCNL del
1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel
profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti
dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.). Giova, infine, precisare che
nella fattispecie ora in esame l’Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una
regolazione del rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto negoziale, quali l’art. 34 del
CCNL 26.5.99 che istituisce il profilo professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede
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normativa, del resto, trova sistematica spiegazione nel fatto che il CCNL 1999 regolava il solo biennio

di prima applicazione, e l’art. 8 del CCNL 15.3.01 che di tale profilo determina il trattamento retributivo
a decorrere dall’1.9.00. Oggetto della controversia è, dunque, non l’esercizio di un potere
autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni soggettive dei dipendenti, ma l’interpretazione che
di quelle norme l’amministrazione ha fatto nel regolare dette posizioni. L’indagine del giudice è diretta
esclusivamente alla verifica della correttezza dell’interpretazione e non anche alla censura di un (peraltro
inesistente) potere autoritativo dell’Amministrazione. È, pertanto, del tutto estranea alla presente
controversia la pretesa di accertare se con l’interpretazione data alla norma collettiva – peraltro corretta,

si assume presente nel patrimonio dei dipendenti, con violazione delle disposizioni della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che quel diritto tutelerebbe. Alla luce del consolidato indirizzo
di questa Corte che ha esaminato e puntualmente disatteso le medesime deduzioni degli odierni
ricorrenti svolte in altri giudizi , il Collegio , riunito in camera di consiglio valuterà se il ricorso non sia
manifestamente infondato “.
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome
coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione camerale. .Conseguentemente il ricorso
va respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese, in favore della parte
costituita, che liquida in complessivi € 3000,00 per compensi professionali oltre le spese prenotate a
debito.
Roma, camera di consiglio del 7 giugno 2013
Il Presidente

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Il Funzionario Giudiziario
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DEPOSITAI° CANCELLERIA
1 6 SEI. 2013
…….
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Roma
…. Paol .

221.0 01

sulla base delle regole dell’ermeneutica – l’Amministrazione abbia pregiudicato un diritto di credito che

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