Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21090 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 13/10/2011), n.21090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30572/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

RIFINIZIONE FLAMINIA SPA;

– intimato –

sul ricorso 35109/2006 proposto da:

RIFINIZIONE FLAMINIA SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE GIOACCHINO

BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato MORLINO FRANCESCA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ZAMPETTI MARIA SILVIA,

MAFFEZZOLI PIER GIORGIO, giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 25/2006 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 12/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il resistente l’Avvocato BUCETI, delega Avvocato ZAMPETTI,

che si riporta agli scritti difensivi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento ricorso incidentale.

Fatto

La Rifinizione Flaminia SPA ha impugnato due avvisi di accertamento con i quali sono state rettificate le dichiarazioni dei redditi ed iva relative all’esercizio 1996. L’ufficio ha recuperato a tassazione: a) costi non di competenza, b) ammortamenti indeducibili e c) ricavi non contabilizzati, calcolati sulla base delle percentuali di redditività del triennio 1995/1997, ricostruite sulla base della struttura e della contabilità aziendale.

La CTP adita, riuniti i ricorsi della contribuente, li ha accolti soltanto in parte, rigettando le eccezioni dell’ufficio di nullità della CTU disposta dai giudici di primo grado.

La sentenza è stata impugnata da entrambe le parti, ciascuna per la parte che la vedeva soccombente.

La CTR ha confermato la decisione di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorre in via principale per la cassazione della sentenza di appello, meglio indicata in epigrafe, sulla base di due motivi.

La società resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. Entrambi sono illustrati anche con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Nel merito, il ricorso principale non può trovare accoglimento.

Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 194 e 201 c.p.c., prospetta alla Corte il seguente quesito di diritto: “Costituisce violazione del principio del contraddittorio e del combinato disposto degli artt. 194 e 201 c.p.c. e art. 91 disp. att. c.p.c., e determina la nullità relativa della consulenza di ufficio, eccepita tempestivamente nella prima difesa successiva al deposito della relazione peritale, il mancato intervento delle parti alle operazioni peritali in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori con la possibilità di presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni ed istanze”. Il quesito generico ed astratto, privo di specifici collegamenti alla fattispecie sub indice (come e perchè si è verificata la mancata partecipazione? Le attività asseritamele svolte in violazione del contraddittorio quale rilevanza hanno avuto nella decisione della controversia?) non consente di individuare la specifica quaestio iuris prospettata con il primo motivo che, quindi, è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis.

Come è noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, “Il quesito di diritto, previsto dall’art. 366-bis cod. proc. civ. (vigente “ratione temporis” prima della sua abrogazione da parte della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47) risulta ritualmente formulato quando, pur non essendo esposto in forma interrogativa, consenta di far comprendere dalla sua sola lettura quale sia l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare” (Cass. 774/2011). E’ di tutta evidenza che il quesito posto a corredo del primo motivo è privo dei requisiti richiesti.

Analoghe considerazioni valgono anche per il secondo motivo, con il quale l’Agenzia ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies e vizi di motivazione, prospetta il seguente quesito: “A fronte di un accertamento di tipo analitico-induttivo, operato D.L. n. 331 del 1993, ex art. 62 sexies, viola tale norma ed è carente di motivazione la sentenza che considera illegittimo tale avviso facendo proprie le conclusioni del CTU senza motivare sufficientemente in ordine alla ritenuta assenza di maggiori ricavi per l’annualità in contestazione, cioè il 1996, attesa la puntuale ricostruzione dell’Ufficio e del CTP che dimostrava che tale annualità rientrava a pieno titolo nel ciclo espansivo iniziato a cavallo tra il 1992 ed il 1993”.

Anche il questo caso, il quesito si limita a prospettare una tesi giuridica totalmente astratta, in cui l’unico collegamento alla fattispecie concreta è costituito dal riferimento al biennio 1992/93, senza però che ciò giovi alla comprensione del quesito giuridico concreto che si intende prospettare a questa Corte di legittimità. Quanto al vizio di motivazione, la doglianza è priva della richiesta sintesi (v. Cass. 2652/2008).

Merita invece accoglimento il ricorso incidentale della società contribuente. Questa si duole del fatto che la CTR ha omesso di pronunciarsi sul proprio appello incidentale, con il quale si doleva che la CTP aveva confermato recuperi relativi agli ammortamenti e a costi non di competenza. Più specificamente, con il quesito di diritto che correda il motivo, la società, premesso che la CTR non si è pronunciata sulle specifiche censure, ripropone la tesi della illegittimità dei recuperi eseguiti dall’ufficio tributario negli avvisi impugnati in relazione alle quote di ammortamento indeducibili per L. 26.343.000 e costi indeducibili non di competenza per L. 3.250.000.

Dalla narrativa della sentenza impugnata risulta che la società contribuente ha espressamente contestati i due recuperi in questione (p. 8), ma poi alla esposizione in fatto non segue alcuna decisione in diritto.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Toscana, altra sezione, per la pronuncia omessa, delegando al giudice del merito anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed accoglie l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia la causa alla CTR della Toscana, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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