Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21090 del 11/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 05/05/2017, dep.11/09/2017),  n. 21090

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9052-2016 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VIGNA

PIA 60, presso lo studio dell’avvocato IVAN PUPETTI rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA MAESTRI;

– ricorrente –

contro

V.E.;

– intimata –

avverso il decreto n. Cron. 44/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositato il 18/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il 09/04/2015 il Tribunale per i minorenni di Bologna pronunciava decreto definitivo col quale dichiarava ex art. 330 c.c. la decadenza dalla potestà genitoriale di C.M. e V.E. sul figlio minore Ca.Mi..

C.M. proponeva reclamo alla Corte d’Appello di Bologna, la quale lo respingeva integralmente confermando il decreto impugnato. La situazione complessiva dei rapporti del minore con i propri genitori appariva infatti connotata, a giudizio del Collegio, da rilevanti elementi di criticità, e dalla relazione peritale d’ufficio emergeva che Ca.Mi. presentava indicatori psicologici di trascuratezza emotiva, violenza psicologica e maltrattamenti.

Avverso tale pronuncia C.M. propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con cui denuncia la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla mancata notifica del decreto provvisorio del 01/03/2012 con quale il Tribunale per i minorenni ha nominato il CTU per l’esame di Ca.Mi. e per la valutazione delle capacità genitoriali del padre. Nonostante il Tribunale abbia disposto la notifica a cura della cancelleria anche a C.M., dal verbale di comunicazione emerge che tale adempimento non è stato assolto, con conseguente violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non si è espressa sul punto, limitandosi ad affermare che in merito a tale vizio “nulla era stato dedotto in precedenza”: ciò sarebbe tuttavia giustificato proprio dal fatto che il decreto provvisorio non gli è stato mai notificato o comunicato dalla cancelleria.

Non svolge difese l’intimata. Il ricorrente non ha depositato memorie.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Benchè dagli atti di causa emerga effettivamente che il decreto provvisorio del 01/03/2012 con cui il Tribunale nominava CTU non sia stato notificato al ricorrente, tale omessa notifica non configura la denunciata violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa. Invero, il C. era senza dubbio informato delle operazioni peritali già quando erano in corso di svolgimento, avendo personalmente effettuato dei colloqui con il CTU: ciò emerge sia dalla comunicazione del consulente datata 10/10/2012, con cui quest’ultimo informava il giudice delle attività svolte sino a quel momento, sia dalla relazione finale depositata l’11/12/2012. E’ quindi inequivocabilmente escluso che il ricorrente, come egli sostiene, sia venuto a conoscenza del conferimento dell’incarico solo col decreto definitivo del 09/04/2015.

Peraltro, il decreto di nomina del CTU non fissava alcun termine entro cui procedere alla nomina di eventuali CTP, ragion per cui il C. ben avrebbe potuto nominare un proprio consulente in un momento successivo rispetto all’udienza di conferimento dell’incarico del consulente d’ufficio. In definitiva, la predetta nullità deve considerarsi sanata ex art. 156 c.p.c., comma 3.

Ne consegue il rigetto del ricorso. In mancanza di parte resistente non vi è statuizione in ordine alle spese processuali.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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