Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2109 del 31/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2109 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 5948-2012 proposto da:
TESSITORE PASQUALE TSSPQL78E02F839H, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio
dell’avvocato ALLOCCA ELENA, che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
MELLINO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato DARIO
MANNA, rappresentato e difeso dagli avvocati TRANI
SALVATORE, TRANI SILVIO giusta procura speciale a margine del
controricorso;

– controricorrente –

ss8C

Data pubblicazione: 31/01/2014

avverso la sentenza n. 807/2011 del GIUDICE DI PACE di ISCHIA
del 20/05/2011, depositata il 24/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;

Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1.- Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Ischia ha accolto
l’opposizione proposta da Massimo Mellino avverso l’atto, qualificato dallo
stesso giudice come atto di precetto, notificato ad istanza di Pasquale Tessitore
in data 3-4 dicembre 2010. Il giudice ha ritenuto che, pur trattandosi di <>, apparentemente riferito
all’ufficiale giudiziario addetto all’UNEP, non sottoscritto e mancante
dell’elezione di domicilio e di altri elementi prescritti dall’art. 480 cod. proc.
civ., fosse un precetto, comunque da annullare perché non conforme al disposto
di tale ultima norma. Pertanto, ne ha dichiarato la nullità ed ha condannato
l’opposto, rimasto contumace, al pagamento delle spese di lite.
1.1.- Il ricorso straordinario per cassazione è affidato a due motivi: col primo si
deduce violazione ed omessa applicazione degli artt. 615, 1° comma, 27 e 480,
30 comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.
proc. civ., per inosservanza delle norme sulla competenza; col secondo
violazione ed omessa applicazione degli artt. 480 e 148 cod. proc. civ., in
relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., deducendosi che
l’opposizione sarebbe stata proposta <>, essendo
l’atto impugnato un invito bonario al pagamento, contenuto nella relata di
notificazione della sentenza inviato al difensore e non alla parte personalmente,
non consistente nell’intimazione dell’art. 480 cod. proc. civ. né sottoscritto
dalla parte o dal suo difensore.
2.- Il ricorso appare manifestamente fondato e perciò va accolto.

Pregiudiziale è l’esame del secondo motivo, il cui accoglimento consente di
affermare che l’atto impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Ischia non fosse in
alcun modo riconducibile al paradigma normativo dell’art. 480 cod. proc. civ.,
perché mancante dell’intimazione di adempiere ai sensi del primo comma,
dell’indicazione e della sottoscrizione della parte intimante o del suo difensore,
dell’elezione di domicilio, delle spese di precetto; inoltre, perché contenuto nel
contesto di una relazione di notificazione proveniente dall’ufficiale giudiziario
Ric. 2012 n. 05948 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

e privo di qualsiasi intitolazione, in quanto avente il tenore di un <>.
La sentenza impugnata ha perciò fatto errata applicazione dell’art. 480 cod.
proc. civ. e va cassata.

Dato ciò, va rigettata l’eccezione di inammissibilità della presente
impugnazione, sollevata dalla parte resistente per decorso del termine di sei
mesi di cui al primo comma dell’art. 327 cod. proc. civ. In applicazione del
comma secondo di questa norma, va reputato tempestivo il presente ricorso,
avuto riguardo alla data di spedizione della notificazione per mezzo del servizio
postale, effettuata il 1° marzo 2012. Risulta infatti rispettato il termine breve
decorrente dalla data di notificazione della sentenza impugnata, effettuata il 3
gennaio 2012.
3.1.- La mancanza nell’atto impugnato dell’elezione di domicilio ai sensi
dell’art. 480 cod. proc. civ. consente tuttavia di superare l’eccezione di
incompetenza di cui al primo motivo di ricorso. Infatti, l’individuazione del
giudice competente va fatta alla stregua della prospettazione della parte attrice.
Nel caso di specie, quindi, il giudice competente andava individuato ai sensi del
menzionato art. 480, comma terzo, cod. proc. civ., in considerazione della
dedotta, pur se infondata, sussistenza di un atto di precetto opponibile.
4.- All’accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue la cassazione
della sentenza impugnata, con riserva al collegio dell’eventuale decisione nel
merito e delle statuizioni consequenziali ai sensi del!’ art. 384, comma secondo,
cod. proc. civ..”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai
difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte.
Ritenuto in diritto
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Quanto ai rilievi svolti nella memoria di parte resistente, si osserva che
l’intimazione ad adempiere di cui all’art. 480 cod. proc. civ. si inserisce
nel contesto di un atto tipicamente connotato ai sensi di quest’ultima

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3.- Consegue a quanto appena detto che la notificazione dell’atto di opposizione
fatta ai sensi del terzo comma dell’art. 480 cod. proc. civ., nella cancelleria del
Giudice di Pace di Ischia, è da considerarsi nulla e comporta l’applicazione
dell’art. 327, comma secondo, cod. proc. civ.

norma e non può essere ad essa sovrapposta, come sembra fare il
resistente, qualsivoglia <> ad adempiere che un
creditore rivolga al proprio debitore, avvalendosi di un atto che è privo
dei requisiti richiesti dall’art. 480 cod. proc. civ. perché si abbia un vero
e proprio atto di precetto. Né allo scopo pare sufficiente al collegio la

non essendo questo il senso dei precedenti di cui a Cass. n. 12230/07 e
n. 6230/86, citati nella memoria di parte resistente.
Appare inoltre poco coerente con le risultanze processuali la
confutazione, da parte del resistente, della circostanza —riportata in
ricorso e ripresa nella relazione- che il detto invito fosse inserito nel
contesto della relata di notificazione da parte dell’ufficiale giudiziario,
poiché non è contestato che il testo fosse stato redatto in modo da
prospettare l’invito al pagamento come proveniente dall’Ufficiale
giudiziario notificante.
Va affermato che non può essere qualificato come atto di precetto
ai sensi dell’art. 480 cod. proc. civ. l’invito al pagamento rivolto
dal creditore al proprio debitore quando, per la carenza dei
requisiti richiesti da detta norma (in specie, l’intestazione,
l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo
esecutivo, l’indicazione delle parti, la sottoscrizione del creditore
e/o del suo difensore, l’elezione di domicilio o la dichiarazione
di residenza), non sia riconoscibile come atto di precetto, pur se
fatto notificare unitamente al titolo esecutivo.
Cònseguentemente, non è ammessa l’opposizione all’esecuzione
ai sensi dell’art. 615, comma primo, cod. proc. civ. avverso un
mero invito al pagamento che sia irriconoscibile come atto di
precetto.
Il ricorso va perciò accolto.
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mera fissazione di un termine per rispondere positivamente all’invito,

Dal momento che non necessitano ulteriori accertamenti di fatto, il
Collegio decide nel merito e dichiara inammissibile l’opposizione
proposta dal Menino nei confronti del Tessitore avverso l’atto
notificato il 3-4 dicembre 2010, poiché, non essendo questo
qualificabile come atto di precetto, non avrebbe potuto essere opposto

Le spese, del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità,
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione proposta da Massimo
Menino nei confronti di Pasquale Tessitore; condanna il Menino al
pagamento, in favore del Tessitore, delle spese del giudizio di primo
grado, liquidate complessivamente in € 550,00, di cui € 50,00 per
esborsi, oltre accessori come per legge, nonché al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, complessivamente liquidate in €

•560 D–1 , di •cui
€ 200,00 per esborsi ed € 4 6 5 6° -t4 per
contributo unificato, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 4 dicembre 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

ai sensi dell’art. 615, comma primo, cod. proc. civ.

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