Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2109 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – rel. Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22696/2018 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato presso l’avv. Luca Righini

che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di Bologna, depositato il

20/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/10/2019 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto del 20.6.18, il Tribunale di Bologna rigettò il ricorso proposto da proposto da H.A.- cittadino del (OMISSIS) – avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di rigetto della domanda di protezione internazionale ed umanitaria, osservando che: il ricorrente non aveva prodotto alcuna documentazione riguardante la morte del fratello, nè la denuncia che, a suo dire, sarebbe stata presentata per le lesioni da lui subite nel (OMISSIS), senza addurre nessuna giustificazione in ordine all’eventuale impossibilità di produrre tale documentazione, limitandosi a produrre copia di una denuncia che avrebbe presentato il padre in seguito alla morte del fratello e copia di certificazione medica relativa alle suddette lesioni; la predetta denuncia, priva di sottoscrizione dell’agente di polizia che l’ha ricevuta, non indicava i reati e i relativi articoli del codice penale; la citata certificazione medica era in contrasto con quanto riferito dallo stesso ricorrente il quale, innanzi alla Commissione, aveva dichiarato di aver subito una violenta aggressione a seguito della quale era stato ricoverato in ospedale per due giorni (mentre dalla certificazione prodotta si desumeva una prognosi di 5-10 ore); il ricorrente aveva reso, innanzi alla Commissione, dichiarazioni generiche sia in ordine alla sua vicenda relativa alla morte del fratello, sia in ordine alla scelta di aderire alla religione sciita e alle minacce che avrebbe ricevuto, unitamente ai familiari, con contraddizione rispetto a quanto poi dichiarato in sede giudiziaria; dall’esame dei report consultati si desumeva che nella regione di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) non si riscontrava una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; non erano sussistenti i requisiti del permesso umanitario, in mancanza di specifici indicatori di necessità di protezione, essendo a tal fine irrilevante l’attività lavorativa svolta da poco tempo dal ricorrente.

Ricorre in cassazione lo H. con tre motivi, illustrati con memoria.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, avendo il Tribunale omesso di esercitare i propri poteri istruttori ufficiosi al fine di acquisire i documenti ritenuti necessari per la decisione, e di confermare i fatti narrati dal ricorrente, il cui racconto era stato ritenuto inattendibile.

Con il secondo motivo è denunziata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver il Tribunale ritenuto la sussistenza di una minaccia grave alla sua vita derivante da una situazione di violenza indiscriminata, non avendo acquisito le informazioni sulla situazione generale del (OMISSIS) di cui aveva invece tenuto conto altra Corte d’appello, come desumibile dalla sentenza di questa Corte n. 16274 del 2018.

Con il terzo motivo è dedotta l’apparente motivazione del decreto impugnato circa un fatto decisivo e controverso, in ordine all’omesso accertamento della fondatezza delle dichiarazioni e dei documenti del ricorrente a sostegno della domanda presentata.

Il primo motivo è inammissibile. Il Tribunale ha diffusamente ed adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la narrazione dell’istante non è credibile, caratterizzata da incoerenze e contraddizioni ben evidenziate. In particolare, il Tribunale ha posto in evidenza che il ricorrente aveva reso dichiarazioni in giudizio divergenti rispetto a quanto invece affermato innanzi alla Commissione sia sulla morte del fratello che sulla conversione alla religione sciita; circa la morte del fratello, le sue dichiarazioni erano peraltro differenti dal contenuto della denuncia presentata.

Ora, il giudizio di inattendibilità del ricorrente esime il giudice dall’esercitare i propri poteri ufficiosi, in conformità del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, invero, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti. In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona (Cass. n. 16925/2018; Cass., n. 28862/2018; Cass., n. 3340/2019).

Il secondo e terzo motivo – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi – sono inammissibili, in quanto il Tribunale ha esaminato vari recenti report (ARC; EASO; COI) dai quali si evince che nella regione di provenienza del ricorrente non ricorreva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato tale da porre in pericolo la popolazione civile. La doglianza circa l’omesso espletamento dei poteri istruttori d’ufficio è, peraltro, generica, riferendosi al contenuto di una pronuncia di questa Corte senza alcuna inerenza al caso concreto e senza indicare le fonti informative il cui esame sarebbe stato omesso dal Tribunale.

Parimenti inammissibile è la censura afferente all’asserita motivazione apparente, dato che il decreto impugnato contiene un’esaustiva ed ampia esposizione delle ragioni della decisione.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA