Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2109 del 29/01/2021

Cassazione civile sez. II, 29/01/2021, (ud. 10/09/2020, dep. 29/01/2021), n.2109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6449-2016 proposto da:

D.P.E., rappresentato e difeso da FIORELLO TATONE ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Alessandro

Marchetti, in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 71;

– ricorrente –

contro

L.G., in proprio, rappresentata e difesa anche

dall’Avv. ANTONELLA BOSCO ed elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’Avv. Ida Di Domenica, in ROMA, VIA SUSA 1;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CHIETI in data 11.02.2016, in

composizione monocratica;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. BELLINI UBALDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza in data 11.2.2016 il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, rigettava il ricorso depositato in data 28.5.2015 da parte di D.P.E., con il quale censurava la quantificazione degli importi liquidati in favore dell’avv. L.G., professionista delegata alla vendita nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 210/2011, e concludeva per la dichiarazione di nullità del decreto di liquidazione.

Osservava il Tribunale che il decreto opposto era stato comunicato dalla cancelleria alle parti e al professionista delegato in data 24.3.2015 e che le controversie in materia di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia sono disciplinate dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, come sostituito dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 17, lett. a) e il relativo procedimento è disciplinato dal suddetto D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, che prevede che le impugnazioni sono regolate secondo il rito sommario di cognizione e quindi nel rispetto dei termini processuali dallo stesso imposti. Con riguardo ai termini di impugnazione anche il Ministero della Giustizia ha emanato la circolare del 7.11.2012 al fine di chiarire che il termine di opposizione in questi casi è quello di 30 giorni dall’avvenuta comunicazione. Nella fattispecie, alla data del deposito del ricorso (28.5.2015) il termine di 30 giorni a decorrere dal 24.3.2015 era ampiamente decorso e quindi il ricorso risultava improcedibile.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il D.P. sulla base di due motivi, illustrati da memoria; resiste l’Avv. L. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce la “Violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, nn. 2 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per essere stato il decreto di comparizione delle parti sottoscritto non dal Presidente ma da G.U. non delegato e per essere stato trattato e pronunciato il provvedimento oggetto di ricorso dal medesimo Giudice non avente funzioni direttive ed estraneo alla procedura di esecuzione immobiliare n. 210/2011. Nullità dell’ordinanza e del procedimento”. Osserva il ricorrente che la competenza a decidere è solo del Presidente, che risulta essere terzo estraneo, supervisore degli atti e del procedimento ed estensore unico della decisione. Invece nella fattispecie la conduzione del procedimento e l’impugnata ordinanza hanno costituito attivazione processuale di un Giudice non funzionalmente competente a decidere con il rito camerale e comunque non designato dal Presidente per la trattazione. Trattandosi di vizio relativo alla violazione delle norme sulla competenza funzionale del Magistrato preposto a decidere l’affare in Camera di Consiglio, esso può essere dedotto ed eccepito in ogni stato e grado del giudizio.

1.1. – Il motivo non è fondato.

2.1. – Questa Corte ha affermato che la pronuncia sull’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170, (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15), spettasse alla competenza funzionale del presidente dell’ufficio giudiziario in composizione monocratica, con riferimento non solo all’ufficio ma anche alla persona del titolare di questo, sicchè una decisione assunta dal tribunale in composizione collegialè era nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge. Tale principio deve essere tenuto fermo anche in relazione alle controversie assoggettate alla novella di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, attesa la sostanziale identità sul punto tra il testo dell’art. 15 e quanto previsto nella formulazione originaria dal citato art. 170, atteso che entrambe le disposizioni attribuiscono la cognizione dell’opposizione ad un giudice monocratico (Cass. n. 9911 del 2019; Cass. n. 18343 del 2017; Cass. n. 4362 del 2015).

Nel contempo, questa Corte ha specificato che, stante la previsione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (secondo cui, come detto, quando sia proposta opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica), la competenza a provvedere spetta ad un giudice singolo del tribunale o della corte d’appello, ai quali appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione dell’indennità oggetto di impugnazione, da identificare con il presidente del medesimo ufficio giudiziario o con il giudice da lui delegato (Cass. n. 22795 del 2019). Ne consegue che, non essendo configurabili, all’interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente ed i giudici da questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità dell’ordinanza, adottata in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario, il fatto che essa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal Presidente del tribunale (Cass. n. 9911 del 2019, cit.; Cass. n. 9879 del 2012; conf. Cass. 15940 del 2015; Cass. n. 18080 del 2013).

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione degli artt. 12 e 14 delle Disposizioni sulla Legge in generale, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 e art. 34, comma 17, lett. a), dell’art. 702 quater c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per avere il Giudice estensore errato nell’individuare e nel ritenere operativi termini di decadenza in assenza di previsione normativa e per averli fatti decorrere dalla data della pronuncia del provvedimento fatto oggetto di ricorso, provvedimento non comunicato alla parte nè al difensore e per avere additato erroneamente e arbitrariamente, sotto il profilo analogico, norme di comparazione afferenti il procedimento sommario di cognizione e per avere additato erroneamente fonti di diritto (circolari ministeriali) che tali non sono. Erronea declaratoria di improcedibilità del ricorso con conseguente richiesta di annullamento dell’ordinanza”.

2.1. – Il motivo non è fondato.

2.2. – Correttamente il Tribunale ha affermato che le controversie in materia di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia sono disciplinate dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, come sostituito dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 17, lett. a), e che il procedimento è regolato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, che prevede specificamente che le controversie previste dal menzionato art. 170 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

Questa Corte ha ritenuto che, in forza di tale rinvio, deve ritenersi che la disciplina del termine per proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice va individuata in quella di cui all’art. 702-quater c.p.c., norma – dettata in tema di procedimento sommario di cognizione – che prevede che il provvedimento adottato in prima istanza dal giudice monocratico si consolida in giudicato se non è appellato “entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione” (Cass. n. 4423 del 2017).

Peraltro, tale affernazione porta ad escludere tanto che l’applicazione del termine per impugnare previsto dall’art. 702-quater c.p.c., sia di tipo analogico, trattandosi invece di termine da applicarsi in forza dell’esplicito rinvio che il vigente testo del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, fa al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, quanto che possa riconoscersi natura eccezionale alle ordinarie norme che disciplinano il rito sommario di cognizione. E la Corte costituzionale ha tra l’altro affermato che l’opposizione in esame è stata attratta nel modello del rito sommario di cognizione e che, pertanto, il termine per la correlativa proposizione non è più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (Corte Cost. n. 106 del 2016, con argomentazioni che, sebbene criticate dal ricorrente, per questo Collegio condivide e fa proprie, ritenendo manifestamente infondate dette censure).

Questa Corte ha quindi affermato che “In tema di spese di giustizia, a seguito della sostituzione dell’originario testo del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, col nuovo testo introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 17, l’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del giudice va proposta entro il termine per impugnare previsto dall’art. 702-quater c.p.c., per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; conseguentemente, il termine per proporre opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, è pari a giorni trenta e decorre dalla comunicazione o notificazione del decreto di pagamento”.

2.3. – Alla corretta applicazione dei richiamati principi, si accompagna da parte del giudice di merito anche l’esplicita afferamazione di fatto, secondo cui il decreto opposto era stato “comunicato dalla Cancelleria del Tribunale di Chieti alle parti e al Professionista Delegato in data 24.03.2015”; e che “alla data del deposito del ricorso (28.05.2015) detto termine di trenta giorni a decorrere dal 24.03.2015 era irrimediabilmente trascorso”.

E’ principio consolidato che l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016).

Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità unicamente nel caso in cui la motivazione stessa (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie, congrua e coerentemente supportata) risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).

3. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.300 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

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