Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2109 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2109 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: GRASSO GIANLUCA

ORDINANZA
sul ricorso 27893/2013 proposto da:
CONDOMINIO VIALE DEI CADUTI N. 5, in persona dell’amministratore
pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a
margine del ricorso, dall’avvocato Michele Mongelli, elettivamente
domiciliato presso la cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente contro
SFORZA ANNA, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a
margine del controricorso, dall’avvocato Giovanni Savino,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Clitunno 12, presso lo studio
del dott. Vincenzo Savino;
– controricorrente avverso la sentenza n. 971/2013 della Corte d’appello di Bari,
depositata il 23 agosto 2013;

Data pubblicazione: 29/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30
novembre 2017 dal Consigliere Gianluca Grasso.

Ritenuto che con atto di citazione del 5 maggio 2005 Anna
Sforza, proprietaria dei suoli interclusi siti in Toritto, censiti al fgl. 10

sezione distaccata di Modugno, il condominio di via dei Caduti n. 5,
per accertare, ex art. 1079 c.c., l’esistenza, in suo favore, del diritto
.

di servitù di passaggio pedonale e carrabile gravante sul cortile a
confine, di proprietà del detto condominio, con consequenziale ordine
al convenuto di cessare gli impedimenti e le turbative poste in essere

al suo godimento e di rimuovere parte della recinzione muraria al fine
di consentirne l’agevole passaggio, sia pedonale sia con mezzi
meccanici sulla p.11a n. 2039, avendo l’attrice già riacquistato, fin
dall’aprile 1993, il diritto di passaggio sulla particella n. 1532,
aprendosi un varco nella recinzione condominiale. Chiedeva, inoltre,
di dichiarare inesistente il diritto, preteso dal condominio, di apertura
del vano porta nel muro condominiale, con accesso diretto
nell’adiacente proprietà, ordinandone la sua definitiva chiusura;
che, costituendosi in giudizio, il condominio eccepiva

ex art.

1073 c.c., la prescrizione del diritto di servitù e, in via
riconvenzionale, proponeva domanda di riduzione in pristino del
varco, operato nell’aprile 1993 dalla Sforza;
che il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Modugno, con
sentenza depositata il 20 agosto 2007, escludeva l’esistenza di una
servitù di passaggio, rigettando la domanda principale, e condannava
l’attrice al ripristino dello stato dei luoghi. Accoglieva, inoltre, la
domanda di chiusura della porta del vano della centrale termica,
compensando integralmente le spese del giudizio;
che avverso tale sentenza proponeva appello Anna Sforza;

p.11e 2039 e 1532, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari,

che il condominio si costituiva in giudizio chiedendo, in via
incidentale, il mantenimento della porta del vano della centrale
termica;
che la Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 23
agosto 2013, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha

condominio a rimuovere la recinzione che ostacolava l’esercizio del
relativo diritto da parte di Anna Sforza;

che per la cassazione della pronuncia della corte d’appello ricorre

il condominio sulla base di due motivi;
che Anna Sforza resiste con controricorso.
Considerato che con il primo motivo di ricorso si denuncia la
violazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Parte
ricorrente evidenzia, cumulativamente, una pluralità di doglianze,
concernenti l’acquiescenza della controparte in sede di appello sul
capo della sentenza di primo grado riguardante l’adozione di una
“terza via” rispetto alla domanda introdotta dalla Sforza e dalla difesa
del Condominio, l’errata interpretazione della clausola contrattuale
riguardante la costituzione della servitù di passaggio, la presunta
intervenuta interruzione della prescrizione;
che il motivo è inammissibile;
che in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione di un
singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe
potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce
ragione d’inammissibilità dell’impugnazione quando la sua
formulazione non consente o rende difficoltosa l’individuazione delle
questioni prospettate (Cass., Ord. 17 marzo 2017, n. 7009; Cass.,
Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100);
che parte ricorrente, senza richiamare le norme processuali e
sostanziali che sarebbero state violate dalla corte d’appello,
giustappone plurime doglianze tra loro scollegate, non consentendo a

accertato la sussistenza della servitù di passaggio, condannando il

questa Corte di esercitare il sindacato di legittimità nel caso di specie.
La corte d’appello, pur censurando l’adozione di una “terza via”, ha
invero riformato la pronuncia di prime cure interpretando la clausola
contenuta nell’atto notarile di vendita come costitutiva di una servitù
di passaggio alla luce del contenuto dell’atto, dando conto delle

quindi non sindacabile in questa sede, a fronte della confusa
prospettazione contenuta nel ricorso;
che con il secondo motivo di gravame si deducè l’omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di
discussione, ovvero per travisamento dei fatti, dolendosi della
decisione della corte d’appello sulla sussistenza del diritto di servitù a
seguito dell’interruzione della prescrizione. Parte ricorrente lamenta
che un tale convincimento derivi dal mancato esame delle deduzioni
svolte nel corso del giudizio in ordine all’applicazione dell’art. 1073
c.c. e dal travisamento dei fatti di causa;
che il motivo è inammissibile;
che in base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., è consentito denunciare in cassazione oltre all’anomalia
motivazionale che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi
sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”,
nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella
“motivazione perplessa e obiettivamente incomparabile” (Cass., Sez.
Un., 7 aprile 2014, n. 8053), solo il vizio specifico, relativo all’omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza
risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che sia stato
oggetto di discussione tra le parti, e abbia carattere decisivo (Cass.
23 marzo 2017, n. 7472);
che, nel caso di specie, non rientrano nell’art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c. riformulato i profili di doglianza concernenti il travisamento
dei fatti, mentre non si evidenziano deduzioni riconducibili all’attuale

ragioni che l’hanno indotta a tale risultato ermeneutico, con giudizio

formulazione della norma, prospettando invero il ricorrente
un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie che hanno
indotto la corte d’appello a ritenere sussistente l’interruzione della
prescrizione (richiesta per iscritto di poter esercitare il passaggio
prima dello spirare dei vent’anni dalla costituzione della servitù,

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo;
che pdiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese
processuali sostenute dalla controricorrente, che si liquidano in
complessivi euro 2200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a
spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda

riconoscimento del diritto nei verbali di assemblea condominiale);

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