Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2109 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. I, 28/01/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 28/01/2011), n.2109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Consorzio per l’Area Industriale di Enna in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via Gregorio VII,

presso l’avv. Antonio Giuffrida, rappresentato e difeso dall’avv.

Scuderi Andrea giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

O.G., O.R., O.F. domiciliati

in Roma presso la Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’avv. Polizzotto Salvatore giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 130/04

del 12.11.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17.12.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Nigro con delega per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12.11.2004 la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava la domanda con la quale il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Enna aveva richiesto di determinare l’indennita’ per l’avvenuta espropriazione degli immobili di O.G., O.F. e O.R. in misura pari al valore agricolo tabellare corrispondente alla coltura praticata (cosi’ disapplicando, in quanto illegittima, la determinazione adottata sul punto dalla commissione provinciale di Enna che aveva qualificato l’area come edificabile) e, in accoglimento della riconvenzionale, rideterminava le indennita’ di occupazione e di esproprio in senso piu’ favorevole per i convenuti. In particolare la Corte territoriale riteneva applicabile il D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis (convertito in L. n. 359 del 1992) ai fini della relativa quantificazione, essendo risultata l’edificabilita’ legale e di fatto del terreno e non essendo d’altro canto applicabile, diversamente da quanto prospettato dal consorzio, il criterio dettato dalla L. n. 865 del 1971, art. 16 richiamato dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53 a sua volta richiamato L.R. Sicilia n. 21 del 1984, art. 21.

Avverso la decisione il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Enna ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui gli intimati hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti depositavano poi memoria. La controversia veniva infine decisa all’esito dell’udienza pubblica del 17.12.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di impugnazione il Consorzio ha rispettivamente denunciato:

1) violazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53, L.R. siciliana n. 1 del 1984, art. 21, L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, nonche’ vizio di motivazione poiche’ la legge regionale siciliana citata, per le espropriazioni delle aree industriali (quali quella in oggetto), opera un richiamo alle procedure previste dal T.U. delle leggi sul Mezzogiorno, queste prevedono che l’indennita’ di esproprio debba essere calcolata secondo il criterio indicato dalla L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 17, commisurato al valore agricolo medio, la successiva modifica di detta legge non ha inciso sull’avvenuto recepimento da parte della regione siciliana, e pertanto i parametri adottati dalla Corte di appello di Caltanissetta non sarebbero condivisibili.

2) violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, L. n. 1150 del 1942, art. 41 septies, L. n. 729 del 1961, art. 9, D.M. 1 aprile 1968, n. 317400, art. 4, D.Lgs. n. 327 del 2001, art. 37, D.P.R. n. 218 del 1978, art. 51, L.R. n. 1 del 1984, artt. 19 e 20, nonche’ vizio di motivazione, in relazione all’affermata edificabilita’ dell’area in questione. L’affermazione sarebbe in particolare errata per un triplice ordine di considerazioni, vale a dire: a) per il fatto che le particene espropriate ricadrebbero in gran parte, incontestabilmente, in zona di fascia di rispetto stradale e pertanto, per effetto della detta collocazione, alla luce della richiamata normativa vigente sarebbero inedificabili; b) in quanto al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio le dette aree sarebbero state effettivamente agricole; c) per l’inedificabilita’ delle aree ricadenti nell’ambito dei Piani di Sviluppo Industriale, se non nei limiti delle potenziali finalita’ pubblicistiche, per il cui soddisfacimento i detti piani sono stati predisposti. Ne deriverebbe che nessuna possibilita’ di edificare sarebbe attribuita ai loro proprietari e che la Corte di appello a torto avrebbe quindi ritenuto edificabili i terreni in questione.

3) violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis per l’omessa considerazione dell’assenza di possibilita’ effettive di edificazione (c.d. edificabilita’ di fatto), che viceversa il detto articolo imporrebbe di valutare.

Osserva il Collegio che il ricorso e’ infondato, come d’altro canto gia’ ritenuto da questa Corte in fattispecie sostanzialmente identica (C. 09/5565).

Ed infatti, per quanto riguarda il primo motivo, questo e’ incentrato sulla pretesa erroneita’ della normativa applicata per la liquidazione dell’indennita’ di espropriazione che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere quantificata ai sensi del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53 (richiamato dalla L.R. siciliana n. 1 del 1984), che a sua volta rinvia alla L. n. 865 del 1971, vale a dire in ragione del valore agricolo tabellare.

Il detto rilievo tuttavia non puo’ essere condiviso alla luce della successiva dichiarazione di incostituzionalita’ di detti criteri, intervenuta a seguito delle sentenze n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983, dalle quali emerge che per le aree edificatali devono essere applicati i criteri ordinari, e quindi quelli dettati dalla L. n. 359 del 1992, art. 53 che, costituendo norma di riforma economico – sociale, si pone come limite all’esercizio della stessa potesta’ legislativa esclusiva regionale, restando applicabile la normativa regionale al solo procedimento espropriativo (C. 06/11742).

Tale principio deve poi trovare conferma anche dopo la declaratoria di illegittimita’ costituzionale dell’art. 5 bis della citata legge, che non si e’ estesa alla bipartizione tra aree agricole e aree edificabili (come e’ stata qualificata quella in oggetto) ed e’ stata limitata ai soli terreni fabbricabili, che possono essere espropriati soltanto con la corresponsione del valore venale all’espropriato.

L’avvenuta eliminazione dall’ordinamento del parametro dei valori agricoli medi (circostanze cui si e’ fatto sopra riferimento), unitamente alla funzione limitativa all’esercizio della potesta’ legislativa regionale attribuibile al menzionato art. 5 bis sotto il profilo precedentemente delineato, escludono dunque che nella specie si possa configurare un rinvio ricettizio ai criteri L. n. 865 del 1971, ex artt. 16 e 17 (per essere stati acquisiti dal D.P.R. n. 218, art. 53 e quindi successivamente da L.R. n. 1 del 1984), mentre il richiamo alla L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 17 operato dal D.P.R. n. 218 del 1978, art. 53 deve essere interpretato come riferito esclusivamente ai profili procedimentali contenuti nella detta norma, non intaccati dalle sentenze della Corte Costituzionale sopra richiamate.

In ordine al secondo motivo va poi rilevato che l’erroneita’ della decisione con riferimento ai parametri adottati per la determinazione dell’indennita’ e’ stata dedotta sotto diverso aspetti, e cioe’ per il fatto che comunque la Corte di Appello non avrebbe potuto ritenere il terreno edificabile, per tre ordini di ragioni, vale a dire poiche’: a) le particelle ricadono in parte in zona D2 e in parte in fascia di rispetto stradale; b) al momento dell’apposizione del vincolo le aree sarebbero state agricole; c) le aree comprese nei Consorzi di Sviluppo Industriale non sarebbero edificabili.

Tuttavia in proposito si osserva che la questione sub a) risulta nuova, ove si consideri che, come emerge dall’esposizione dei fatti di causa riportati nella parte della sentenza dedicata allo svolgimento del processo, il Consorzio non ne aveva fatto cenno in precedenza, sicche’ la stessa risulta prospettata per la prima volta in sede di legittimita’; quella sub b) e’ generica ed inidonea pertanto a costituire adeguata censura della decisione adottata sul punto, e cio’ in quanto la Corte di appello ha correttamente affermato in diritto che le possibilita’ legali di edificazione di un’area espropriata vanno valutate con riferimento al momento del verificarsi della vicenda ablatoria, ed ha quindi accertato in fatto che al momento dell’espropriazione il terreno aveva destinazione edificatoria (p. 9), rilievi che sono stati contestati apoditticamente con la semplice indicazione “che al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio da parte del Piano ASI esse erano effettivamente agricole” e con una prospettazione contrastante in punto di fatto con l’accertamento compiuto dalla Corte di Appello; quella sub c) contiene rilievi in punto di fatto (dai quali emergerebbe l’impossibilita’ di edificazione sui terreni su cui e’ controversia) in contrapposizione alle indagini svolte dal consulente tecnico, le cui conclusioni sono state criticate con la semplice rappresentazione di una difforme interpretazione dei dati acquisiti, oltre che della normativa vigente asseritamente applicabile nella specie. Resta infine il terzo motivo, con il quale e’ stata lamentata l’erroneita’ della stima dei terreni effettuata dal consulente tecnico, doglianza che risulta inconsistente, trattandosi di valutazione di merito avente ad oggetto accertamenti in fatto, non sindacabile in questa sede di legittimita’. Ne consegue conclusivamente che il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA