Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21089 del 16/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21089 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 27162-2011 proposto da:
SCIBILIA PASQUA SCBPSQ50R49F206Y, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI
VITELLESCHI 26, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PASSALACQUA, rappresentata e
difesa dall’avvocato SCIACCA CARMELA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587;

– intimato avverso la sentenza n. 545/2011 della CORTE D’APPE1.1,0 di MESSINA del 12.5.2011, depositata il
20/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. ANTONELLA PAGETTA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE.
In fatto e in diritto
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.

ha depositato la seguente

relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.: “La Corte di appello di Messina,
in riforma della decisione di primo grado che aveva accertato il diritto della ricorrente Pasqua Scibilia
all’assegno ordinario di invalidità, rigettava la originaria domanda . La statuizione di rigetto era fondata
sugli esiti della consulenza d’ufficio di secondo grado che aveva escluso la sussistenza di una situazione
di invalidità giustificativa della prestazione in controversia.
Per la cassazione della decisione propone ricorso Pasqua Scibilia deducendo ai sensi dell’art. 360,
connma primo n. 5 cod. proc. civ., la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a
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Data pubblicazione: 16/09/2013

fatti decisivi della controversia. . Censura in sintesi gli esiti della consulenza di secondo grado condivisi
dalla Corte territoriale. Deduce che “in palese devianza dalla scienza medica”, era stata esclusa la
sussistenza di discopatia 15-S1, ernia discale C5-C6, della gonartrosi, della coxalgia sn da gonartrosi
senza considerare gli accertamenti in atti e senza richiedere alcun ulteriore accertamento strumentale .
Analogamente deduce che l’ausiliare , nell’escludere che la Scibilia fosse affetta da disturbo depressivo
maggiore di grado medio-grave, non aveva fatto applicazione dei criteri classificativi del Manuale
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali e trascurato la documentazione sanitaria in atti. Censure

intimato non ha svolto attività difensiva.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte nel giudizio di legittimità la denuncia di un vizio
consistente in acritica adesione alla consulenza di primo grado pur in presenza di elementi richiedenti
specifico esame, non può limitarsi alla generica espressione della doglianza di motivazione inadeguata,
essendo, invece, onere della parte, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del
carattere limitato del mezzo di impugnazione, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi
rispetto ai quali si invoca il controllo di logicità sub specie dell’apprezzamento della “causalità
dell’errore”, ossia della decisività di tali circostanze ( exp/urimis:Cass n: 7078 del 2006) . E’ stato altresì
affermato che “In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che addebita alla
consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei
apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l’ha recepita) ha l’onere di trascrivere
integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il
contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice
del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli
accertamento ed alle conclusioni del consulente d’ufficio. Le critiche mosse alla consulenza ed alla
sentenza devono pertanto possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di
apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso ” ( Cass. 13845 del 2007) . A tali indicazioni
parte ricorrente non si è attenuta nella redazione del ricorso. .11 vizio di motivazione è prospettato con
riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio recepita dai giudici di appello senza tuttavia che sia
consentita la individuazione del concreto percorso logico —scientifico in base al quale l’ausiliare è
pervenuto alle conclusioni contestate ; non vengono infatti trascritti i passaggi salienti della consulenza
tecnica d’ufficio di secondo grado che hanno condotto all’accertamento peritale contestato. Le
doglianze si limitano all’affermazione del mancato rispetto di criteri di accertamento di determinate
patologie senza che tuttavia venga specificamente evidenziato in che modo la mancata applicazione di
tali criteri abbia determinato l’errore diagnostico imputato al consulente, non solo con riferimento
all’accertamento del complesso patologico ma con riferimento alla valutazione dei riflessi funzionali
dello stesso , come necessario in relazione alla specifica prestazione richiesta
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analoghe svolgeva con riferimento ad ulteriori patologie delle quali assumeva essere affetta . L’istituto

Il Collegio, riunito in camera di consiglio , dovrà valutare se il ricorso non sia manifestamente
inammissibile .”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome
coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione camerale.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile . Nulla per le spese non avendo gli intimati svolto attività

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Roma, camera di consiglio del 7 giugno 2013

Il Presidente
(. 4

Il Funzinria.Giudiziaro

o
z

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, ……

6

El”.
—————–2013

difensiva.

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