Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21089 del 11/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 05/05/2017, dep.11/09/2017),  n. 21089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23249-2015 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIRO RENINO;

– ricorrente –

contro

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA

346, presso lo studio dell’avvocato ANGELA PERRONE rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO VISCONTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 889/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 10322/2013 il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale tra i coniugi G.F. e C.T., addebitandola al marito, a carico del quale veniva altresì posto l’onere del contributo al mantenimento della moglie nella misura di Euro 700,00 mensili.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la C., la quale chiedeva la modifica del quantum dell’assegno e la condanna del coniuge al pagamento degli assegni di mantenimento maturati dal giorno del deposito del ricorso di separazione sino alla data dei provvedimenti provvisori ed urgenti da parte del Presidente, nonchè la condanna dell’appellato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e del grado di appello, con distrazione.

La corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 889/2015, ha accolto parzialmente l’appello proposto dalla C., limitatamente alla domanda concernente la distrazione delle spese di giudizio di primo grado. Ha rigettato la domanda di condanna dell’appellato G.F. al pagamento degli assegni di mantenimento maturati dal giorno del deposito del ricorso di separazione fino alla data dei provvedimenti presidenziali, rilevando che non può essere cumulata in unico processo la domanda di separazione giudiziale di coniugi, soggetta al rito camerale, e la domanda di restituzione di somme, soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma distinte e autonome.

La C. ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione di legge riguardo al mancato riconoscimento dell’assegno di mantenimento a far data dal giorno di introduzione del giudizio di primo grado, avendo la Corte d’appello, nella pronuncia impugnata, erroneamente ritenuto autonoma la domanda di riconoscimento dell’assegno di mantenimento con riferimento alla frazione temporale che va dal deposito del ricorso al provvedimento presidenziale.

Resiste con controricorso il G..

La censura risulta manifestamente fondata. In proposito, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il principio generale per il quale un diritto non deve restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio trova applicazione anche in sede di separazione, con riguardo all’assegno di mantenimento attribuito ad uno dei coniugi, il quale deve pertanto essere riconosciuto con decorrenza dalla data della relativa domanda (Cass. n. 19309 del 21/08/2013; n. 17199 del 11/07/2013).

Sul punto la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e riconoscere la decorrenza dell’assegno di mantenimento in favore di C.T. e a carico di G.F. dalla data della domanda giudiziale del 09/11/2009. Confermata la statuizione sulle spese dei giudizi di merito, il controricorrente deve essere condannato a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, riconosce la decorrenza dell’assegno di mantenimento in favore di C.T. e a carico di G.F. dalla data della domanda giudiziale del 09/11/2009.

Conferma la statuizione sulle spese dei giudizi di merito. Condanna il controricorrente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2500 per compensi, 500 per esborsi, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA