Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21089 del 07/08/2019
Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 07/08/2019), n.21089
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Cirillo Ettore – Presidente –
Dott. Locatelli Giuseppe – Consigliere –
Dott. Napolitano Lucio – Consigliere –
Dott. Condello Pasqualina – Consigliere –
Dott. Gilotta Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10969/2014 proposto da:
P.R., rappresentato e difeso dagli avv. Mariagrazia Bruzzone
del foro di Genova e dall’avv. Emanuele Coglitore, presso il cui
studio è domiciliato in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato;
– controricorrente –
per l’annullamento della sentenza n. 112/2013 della Commissione
Tributaria Regionale della Liguria, emessa inter partes il 24
ottobre 2014:
letta l’istanza 2.11.2018, con la quale l’Agenzia delle Entrate, a
norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni
in L. 96 del 2017, ha domandato la dichiarazione di estinzione del
giudizio, sulla base della nota prot. 84970 del 15 maggio 2018 con
la quale la Direzione Provinciale di Genova dell’Agenzia delle
Entrate, in riferimento alla presente causa, ha comunicato la
presentazione, da parte della contribuente, della domanda di
definizione della controversia e l’avvenuto pagamento previsto per
il perfezionamento della definizione;
letti i documenti allegati all’istanza, che provano gli adempimenti
previsti a carico del contribuente per l’estinzione del giudizio;
letta, in particolare, la domanda di definizione agevolata prodotta
dalla ricorrente.
Fatto
RITENUTO
che per legge le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Diritto
RITENUTO
che per la definizione agevolata non opera il raddoppio del contributo unificato (Cass., 14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione e, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2011, art. 11, cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019