Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21088 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 19/10/2016), n.21088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5093-2014 proposto da:

ALCATEL LUCENT ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale dott.

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II N 18, presso lo studio dell’avvocato GIAN MARCO GREZ,

rappresentata e difesa dall’avvocato VALTER CASSOLA giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA, ora GENERALI ITALIA SPA, in persona dei

legali rappresentanti avv. T.G. e dott. B.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.CICERONE 49, presso lo studio

dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato STEFANO FILIPPINI giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1803/2012 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 12/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato VALTER CASSOLA;

udito l’Avvocato FABRIZIO DE’ MARSI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La s.p.a. Alcatel, attivando una fideiussione stipulata con le Assicurazioni Generali s.p.a. a garanzia degli obblighi assunti dal (OMISSIS) nei confronti della medesima società Alcatel, ottenne dal Tribunale di Verona l’emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di Euro 94.227,68.

Avverso il decreto propose opposizione la società di assicurazione e il Tribunale l’accolse, rilevando che, pur trattandosi di una fideiussione a prima richiesta, era da ritenere fondata l’exceptio doli sollevata dalla parte opponente, in quanto il decreto ingiuntivo era stato richiesto quando già il Tribunale di Milano, in un diverso giudizio, con una sentenza poi divenuta definitiva aveva condannato la società Alcatel a pagare al (OMISSIS) la somma di Euro 108.973,90.

Osservò il Tribunale che l’accertata assenza di inadempimenti imputabili al Consorzio rendeva fondata l’exceptio doli sollevata dalla società opponente.

2. L’appello proposto dalla società Alcatel è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Venezia, con ordinanza ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., depositata in data 2 luglio 2013.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Verona propone ricorso la s.p.a. Alcatel Lucent Italia, con atto affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso la s.p.a. Generali Italia.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile per due concorrenti ragioni.

L’ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d’appello di Venezia è stata comunicata in via telematica alle parti nello stesso giorno del deposito, ossia il 2 luglio 2013, mentre il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica solo in data 10 febbraio 2014. Ne consegue che esso è tardivo perchè, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’ordinanza di inammissibilità è idonea a far decorrere il termine breve per proporre il ricorso per cassazione, analogamente alla notifica ad istanza di parte, operando il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. solo quando risultino omesse sia la comunicazione che la notificazione (ordinanza 9 febbraio 2016, n. 2594).

Sussiste, poi, un ulteriore motivo di inammissibilità, costituito dal fatto che il ricorso non contiene alcuna indicazione relativa ai motivi di appello proposti avverso la sentenza di primo grado, sicchè questa Corte non è messa in condizioni di valutare se si sia determinato un giudicato interno in ordine alle questioni poste in questa sede (ordinanza 15 maggio 2014, n. 10722).

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare le competenze professionali.

Sussistono anche le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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