Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21088 del 11/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 05/05/2017, dep.11/09/2017),  n. 21088

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23169-2015 proposto da:

P.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

F.PAOLUCCI DE CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

CIASCHI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNA CONDO’;

– ricorrente –

contro

T.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA

27, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA TOMASSINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARINA SCOTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2414/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata l’08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 6736/2014 del 2.4.14 il Tribunale di Milano ha dichiarato la separazione dei coniugi T.Y. e P.S.G. respingendo le rispettive domande di addebito, affidando i figli M. e G. al Comune di Milano con collocamento presso la madre, alla quale ha assegnato la casa coniugale; ha escluso la possibilità che il padre recuperasse incontri non goduti, ha posto a carico del P. un contributo mensile di Euro 2.500,00 per il mantenimento della moglie, di Euro 2.000,00 per i figli, ha compensato 2/3 delle spese di lite ponendo a carico di P. il pagamento della parte residua.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello P., insistendo nella domanda di addebito, chiedendo che fosse prevista la facoltà di recupero dei periodi di frequentazione dei figli non goduti, e chiedendo di compensare anche la quota di 1/3 delle spese.

La Corte d’Appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello, ha disposto che i servizi sociali prevedessero, ove P. non potesse tenere i figli per ragioni di lavoro nei tempi e nei giorni stabiliti, la possibilità di recupero dei tempi stessi, delegandoli alla regolamentazione dei rapporti padre – figli.

La Corte d’Appello ha fondato la propria decisione sulle seguenti argomentazioni, per quel che ancora interessa:

– in ordine alle domande di natura economica va confermata la sentenza del Tribunale che ha calcolato non solo il “netto in busta” di P., ma anche le esigenze dei due ragazzi, nonchè le capacità e competenze della T., essendo il tutto coerente anche con le buste paga prodotte da P., oltre le dichiarazioni dei redditi;

– le spese di primo grado sono state liquidate tenendo conto dell’esito sostanziale del giudizio, mentre quelle del grado d’appello vanno compensate per la reciproca soccombenza.

Avverso la sentenza 2414/2015 P. propone ricorso per cassazione, accompagnato da memoria ex art. 380 bis c.p.c., sulla base di due motivi; resiste con controricorso, anch’esso accompagnato da memoria, T.Y..

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 155 e 156 c.c., nonchè omesso esame di fatti rilevanti ai fini della decisione, consistente nel fatto che la Corte d’Appello ha motivato troppo succintamente il capo della sentenza relativo alle domande di natura economica, evidenziando così una reiterazione degli errori di calcolo già compiuti dal Tribunale ed in particolare ha ritenuto componenti stabili del reddito mensile anche benefici ed una tantum ad esaurimento.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. nonchè omesso esame di fatti e circostanze rilevanti ai fini della decisione, consistente nel fatto che la Corte d’Appello ha condannato il ricorrente alla rifusione a favore della signora T. di un terzo delle spese di lite.

Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto tende a richiedere a questa Corte un riesame nel merito dei fatti di causa di cui in questa sede è radicalmente precluso l’esame e la valutazione, in quanto il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio nè costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 7931/2013; Cass. n. 21439/2015). Peraltro deve rilevarsi un ulteriore profilo d’inammissibilità consistente nel difetto di specificità delle censure relative all’inclusioni di voci non dovute nel “netto in busta” in quanto prive di supporto documentale prodotto ex art. 369 cod. proc. civ.. Deve, infine, rilevarsi che tutte le censure rivolte alla pronuncia di primo grado non sono esaminabili in questa sede.

Il secondo motivo risulta inammissibile dal momento che la corte d’Appello ha fornito una valutazione non priva di adeguata motivazione sulla determinazione della percentuale della soccombenza parziale del P..

Atteso che la memoria depositata dal ricorrente non è in grado di superare gli assorbenti rilievi di inammissibilità sopra esposti, essendo le censure illustrate dirette a porre in discussione l’insindacabile accertamento di fatto del giudice di merito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 5000 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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