Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21087 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 19/10/2016), n.21087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4113-2014 proposto da:

FINITAL FINANZIARIA SPA in persona del suo amministratore unico e

legale rappresentante sig L.M.S., considerata domiciliata

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato C.M. giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BMW BANK GMBH, già BMW FINANCIAL SERVICES ITALIA SPA, in persona dei

preposti delle succursali italiane e legali rappresentanti Dott.

H.S. e Dott. J.H.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato

ALDO FONTANELLI, che la rappresenta e difende giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2194/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato ALDO FONTANELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La s.p.a. Finital Finanziaria convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la s.p.a. BMW Financial Services Italia, chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto di proprietà su di un’autovettura Bentley.

A sostegno della domanda espose di aver acquistato tale vettura dalla s.r.l. La Marina e di esserne rientrata in possesso a seguito di procedimento per ingiunzione, apprendendo che la stessa risultava però intestata alla società convenuta, con la quale aveva cercato inutilmente di comporre la vicenda.

Si costituì in giudizio la società convenuta, invocando come titolo di proprietà l’intervenuta trascrizione al P.R.A., in proprio favore, del veicolo stesso, precedentemente immatricolato in (OMISSIS).

Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò che la società attrice era da considerare proprietaria del mezzo, con ordine di annotazione della decisione al P.R.A., e condannò la società convenuta al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 28 maggio 2013, in riforma di quella del Tribunale, ha dichiarato la s.p.a. BMW Financial Services Italia unica proprietaria dell’automobile, condannando la società Finital Finanziaria alla restituzione della stessa nonchè delle somme ricevute, oltre che al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale che la causa aveva ad oggetto l’accertamento della proprietà di un’automobile che era stata già immatricolata in (OMISSIS); non poteva quindi accogliersi il ragionamento del Tribunale che, considerando il mezzo come un bene mobile, ne aveva regolato la proprietà secondo le norme sul possesso dei beni mobili (artt. 1153 e 1155 c.c.). Poichè si trattava, invece, di un bene mobile registrato, il regime giuridico da applicare era quello della trascrizione di cui agli artt. 2643 c.c. e ss.; con la conseguenza che doveva essere preferito il titolo vantato dalla società BMW la quale aveva a suo tempo trascritto tempestivamente il proprio atto di acquisto. Tanto più che la società Finital Finanziaria era rientrata nel possesso della vettura solo dopo la restituzione della stessa da parte della Polizia, cioè con un possesso non qualificabile di buona fede.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso la s.p.a. Finital Finanziaria con atto affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso la BMW Bank GMBH, già s.p.a. BMW Financial Services Italia.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 1153, 1155, 1156, 1376, 1470, 1477, 2644, 2683 e 2684 c.c., oltre a omesso, insufficiente o contraddittorio esame di un punto decisivo per il giudizio.

Osserva la società ricorrente che essa aveva acquistato la vettura dalla s.r.l. La Marina che ne era proprietaria, benchè la stessa non fosse ancora immatricolata in (OMISSIS); il successivo acquisto da parte della (OMISSIS) non poteva considerarsi perfezionato in base al semplice perfezionamento del contratto, nè la successiva acquirente aveva mai dimostrato o eccepito di aver acquistato il bene per usucapione o tramite possesso di buona fede. Il rispetto delle formalità della trascrizione, del resto, non incide sul regime di acquisto della proprietà dell’automobile.

1.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

Osserva il Collegio, innanzitutto, che esso è redatto con una tecnica non rispettosa delle regole di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), giacchè, oltre ad essere formulato in modo generico, fa riferimento ad una serie di documenti senza indicare se e dove essi siano stati messi a disposizione di questa Corte.

1.2. Tuttavia, anche tralasciando questi rilievi formali, il ricorso non è comunque fondato.

La Corte d’appello di Milano, una volta inquadrata la questione giuridica da risolvere nei termini di un accertamento della titolarità del diritto di proprietà su di un’automobile immatricolata per la prima volta in (OMISSIS), ha costruito la propria motivazione su due fondamentali argomentazioni. La prima è che, trattandosi di un bene mobile registrato, il conflitto tra le parti in causa non poteva essere risolto con le regole relative alla circolazione dei beni mobili, e doveva invece essere affrontato secondo il regime giuridico dei beni mobili registrati e, quindi, col sistema della trascrizione. La seconda argomentazione, resa ad abundantiam ma tuttavia rilevante, è che la società Finital non poteva in alcun modo ritenersi possessore di buona fede, per cui anche l’applicazione della regola possesso vale titolo non poteva giovare alla parte ricorrente.

A fronte di simile motivazione il ricorso, oltre a porre una serie di questioni di fatto che renderebbero necessari accertamenti non compatibili con il giudizio di legittimità, non contesta nè che la società BMW abbia trascritto il proprio atto di acquisto in data (OMISSIS) (come acquirente dalla società Volas) nè di essere rientrata in possesso della vettura, così come accertato anche dalla Corte d’appello, solo in data (OMISSIS) e, per di più, tramite la Polizia giudiziaria di Catanzaro (v. ricorso, p. l). Il ricorso, invece, ribadendo una tesi già correttamente disattesa nella sentenza impugnata, insiste nel voler assumere come criterio risolutivo del conflitto tra i diversi aventi causa quello del possesso, invocando la pienezza del proprio titolo di acquisto dalla società La Marina.

Osserva questa Corte che la sentenza in esame, avendo escluso che la società Finital avesse conseguito il possesso di buona fede dell’automobile, ha dato giustamente rilievo alle regole in tema di trascrizione. Trattandosi, infatti, di un conflitto relativo all’attribuzione della proprietà su di un bene mobile registrato, la regola non può che essere quella dell’art. 2683 c.c., comma 1, n. 3), cioè la trascrizione. La società BMW, avendo trascritto al P.R.A. il proprio atto di acquisto in data certamente antecedente a quella nella quale la società Finital può avere assunto il possesso del bene stesso, prevale al fine del riconoscimento del diritto di proprietà. Tanto più, come la Corte d’appello ha correttamente notato, che il possesso conseguito dalla società Finital in data (OMISSIS) non poteva considerarsi titolo idoneo neppure ai sensi degli artt. 1153 e 1155 c.c..

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare le competenze professionali.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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