Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21087 del 16/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21087 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso 22582-2011 proposto da:
JURDANA BRANKO JRDBNK56L29Z118L in qualità di erede di
Jurdana Marija Jurdana, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
2013
4955

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati LUIGI CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA

Data pubblicazione: 16/09/2013

PATTERI, SERGIO PREDEN, giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

3663/2010 della CORTE D’APPELLO

di ROMA del 23.4.2010, depositata il 23/09/2010;

consiglio del

23/05/2013

dal Consigliere Relatore

Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Sergio Preden
che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. MARCELLO MATERA che si riporta alla relazione
scritta.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

i-le)

1. la Corte d’appello di Roma, decidendo nel giudizio riassunto a seguito di sentenza di questa
Corte che aveva accolto le censure formulate dall’Istituto relativamente all’omesso esame da
parte della Corte territoriale dell’eccezione di prescrizione, ha dichiarato la nullità del
ricorso proposto da Jurdana Branko, erede di Jurdana Marija Jurdana, sul rilievo che dalla
stampa anagrafica prodotta dall’Istituto si evinceva che il ricorrente in riassunzione era
deceduto il 12.6.2003, prima della proposizione del ricorso.
2. Con il ricorso per Cassazione la sentenza viene censurata per avere, in violazione e falsa
applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., erroneamente dichiarato la nullità del ricorso
proposto dal Jurdana. Rileva il ricorrente che, per effetto di un errato esame della
documentazione allegata agli atti, la Corte d’appello non si era avveduta dell’esistenza di
una omonimia ed aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo accertato che il
ricorso sarebbe stato proposto da un soggetto deceduto laddove, al contrario, il signor
Jurdana (nato nel 1956) era ancora in vita e, soprattutto era un soggetto diverso rispetto a
quello che era indicato dall’INPS.
3. Il ricorso é fondato.
4. Risulta dagli atti di causa che l’odierno ricorrente, che aveva riassunto davanti alla Corte
d’appello di Roma a seguito di rinvio dalla Cassazione il giudizio per ottenere la condanna
dell’Istituto al pagamento degli accessori sui ratei della pensione versati in ritardo, è il
signor Jurdana Branko, erede di Jurdana Marija Jurdana, nato il 31.7.1956 ed ancora in vita
al momento della proposizione del ricorso in riassunzione.
5. Come documentato dal ricorrente sia nei gradi di merito che oggi si tratta di un soggetto
diverso, seppur omonimo, da quello che sulla base della documentazione allegata dall’INPS
era già deceduto al momento della proposizione del ricorso in riassunzione.
6. La sentenza oggi impugnata omette di esaminare la documentazione pur depositata negli atti
di causa (cfr. doc. 4 allegato al ricorso di primo grado, 19 dell’ appello e doc. 3 allegato al
primo ricorso per Cassazione) dalla quale si evince la non corrispondenza del soggetto
ricorrente rispetto a quello di cui l’Inps ha denunciato l’avvenuto decesso.
7. La Corte territoriale , infatti, si limita a dare atto della mancata replica da parte del Jurdana
all’eccezione dell’Istituto, ed erroneamente evince la fondatezza dell’eccezione stessa
laddove invece già dall’esame degli atti acquisiti era possibile escluderla.
8. In conclusione il ricorso va accolto la sentenza cassata e rinviata alla Corte d’appello di
Roma, in diversa composizione, che dovrà verificare quanto già disposto nella precedente
sentenza di questa Corte
PQM
LA CORTE
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in
diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 23 maggio 2013
Il Presidente

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