Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21087 del 11/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 05/05/2017, dep.11/09/2017),  n. 21087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22655-2015 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIA

CALAFIORE;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 82/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il provvedimento del 03/10.02.2015, proposto da S.C. nei confronti di A.F., il Tribunale di Verona ha rigettato la domanda della ricorrente volta alla modifica delle condizioni di divorzio e, contestualmente, aveva accolto parzialmente la domanda riconvenzionale proposta da A., riducendo l’assegno divorzile ad Euro 1719,82 in luogo di quello pari ad Euro 2219,82 fino ad allora fruito e, inoltre aveva statuito sul mancato diritto del figlio A. ad essere mantenuto dal padre.

Avverso tale provvedimento S.C. ha proposto reclamo, chiedendo la parziale riforma del provvedimento, con l’accoglimento della domanda di assegno divorzile già proposta in primo grado e la revoca della condanna al pagamento integrale delle spese di lite.

La Corte d’Appello con provvedimento del 18.06.2015 ha accolto il reclamo, in parziale modifica del decreto pronunciato in data 03/10.02.2015, fissando l’importo di Euro 2.220,00 sulla base delle seguenti ragioni:

– ai fini della valutazione della rilevanza delle circostanze intervenute dopo la sentenza di divorzio, a modifica delle condizioni economiche delle parti, occorre prescindere da incrementi occasionali o dovuti ad eventi e prestazioni eccezionali, perchè rispetto a quelle ovviamente risulta deteriore anche una annualità di redditi in realtà incrementati secondo la normale progressione di carriera; pertanto il raffronto a campione non poteva effettuarsi paragonando i redditi degli anni trascorsi in Sicilia con il modello del 730 del 2013, per cui ne consegue l’insussistenza di uno dei parametri valutativi su cui si fonda il provvedimento reclamato;

– le acquisizioni immobiliari attestano, da un lato l’adeguatezza delle capacità economiche di A. e, dall’altro lato, la naturale prevedibilità degli incrementi patrimoniali da considerare per la definizione dell’assegno divorzile, pertanto si avvalora l’evidente discrepanza delle condizioni economiche delle parti;

– ad ulteriore conferma della discrepanza delle condizioni economiche delle parti, la reclamante non risulta possedere beni immobili, e paga regolarmente un canone di locazione per la propria dimora.

Avverso tale pronuncia A. propone ricorso per cassazione, accompagnato da memoria ex art. 380 bis c.p.c., sulla base di cinque motivi. Non svolge difese l’intimata S.C..

Con il primo motivo viene lamentata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 c.c., degli artt. 112,113,115,116 e 324 c.p.c. e L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9 in relazione al paramento da utilizzare per procedere alla valutazione delle circostanze riduttive del reddito dell’onerato intervenute dopo la sentenza di divorzio e per essere stato eluso dalla Corte d’Appello di Venezia il contenuto del precedente giudicato formatosi con il decreto emesso dalla stessa Corte il 23/06/2003 a seguito del procedimento di revisione

Con il secondo motivo viene lamentata la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9 in relazione ai criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della determinazione del quantum dell’assegno divorzile.

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9, dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. in relazione ai criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità per procedere, ai fini della determinazione del quantum dell’assegno divorzile, alla nuova valutazione delle circostanze intervenute dopo la precedente modifica delle condizioni economiche delle parti, con riferimento all’affermata irrilevanza della nascita di due figli dal secondo matrimonio.

Con il quarto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. sulla base del quale la Corte, nello stabilire la capacità economica dell’ A., non ha tenuto conto che gli immobili acquisiti da quest’ultimo non hanno prodotto reddito.

Con il quinto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 112,113,115,116 e 324 c.p.c. e L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9relativamente alla statuizione della Corte d’Appello circa il peggioramento delle condizioni economiche della S., a seguito della ripresa coabitazione con il figlio A. dal 2007.

Tutte le censure, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono inammissibili, dal momento che, pur essendo formulate come violazione di norme di legge, prospettano un esame e valutazione dei fatti alternativo a quello effettuato incensurabilmente dal giudice del merito (Cass. 21439 del 2015) Va osservato che l’autorità di cosa giudicata dei provvedimenti di revisione delle condizioni di separazione ha come suo presupposto il principio rebus sic stantibus, e i fatti sui quali sono fondati non possono ritenersi definitivamente incontroversi in presenza di circostanze sopravvenute. Per quanto riguarda le altre omissioni o errate valutazioni della situazione reddituale diacronica, della autonomia relativa del figlio A. o il rilievo del patrimonio immobiliare, si tratta di profili specificamente esaminati dalla Corte d’Appello e correttamente valutati sotto il profilo giuridico. Le condizioni reddituali prese in considerazione sono state espunte da incrementi occasionali e le condizioni del figlio sono state valutate complessivamente. Il patrimonio immobiliare non è privo di rilievo economico secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità. Peraltro la determinazione dell’assegno si è fondata prevalentemente sulla sperequazione complessiva della situazione economico patrimoniale delle parti.

Atteso che la memoria depositata dal ricorrente, reiterando le argomentazioni esposte nel ricorso, non offre elementi per superare i predetti rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In mancanza della parte resistente non vi è statuizione in ordine alle spese processuali.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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