Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21087 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 07/08/2019), n.21087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Cirillo Ettore – Presidente –

Dott. Locatelli Giuseppe – Consigliere –

Dott. Napolitano Lucio – Consigliere –

Dott. Condello Pasqualina – Consigliere –

Dott. Gilotta Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2332/2014 proposto da:

L.C.S. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Sergio

Romanelli del foro di La Spezia e dall’avv. Enrico Dante, presso il

cui studio in Roma, via Tacito, 10, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– costitutita –

per l’annullamento della sentenza n. 81/13 del Commissione Tributaria

Regionale della Liguria emessa inter partes il 20 giugno 2013;

letta l’istanza 25 luglio 2018, con la quale l’Agenzia delle Entrate,

a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con

modificazioni in L. n. 96 del 2017, ha domandato la dichiarazione di

estinzione del giudizio, sulla base della nota prot. 16221 del 15

maggio 2018 con la quale la Direzione Provinciale di La Spezia

dell’Agenzia delle Entrate, in riferimento alla presente causa, ha

comunicato la presentazione, da parte della contribuente, della

domanda di definizione della controversia e l’avvenuto pagamento

previsto per il perfezionamento della definizione;

letti i documenti allegati all’istanza, che provano gli adempimenti

previsti a carico del contribuente per l’estinzione del giudizio;

letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso del 9 febbraio 2018

della ricorrente;

letta la memoria 25 luglio 2018 dell’Agenzia delle Entrate, che,

sulla base della nota 15.5.2108 della Direzione Provinciale di La

spezia e dell’avvenuto pagamento previsto a carico del contribuente,

ha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione

della materia del contendere con compensazione delle spese.

Fatto

RITENUTO

che per legge le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Diritto

RITENUTO

che per la definizione agevolata non opera il raddoppio del contributo unificato (Cass., 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione e, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2011, art. 11, cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA