Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21086 del 19/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 19/10/2016), n.21086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21490-2013 proposto da:

ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, (OMISSIS) avente per incorporazione

SUIDARTA N.V. che, a sua volta, aveva incorporato (OMISSIS) SPA, in

persona del Funzionario Procuratore Dott.ssa M.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA 10, presso lo studio

dell’avvocato GIANCARLO CASTAGNI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO NOTA CERASI giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RE REBAUDENGO AGOSTINO, ASJA AMBIENTE ITALIA SPA in persona

dell’amministratore delegato e legale rappresentante dott.

C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MATTEO ROSSOMANDO giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2413/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato FRANCESCO NOTA CERASI anche per delega;

udito l’Avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’improcedibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Fallimento della s.p.a. (OMISSIS) convenne in giudizio la Società Italiana Cauzioni s.p.a. ((OMISSIS)), davanti al Tribunale di Milano, chiedendo che fosse condannata al pagamento della somma di Euro 244.678,08, a titolo di polizza fideiussoria rilasciata in suo favore.

A sostegno della domanda espose di aver ceduto alla s.r.l. (OMISSIS) un ramo d’azienda dietro pagamento di un corrispettivo in parte versato e in parte da versare con sei rate semestrali dal (OMISSIS). Di comune accordo, il pagamento della rata in scadenza il (OMISSIS) era stato posticipato al (OMISSIS), ma a quella data la (OMISSIS) s.r.l. non aveva provveduto al pagamento, sicchè il Fallimento della s.p.a. (OMISSIS) aveva ritenuto di attivare la polizza fideiussoria di (OMISSIS), la quale non prevedeva il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Si costituì in giudizio la società convenuta, riconoscendo di dover provvedere al pagamento ma sollecitando, nel contempo, la chiamata in causa della debitrice principale s.r.l. (OMISSIS) e di due soggetti – l’ASJA Ambiente s.p.a. ed R.R.A. – i quali avevano prestato a loro volta fideiussione in favore della società (OMISSIS) a garanzia del debito della s.r.l. (OMISSIS).

Si costituirono quindi in giudizio anche l’ASJA Ambiente s.p.a. ed R.R.A., rilevando di non essere tenuti ad alcun pagamento nei confronti della società (OMISSIS).

Nel corso del giudizio, il Tribunale emise un’ordinanza di pagamento di somma non contestata nei confronti della società (OMISSIS) in favore del Fallimento attore, per la somma richiesta; indi rigettò l’istanza avanzata dalla società (OMISSIS) ai sensi dell’art. 186-ter c.p.c. nei confronti dei fideiussori ASJA Ambiente s.p.a. ed R.R.A..

Con la successiva sentenza il Tribunale, dato atto del pagamento frattanto intervenuto da parte della convenuta in favore dell’attore, confermò l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c. e rigettò la domanda proposta dalla società (OMISSIS) nei confronti dei terzi chiamati, condannandola al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata dalla società SIC in ordine al rigetto della domanda dalla stessa proposta contro i citati fideiussori e la Corte d’appello di Milano, con sentenza dell’11 giugno 2013, ha rigettato l’appello, confermando la decisione del Tribunale e condannando la società appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

La Corte territoriale – dopo aver richiamato il contenuto delle due diverse polizze fideiussorie in discussione – ha premesso che la scelta della società (OMISSIS) (durante l’appello incorporata nella Atradius Credit Insurance) di non contestare la pretesa avanzata dal Fallimento della s.p.a. (OMISSIS) non poteva in alcun modo influenzare la posizione dei fideiussori terzi chiamati, i quali avevano sempre contestato l’esistenza di un obbligo di pagamento a loro carico. In ordine al contenuto della polizza rilasciata dall’ASJA Ambiente s.p.a. e da R.R.A. in favore della (OMISSIS), la Corte ha aggiunto che i fideiussori si erano impegnati a garantire il pagamento a semplice richiesta, con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale nonchè ai diritti di cui agli artt. 1955 e 1957 c.c., secondo lo schema del contratto autonomo di garanzia.

Tutto ciò premesso, la Corte d’appello ha rilevato che vi era coincidenza tra la data di scadenza dell’ultima rata dell’obbligazione principale della s.r.l. (OMISSIS) e la scadenza della polizza fideiussoria rilasciata dalla società (OMISSIS) ((OMISSIS) per entrambe) Pertanto, facendo applicazione dei principi di cui all’art. 1957 c.c., il fideiussore poteva rimanere obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale a condizione che il creditore si fosse attivato contro il debitore principale con istanza giudiziale nel termine, nella specie, di due mesi. Ma poichè il Fallimento creditore si era attivato giudizialmente contro la società SIC solo in data 9 dicembre 2003, cioè ben oltre il termine di due mesi, non era stato rispettato il termine di cui al citato art. 1957, comma 2 e 3. Ne conseguiva, pertanto, che alla data del 30 settembre 2003 la società SIC era da considerare liberata nei confronti dei propri obblighi di garanzia verso il Fallimento attore; e il venire meno di quell’obbligazione implicava anche il venir meno di quella dei fideiussori ASJA Ambiente s.p.a. ed R.R.A. nei confronti della società SIC; con conseguente infondatezza della pretesa avanzata da quest’ultima nei confronti dei due menzionati fideiussori.

In altre parole, secondo la Corte d’appello la società SIC aveva pagato in favore del Fallimento della s.p.a. (OMISSIS) pur potendo rifiutare l’escussione; ma tale atteggiamento non poteva esplicare efficacia nei confronti dei fideiussori che avevano sempre contestato di dover pagare alcunchè. Nè poteva mutare i termini del problema il fatto che la garante SIC non avesse eccepito la decadenza nei confronti del Fallimento, perchè ciò non consentiva di recuperare l’azione di regresso.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso la Atradius Credit Insurance, in qualità di cessionaria della s.p.a. SIC, con atto affidato a due motivi.

Resistono con un unico controricorso ASJA Ambiente s.p.a. ed R.R.A., proponendo ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva la Corte, in via preliminare, che la richiesta di declaratoria di improcedibilità del ricorso avanzata dal P.M. in sede di udienza di discussione è infondata, perchè in atti è presente la copia della sentenza impugnata, notificata effettivamente in data 8 agosto 2013, così come indicato nel ricorso principale, sicchè quest’ultimo è da ritenere tempestivo.

1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1322 e 1957 c.p.c..

Osserva la ricorrente che la sentenza in esame non avrebbe tenuto nel giusto conto il testo del contratto intercorso tra la ricorrente e i due garanti, nel quale i fideiussori avevano dichiarato espressamente di rinunciare ai diritti ad essi spettanti ai sensi dell’art. 1957 c.c.. La diversità esistente tra i due contratti fa sì che la garanzia prestata nei confronti della ricorrente costituisca un contratto autonomo di garanzia, al quale non si applica l’art. 1957 cit.; l’interpretazione della Corte d’appello, quindi, sarebbe errata, avendo essa dichiarato la decadenza della società SIC dalla garanzia per l’illegittima estensione di regole estranee al contratto in oggetto.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Rileva la ricorrente che non sarebbe stato esaminata la circostanza per cui i fideiussori della ricorrente avevano rinunciato a proporre eccezioni ed avevano rinunciato all’applicazione dell’art. 1957 suddetto.

3. I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta ed evidente connessione tra loro esistente, sono entrambi inammissibili, in quanto risultano eccentrici rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, della quale dimostrano di non cogliere la globalità delle argomentazioni.

3.1. E’ opportuno premettere, richiamando quanto già osservato in precedenza, che la sentenza impugnata ha compiuto una netta distinzione tra le due fideiussioni che entrano in gioco nel presente giudizio, ed ha chiarito che la fideiussione prestata dalla società Atradius (già società SIC) in favore del Fallimento della s.p.a. (OMISSIS) non era a prima richiesta, mentre lo era quella prestata in favore della società Atradius (già società SIC) da parte della società ASJA Ambiente s.p.a. e da R.R.A., con rinuncia ai diritti di cui all’art. 1957 c.c..

Compiuta simile premessa, non contestata neppure nel ricorso, la Corte d’appello ha rilevato che la società Atradius oggi ricorrente, pagando il Fallimento della s.p.a. (OMISSIS) in adempimento del primo dei due contratti di fideiussione appena richiamati, ha violato i doveri di diligenza sulla stessa incombenti, trattandosi di un pagamento che ben poteva essere rifiutato. La sentenza – benchè la motivazione sul punto contenga al n. 21 un evidente refuso, perchè dove si dice “il garante” si deve leggere “il garantito” e dove si dice, due righe dopo, “il garantito”, si deve leggere, al contrario, “il garante” – ha anche osservato che la società Atradius, pagando un debito che non era tenuta a pagare, ha violato gli obblighi di protezione che gravavano sulla stessa in qualità di garantito, soggetto tenuto comunque a non esporre il garante a rischi inutili “nel caso in cui il beneficiario escuta abusivamente la garanzia”.

Ciò significa che la Corte milanese ha costruito la propria motivazione su due passaggi fondamentali che sono tra loro concatenati, l’uno relativo alla vicenda della prima fideiussione e l’altro, conseguente, relativo agli effetti riflessi della prima fideiussione sulla seconda; ed è evidente che essa ha fatto applicazione dell’art. 1957 c.c. non in relazione al contratto tra la società Atradius i suoi garanti, ma in relazione al contratto tra il Fallimento della (OMISSIS) e la società Atradius.

3.2. A fronte di simile complessa e ben articolata motivazione, i due motivi di ricorso in esame non colgono la ratio decidendi della sentenza. Da un lato, infatti, l’argomentazione della Corte d’appello circa la violazione degli obblighi di protezione che gravano sul garantito non viene affatto censurata; dall’altro, il ricorso insiste sulla violazione dell’art. 1957 c.c. (primo motivo) e sulla conseguente presunta omissione (secondo motivo) senza considerare che la Corte d’appello non è proprio arrivata ad esaminare il problema dei limiti dell’obbligazione fideiussoria prestata dalla società ASJA Ambiente s.p.a. e da R.R.A. in favore della società Atradius, giacchè l’accertata non sussistenza dell’obbligo di garanzia in favore del Fallimento della s.p.a. (OMISSIS) consentiva di chiudere la questione in uno stadio, per così dire, ancora precedente.

D’altra parte, è del tutto corretto il richiamo compiuto dalla Corte d’appello alla sentenza di questa Corte 9 maggio 2002, n. 6649; va infatti ribadito il principio secondo cui il condebitore che paga senza esserne obbligato non ha regresso contro gli altri fideiussori, ma semmai contro il debitore principale ai sensi dell’art. 1950 c.c. (v. in tal senso anche la sentenza 1 luglio 2005, n. 14089).

3.3. Dal complesso di queste considerazioni discende che i due motivi del ricorso principale non sono idonei a contestare le argomentazioni utilizzate dalla Corte d’appello nella loro complessità, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso.

4. L’inammissibilità del ricorso principale esime questa Corte dall’obbligo di esaminare il ricorso incidentale condizionato, che rimane assorbito.

5. In conclusione, è dichiarato inammissibile il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sopravvenuto a disciplinare le competenze professionali.

Sussistono anche le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della società ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e condanna la società ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA