Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21086 del 07/08/2019
Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 07/08/2019), n.21086
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Cirillo Ettore – Presidente –
Dott. Locatelli Giuseppe – Consigliere –
Dott. Napolitano Lucio – Consigliere –
Dott. Condello Pasqualina – Consigliere –
Dott. Gilotta Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17503/2013 proposto da:
Z.M., rappresentato e difeso dall’avv. Paolino Natale,
presso il quale è elettivamente domiciliato in Alife, via Caduti
sul Lavoro n. 69/d;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato;
– controricorrente –
per l’annullamento della sentenza n. 69/47/12 del Commissione
Tributaria Regionale della Campania emessa inter partes il
16.4.2012;
letta la sentenza impugnata;
letto il ricorso di Z.M.;
lette le controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate;
preso atto che il giudizio è stato promosso con ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta notificato all’Ufficio
il 17.12.2009.
Fatto
RITENUTO
che pertanto al presente procedimento è applicabile il termine di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., come ridotto a sei mesi dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17;
preso atto che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale impugnata è stata depositata il 16.4.2012 e che il presente ricorso è stato notificato il 4 giugno 2013, sicchè è da ritenersi tardivo;
letto l’art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti perchè il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019