Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21086 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 07/08/2019), n.21086

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Cirillo Ettore – Presidente –

Dott. Locatelli Giuseppe – Consigliere –

Dott. Napolitano Lucio – Consigliere –

Dott. Condello Pasqualina – Consigliere –

Dott. Gilotta Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17503/2013 proposto da:

Z.M., rappresentato e difeso dall’avv. Paolino Natale,

presso il quale è elettivamente domiciliato in Alife, via Caduti

sul Lavoro n. 69/d;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per l’annullamento della sentenza n. 69/47/12 del Commissione

Tributaria Regionale della Campania emessa inter partes il

16.4.2012;

letta la sentenza impugnata;

letto il ricorso di Z.M.;

lette le controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate;

preso atto che il giudizio è stato promosso con ricorso alla

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta notificato all’Ufficio

il 17.12.2009.

Fatto

RITENUTO

che pertanto al presente procedimento è applicabile il termine di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., come ridotto a sei mesi dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17;

preso atto che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale impugnata è stata depositata il 16.4.2012 e che il presente ricorso è stato notificato il 4 giugno 2013, sicchè è da ritenersi tardivo;

letto l’art. 91 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti perchè il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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