Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21085 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 22/07/2021), n.21085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2852/2020 proposto da:

U.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 576/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 01/07/2019 R.G.N. 713/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 576/2019 la Corte d’appello di Cagliari ha confermato il rigetto della domanda di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria, proposta da U.M., cittadino del Punjab;

1.1. dalla sentenza si evince che il richiedente ha motivato l’allontanamento dal paese di origine con i contrasti scaturiti con la comunità del villaggio di appartenenza; ha premesso di avere lavorato insieme al fratello come domestico presso un datore di lavoro che si era offerto di aiutarli economicamente ad aprire un’attività in proprio con un prestito in danaro; “le famiglie” della comunità avevano manifestato la loro contrarietà in quanto il datore di lavoro era di religione Marzai e li avevano accusati di essersi convertiti in cambio di danaro per cui avevano insistito perché il prestito fosse restituito in cinque giorni; non avendo il richiedente ed il fratello provveduto in tal senso la comunità aveva deciso di cacciarli dal villaggio; dopo due giorni erano stati picchiati al punto di dover essere ricoverati in ospedale; la polizia aveva rifiutato di raccogliere la denunzia perché non era possibile denunziare un intero villaggio ed il medesimo datore di lavoro aveva consigliato ai due fratelli di fuggire; in caso di ritorno temeva di essere ucciso dagli abitanti del villaggio;

1.2. il giudice di appello ha escluso che nelle dichiarazioni del richiedente fosse configurabile un rischio di persecuzione giustificativo dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra e condiviso la valutazione di non credibilità del narrato anche alla luce di alcune contraddizioni fra le dichiarazioni rese in sede amministrativa e quelle rese dinanzi al giudice di primo grado; rilevato che non era stato proposto gravame avverso il rigetto della domanda di protezione umanitaria in relazione alle ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ha ritenuto insussistente il rischio, in caso di rientro in patria, di esposizione ad una situazione di violenza generalizzata ai sensi dell’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit.; quanto alla protezione umanitaria, la vicenda personale del B. non rimandava ad una complessiva situazione di vulnerabilità positivamente apprezzabile;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso U.M. sulla base di due motivi; il Ministero dell’Interno non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10, 13, 27, censurando la sentenza impugnata per avere escluso la sussistenza dei presupposti del riconoscimento della protezione sussidiaria in modo disancorato dal contesto socio politico attuale del Pakistan; assume, quindi, che le minacce subite consentivano di configurare una situazione di grave rischio in caso di rientro e non potevano essere ricondotte ad una dimensione puramente privata;

2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, censurando la sentenza impugnata per avere la Corte mancato uno scrutinio specifico circa le condizioni di vulnerabilità del richiedente;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile;

3.1. premesso che parte ricorrente non contrasta l’affermazione del giudice di appello in ordine alla mancata impugnazione con l’atto di gravame della statuizione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), di talché non pertinente si rivela il riferimento alle minacce denunziate dal richiedente quale fonte di pericolo per la incolumità dello stesso, in relazione alla ipotesi dell’art. 14, lett. c) D.Lgs. cit., si rileva che la illustrazione del motivo si sostanzia nella evocazione di principi in tema di dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito e nella deduzione che al fine della verifica della situazione di violenza generalizzata non era necessario il vaglio della vicenda individuale del richiedente;

3.2. tali censure non sono pertinenti alle effettive ragioni della decisione in quanto il giudice di appello ha fondato il rigetto della domanda di protezione sussidiaria sull’accertamento concreto della insussistenza di un rischio grave e indiscriminato per il richiedente in caso di rientro in patria, secondo quanto desumibile dalle informazioni tratte dalle fonti richiamate sulla situazione del paese di provenienza; tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il cui risultato può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 23942/2020), neppure formalmente prospettato dal richiedente; la ulteriore censura fondata su informazioni tratte da un non meglio specificato sito della Farnesina, si traducono in mero dissenso valutativo rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, dissenso intrinsecamente inidoneo a dare contezza dell’errore in tesi ascritto alla sentenza impugnata;

4. il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile per genericità; le deduzioni del ricorrente si sostanziano in una serie di considerazioni generali sulle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria ma nulla specificamente deducono al fine di dimostrare, con riferimento alla concreta fattispecie, la esistenza di specifici profili di vulnerabilità, tempestivamente allegati, e non considerati dal giudice del gravame;

5. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva, essendosi limitato a depositare atto di costituzione al fine della discussione;

6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

 

 

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