Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21085 del 11/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 05/05/2017, dep.11/09/2017),  n. 21085

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12278-2015 proposto da:

G.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, V.

GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato FELICIA D’AMICO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFREDO GALASSO;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LAURA MATTINA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 579/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 1384/2014, il Tribunale di Lucca ha pronunciato la separazione giudiziale fra P.L. e G.P.G., rigettando contestualmente le domande reciproche di addebito, quella della moglie di assegnazione della casa familiare e dichiarando inoltre inammissibile la domanda della moglie circa l’assegno di mantenimento, in quanto proposta tardivamente.

La P. ha proposto appello avverso i capi della sentenza, n. 1384/2014, che hanno rigettato le sue domande di addebito e di assegno di mantenimento; il G. ha resistito all’appello eccependone, preliminarmente, l’inammissibilità per violazione del nuovo art. 342 c.p.c., ha contestato quanto edotto dall’appellante ed ha incidentalmente richiesto l’addebito della separazione dei coniugi in capo alla P..

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 524/2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, ha posto a carico dell’appellato un assegno di mantenimento pari a Euro 800,00 a favore della P., con decorrenza dal marzo 2008, condannando l’appellato a rifondere all’appellante tre quarti delle spese di giudizio del primo grado e i tre quarti delle spese del giudizio di appello, ponendo alla base della propria decisone le seguenti ragioni:

– viene rilevata come infondata l’eccezione, da parte del G., di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c., in quanto non è necessario che l’appellante riproduca espressamente le parti della sentenza che appella e rediga a sua volta l’ipotesi di sentenza corretta;

inoltre non si evince dal menzionato articolo l’esigenza da parte dell’appellante di proporre espressamente l’esposizione del testo della sentenza che sarebbe corretto;

– viene rigettato l’appello principale relativo alla domanda di addebito del marito in quanto, nonostante i comportamenti violenti del G., descritti nel ricorso introduttivo, nella memoria integrativa si osserva come la prima richiesta di separazione risalisse a dieci anni prima, nel 2007, evidenziando pertanto una crisi coniugale irreversibile già allora; inoltre nessuna considerazione rilevante emerge dalla relazione investigativa, nè tantomeno dalle due dichiarazioni riferite dalla figlia;

– viene accolto il motivo di appello relativo all’assegno di mantenimento, in quanto la sentenza impugnata ha errato nel ritenere inammissibile la domanda “perchè proposta tardivamente, cioè oltre il termine stabilito nell’ordinanza presidenziale per il deposito della memoria integrativa”, in quanto sin dal ricorso in sede presidenziale la P. aveva chiesto che fosse disposto l’obbligo per il G. di corrispondere alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di Euro 800,00;

– appare congrua la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto dalla ricorrente, in quanto risulta palese, in base alla dichiarazione dei redditi, la sussistenza delle condizioni ex art. 156 c.c., non potendo l’appellante mantenere con i suoi soli mezzi il tenore di vita che il solo reddito del marito le consentiva in costanza di matrimonio.

Avverso tale pronuncia, G. propone ricorso per cassazione, accompagnato da memoria ex art. 380bis c.p.c., sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso la P..

Con il primo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., consistente nel fatto che la Corte d’appello, nel rigettare l’eccezione di inammissibilità richiesta dal G. avverso l’appello della P., non ha tenuto conto delle modifiche apportate all’art. 342 c.p.c. dalla L. n. 164 del 2012, con le quali il legislatore ha voluto integrare il requisito della specificità dei motivi d’appello, introducendo prescrizioni rigorose in tema di forma-contenuto dell’atto d’appello.

Con il secondo motivo viene lamentata la violazione dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3, in tema di contenuto della citazione e dell’art. 189 c.p.c. in tema di precisazione delle conclusioni, consistenti rispettivamente nel fatto che la Corte d’appello ha errato laddove ha accolto la domanda della P. sull’assegno di mantenimento, in quanto la stessa domanda non era stata avanzata nel giudizio di merito e, segnatamente, non è stata proposta entro il termine di precisazione delle conclusioni coincidente con quello stabilito nell’ordinanza presidenziale per il deposito della memoria ex art. 709 c.p.c., comma 3.

Con il terzo motivo viene lamentata la violazione dell’art. 156 c.c. in tema di assegno di mantenimento, nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, perchè la Corte d’appello, nel riconoscere alla P. un assegno di mantenimento di Euro 800,00 mensili a carico dell’odierno ricorrente, ha omesso di considerare il fatto decisivo che la condivisione spirituale e materiale tra i coniugi fosse cessata da oltre 10 anni rispetto alla richiesta di separazione giudiziale, pertanto anche la situazione reddituale del 2007 appare in contrasto con il fatto decisivo che la relazione coniugale fosse già cessata da un decennio.

Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato dal momento che secondo l’orientamento costante di questa Corte l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l’intero contenuto dell’atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, non si può invocare la violazione della norma anche nella nuova formulazione, non potendosi certamente richiedere ai fini dell’integrazione del requisito della specificità la riproduzione delle parti della sentenza di primo grado oggetto di censura, essendo sufficiente che si comprendano le ragioni della impugnazione e della ratio decidendi dei singoli capi di sentenza. Invero, come recentemente statuito da questa Corte, il testo novellato dell’art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata (Cass. 25/05/2017, n. 13151). Nella specie, dalla lettura della pronuncia impugnata, così come dall’atto d’appello della P. testualmente riprodotto nel ricorso, emergono in modo inequivoco le ragioni sottese ai motivi di gravame sia in ordine all’assegno di mantenimento che all’addebito.

Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, come rilevato dalla Corte d’appello, nel ricorso introduttivo del giudizio di separazione la P. aveva domandato, sia pure (impropriamente) come provvedimento d’urgenza, che fosse disposto a carico del G. l’obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento, domanda riproposta nella memoria integrativa. Sul punto non può condividersi quanto dedotto dal ricorrente nella memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c., dovendosi al contrario rilevare che nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito non è condizionato alla formula adottata dalla parte, dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonchè dal provvedimento in concreto richiesto (Cass. n. 23051 del 05/11/2007). Ancorchè impropriamente formulata, non vi era quindi motivo di ritenere che la domanda della P. fosse limitata alla sola fase presidenziale e non anche alla successiva fase ordinaria del procedimento di separazione, come statuito del tutto correttamente dalla Corte d’appello.

Il terzo motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto tende a richiedere a questa Corte un riesame nel merito dei fatti di causa di cui in questa sede è precluso l’esame e la valutazione (Cass. n. 21439/2015). Nel caso di specie, inoltre, la Corte ha in maniera esaustiva motivato sia l’an che il quantum dell’assegno di mantenimento dovuto. Non assume alcun rilievo, nè tantomeno riveste carattere di “decisività” ai sensi dell’art. 360 c.p.c.., n. 5, la circostanza che la separazione, secondo quanto deduce il ricorrente, fosse di fatto avvenuta fin dal 1998, giacchè il giudice, nel valutare i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento, è tenuto a prendere in considerazione la situazione economico-patrimoniale dei coniugi con riferimento al momento della pronuncia giudiziale.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con applicazione del principio di soccombenza in ordine alla ripartizione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 1500 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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