Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21084 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 19/10/2016), n.21084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12591/2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in MESSINA, VIALE SAN

MARTINO 261, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARTELLA, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ AI LAGHI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 460/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 17/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MARTELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

I FATTI

Nel 1985 la società Ai Laghi s.r.l. conveniva in giudizio C.A., chiedendo la risoluzione per inadempimento del convenuto del contratto preliminare tra le parti.

Nel 1993, il Tribunale di Messina dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto.

Nel 1996 la Corte d’Appello di Messina rigettava l’appello del C. ed accoglieva l’appello incidentale della società relativo alla quantificazione dei danni.

Nel 2003, con sentenza n. 13767/2003, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso del C. rimettendo la causa alla corte d’appello affinchè provvedesse a rinnovare la valutazione dei contrapposti inadempimenti tenendo conto che il certificato di abitabilità costituisce un requisito giuridico essenziale affinchè il bene possa svolgere la sua funzione giuridico-sociale.

Il C. riassumeva il giudizio, dichiarandosi disponibile a versare il saldo prezzo ed ancora interessato ad ottenere sentenza che, ex art. 2932 c.c., tenesse luogo del contratto definitivo non concluso.

Con la sentenza n. 460 del 2013, qui impugnata, la Corte d’Appello di Messina ha nuovamente rigettato l’appello del C. ritenendo comunque l’inadempimento del promissario acquirente prevalente su quello della promittente venditrice.

C.A. propone un motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza n. 460/2013 depositata il 17 giugno 2013 dalla Corte d’Appello di Messina, nei confronti di società Ai Laghi s.r.l..

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Non vi sono memorie.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico suo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione degli artt. sulla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, nonchè degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata, sia per omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione che per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Assume che il giudizio comparativo del peso dei contrapposti inadempimenti, che ha portato la corte d’appello ad affermare, nell’economia delle obbligazioni contrattuali, la prevalenza dell’inadempimento del promissario acquirente, sia errato.

La corte d’appello in sede di rinvio, valutando i comportamenti delle parti ha affermato che la società venditrice aveva richiesto, a suo tempo, all’ente locale competente il rilascio del certificato di abitabilità dell’appartamento (che, si è accertato in corso di causa, era ottenibile, ed infatti è stato rilasciato, sebbene con molto ritardo dal Comune), mentre il C., rifiutava di pagare il residuo prezzo e le rate di mutuo gravanti sull’immobile.

Sostiene il ricorrente che la corte territoriale non abbia tenuto in adeguato conto il fatto che la preventiva consegna del certificato di abitabilità fosse invece stata ritenuta dalle parti fin dal preliminare come condizione essenziale per la stipula dell’atto pubblico. Il ricorrente sostiene che la corte d’appello si sarebbe discostata dal principio di diritto fissato dalla Cassazione, che affermava la essenzialità della consegna del certificato di abitabilità, laddove ha affermato che l’omessa consegna di esso non fosse rilevante a fronte della tempestiva richiesta del rilascio all’autorità amministrativa di un documento che si aveva diritto di ottenere.

Il ricorso è inammissibile in quanto, in definitiva, il motivo di ricorso è teso ad indurre questa Corte, inammissibilmente, a rinnovare in questa sede la valutazione dei contrapposti inadempimenti già eseguita dalla corte d’appello in conformità al principio di diritto espresso da Cass. n. 13767/2003.

La Corte d’Appello di Messina infatti, uniformandosi in sede di giudizio di rinvio al principio di diritto espresso da questa Corte di legittimità, che le imponeva di accertare la sussistenza di contrapposti inadempimenti e quindi di rinnovare il giudizio di valutazione comparativa degli opposti inadempimenti considerando che la consegna da parte della promittente alienante del certificato di abitabilità dell’immobile costituisce requisito giuridico essenziale perchè il bene realizzi la propria funzione economico sociale, ha rinnovato tale valutazione ritenendo prevalente quello del ricorrente, sulla base di una serie di considerazioni non contestate se non in fatto: in principalità, l’esser stato richiesto il certificato di abitabilità, che lo stesso fosse ottenibile e che in concreto lo stesso fosse stato ottenuto, benchè a ben nove anni dalla richiesta e per il ritardo dell’amministrazione pubblica nel rilasciarlo. Per contro, la corte territoriale ha accertato che al promissario acquirente già nel (OMISSIS) era stato consegnato l’immobile, e che questi da allora fino al (OMISSIS) ne aveva goduto senza corrispondere alcunchè, e senza versare il saldo prezzo, nè provvedere a pagare il mutuo, trincerandosi sempre dietro l’omessa consegna del certificato di abitabilità: una condotta che, valutata nel suo complesso, la corte ha ritenuto integrare un inadempimento degli obblighi contrattuali prevalente rispetto a quello della promissaria venditrice.

Nulla sulle spese, in difetto di costituzione dell’intimata.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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