Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21084 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 13/10/2011), n.21084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27297/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO GIEFFE SRL in persona del curatore fallimentare,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 134 studio FIORILLO E

ASSOCIATI, presso lo studio dell’avvocato SCAFFIDI ARGENTINA RAUL,

rappresentato e difeso dall’avvocato DE FELICE Claudio, giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 401/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 29/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, n. 401/39/05 (non notificata), che ha respinto l’appello della medesima amministrazione avverso la decisione di primo grado, della locale commissione provinciale, favorevole al fallimento di Gieffe s.r.l., relativamente a un avviso di accertamento notificato alla fallita nel dicembre 2000 per il recupero di Irpeg e Ilor attinenti all’anno 1995.

L’impugnata sentenza ha confermato quanto ritenuto dai primi giudici a proposito della carenza di motivazione dell’avviso. Ha difatti evidenziato che la motivazione per relationem, con “ricorso a elementi offerti da altri documenti, non conosciuti dal contribuente nè a lui comunicati”, è legittima “solo se tali documenti sono allegati all’atto che li richiama o in esso riprodotti”; in tal senso – ha aggiunto – “si esprime il nuovo testo del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1”.

L’amministrazione ricorrente deduce un motivo di ricorso al quale il fallimento resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, opponendo alla sentenza che detta norma in verità consente, secondo l’interpretazione datane da questa Corte, di assolvere l’obbligo di motivazione anche per relationem, alla condizione che gli elementi di fatto, offerti da altri eventuali documenti, siano conosciuti o conoscibili dal destinatario. Cosa nella specie evincibile dal fatto che il p.v.c., richiamato nell’avviso, era stato consegnato in copia alla società, oltre che allegato anche al verbale notificato al fallimento, così come emergente dalla dicitura posta in calce alla pag. 2 dell’avviso, testualmente riprodotta in seno al ricorso per cassazione.

2. – Il ricorso, che è stato proposto nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., in ragione della mancata notificazione della sentenza, è tempestivo, diversamente da quanto eccepito dalla parte resistente.

Difatti la sentenza de qua risulta pubblicata il 29 giugno 2005, e il ricorso per cassazione affidato all’ufficiale giudiziario, ai fini della conseguente notifica, in data 29 settembre 2006, esattamente in conformità della scadenza in quel giorno del termine annuale, dovendosi computare la proroga derivante dalla sospensione feriale (dal 1 agosto al 15 settembre compresi). La scadenza del termine annuale si verifica, infatti, nel giorno dell’anno corrispondente a quello iniziale (per tale intendendosi il giorno di deposito della sentenza: v., in relazione alle distinte applicazioni, Cass. n. 9911/1992; n. 10785/2000; n. 23479/2007), con l’aggiunta di 46 giorni corrispondenti alla ripetuta sospensione.

3. – Il suesposto unico motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

Trattandosi di avviso di accertamento notificato nel mese di dicembre dell’anno 2000, non rileva la previsione del D.Lgs. n. 32 del 2001.

Alla data (dicembre 2000) in cui l’atto di imposizione tributaria risulta invero adottato, la motivazione afferente era regolata: (a) per la parte speciale, desumibile dal D.P.R. n. 600 del 1973, dall’art. 42 citato dall’amministrazione ricorrente, secondo cui “l’avviso di accertamento (..) deve essere motivato in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specificazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni e la motivazione di cui al presente articolo”; nonchè (b) dalla intervenuta la disciplina generale dell’azione amministrativa, che, in quanto non contrastante con la normativa speciale, può essere utilizzata per colmarne le lacune;

disciplina contenuta, per quanto qui interessa, nella L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3, regolativo della motivazione per relationem, nel senso che “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama”.

Consegue che la normativa da applicare al caso di specie era giustappunto quella anzidetta, neppure potendosi supporre l’estensione, quanto all’obbligo di allegazione di atto non conosciuto dal contribuente, della modifica conseguente, introdotta nell’art. 42 cit. mercè l’aggiunta, da parte del D.Lgs. n. 31 del 2001, art. 1, comma 1, lett. c), dell’ultimo periodo del comma 2, contenente la formulazione precettiva per cui “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”.

4. – L’impugnata sentenza è dunque viziata da violazione e da falsa applicazione di norme di diritto, avendo accertato la norma applicabile alla fattispecie nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, nel testo conseguente alle modifiche di cui al citato D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1, in termini implicitamente dissonanti dal suo vero contenuto precettivo, a fronte, invece, della necessità di rendere il giudizio alla luce del testo del medesimo art. 42 anteriore alle modifiche dette.

Con riguardo al quale la giurisprudenza di questa Corte è da tempo attestata sul condivisibile principio (v. per tutte Cass. n. 2907/2010; n. 25721/2009) secondo il quale l’avviso di accertamento, rappresentando l’atto conclusivo di una sequenza procedimentale a cui possono partecipare anche organi amministrativi diversi, può essere motivato per relationem, anche con il rinvio pedissequo alle conclusioni contenute in un atto istruttorio (nella specie il p.v.c. della Guardia di finanza), senza che ciò arrechi alcun pregiudizio al diritto del contribuente. La scelta in tal senso dell’amministrazione finanziaria non può essere di per sè censurata dal giudice di merito, al quale, invece, spetta il potere di valutare se, dal richiamo globale all’atto strumentale, sia derivata un’inadeguatezza o un’insufficienza della motivazione dell’atto finale.

Alla cassazione della sentenza deve conseguire il rinvio della causa alla medesima commissione territoriale, la quale, in diversa composizione, provvederà a compiere l’accertamento richiesto in applicazione del suesposto principio di diritto. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale del Lazio, sez. dist. di Latina, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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