Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21084 del 11/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 05/05/2017, dep.11/09/2017),  n. 21084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10880-2015 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO

VENETO 108, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MALIZIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE CORTELLESSA;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4222/2014 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI,

depositata il 23/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 03/07/2013 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pronunciava il divorzio tra i coniugi N.A. e C.A., rigettando la domanda avanzata dal marito di assegno divorzile a carico della moglie.

In sede d’appello, il N. chiedeva la riforma della sentenza e ribadiva la domanda di assegno divorzile. La C., con appello incidentale, chiedeva che fosse fissato a carico del N. un contributo pari ad Euro 700,00 a titolo di mantenimento dei due figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti. Il giudice d’appello respingeva l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, poneva a carico del N. le spese mediche non coperte dal SSN e le spese di studio per i due figli nella misura del 50%. Secondo la Corte d’appello il ricorso, ancor prima di essere manifestamente infondato, era inammissibile per palese violazione dell’art. 345 c.p.c.. Il N. prescindeva totalmente dai canoni dell’art. 5, legge divorzio, limitandosi solo a richiamare, da un lato, le proprie precarie condizioni economiche, dall’altro, quelle agiate della C.. Nonostante il N. risultasse disoccupato e in difficili condizioni di salute, egli disponeva di una pur modesta pensione INPS. Lo stesso giudice d’appello, nella precedente sentenza di appello della separazione, aveva già segnalato che, seppur invalido al 74%, il N. non si trovava nella impossibilità di lavorare. I C. disponeva di un modesto reddito, con il quale doveva fronteggiare le esigenze proprie e dei due figli. Non vi erano i presupposti richiesti dall’art. 5, legge divorzio, per il riconoscimento dell’assegno divorzile e cioè: non vi era un significativo squilibrio tra la posizione degli ex coniugi; nulla era dato sapere sul progresso tenore di vita., non vi era la prova dell’obiettiva impossibilità del N. di procurarsi i mezzi adeguati per il proprio mantenimento. Le pregresse vicende familiari evocate da entrambe le pari non avevano alcun rilievo ai fini della decisione del giudizio.

Avverso tale pronuncia viene proposto ricorso per cassazione dal N. affidato ad un unico motivo, in cui viene denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 nonchè mancanza di valida motivazione e contraddittorietà della stessa. Secondo il ricorrente, la sentenza della Corte d’appello sarebbe viziata in merito alla statuizione relativa all’assegno divorzile spettante al ricorrente e non riconosciutogli. Già nel giudizio di primo grado sarebbe stata attestata una sproporzione fra i redditi dei coniugi. La sentenza impugnata sarebbe priva di valida motivazione e del tutto contraddittoria. In merito all’aspetto patrimoniale, il giudice d’appello avrebbe dovuto effettuare un’analisi relativa all’evento peggiorativo delle condizioni economiche del richiedente il mantenimento, in quanto, come ampiamente dimostrato nei due gradi di giudizio, vi era stata una modifica in peius delle condizioni economiche dello stesso, dovute alle proprie precarie condizioni di salute.

L’intimata non ha svolto difese. Il ricorrente non ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il motivo di ricorso è inammissibile perchè, a dispetto della rubrica, articola censure di merito dirette a porre in discussione l’accertamento compiuto dal giudice d’appello in ordine alle condizioni economiche dei coniugi ed al reddito di entrambi. Tale valutazione è stata svolta in maniera concreta, mediante l’esame comparativo delle condizioni reddituali ed economico patrimoniali delle parti. Inoltre, la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento, insindacabile purchè congruamente motivato, del giudice di merito (Cass. n. 21603 del 2013). Deve ritenersi pertanto del tutto condivisibile, in quanto sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici, il rigetto della domanda di corresponsione di un assegno divorzile a carico di C.A..

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in considerazione della mancata attività difensiva della parte intimata.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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