Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21084 del 07/08/2019

Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 07/08/2019), n.21084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Cirillo Ettore – Presidente –

Dott. Locatelli Giuseppe – Consigliere –

Dott. Napolitano Lucio – Consigliere –

Dott. Condello Pasqualina – Consigliere –

Dott. Gilotta Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7315/2013 proposto da:

G.S., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Murdolo,

elettivamente domiciliato presso l’avv. Alessio Spalma, in via Cola

di Rienzo, n. 149 – Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per l’annullamento della sentenza n. 115/42/12 del Commissione

Tributaria Regionale della Lombardia, emessa inter partes

l’11.9.2012.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 13304/2011 questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 92/5/05, che aveva parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 55/14/03 la Commissione Provinciale di Milano; sentenza che aveva annullato gli avvisi di accertamento I.V.A. IRPEF e ILOR, tutti riferiti all’anno d’imposta 1997, e relative sanzioni, notificati a G.S., esercente attività di riparazione e ricambi per autoveicoli.

Rinviando alla Commissione Tributaria Regionale la corte ha mandato di “esaminare se nella specie sussistano o meno i presupposti fissati dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d) e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2, n. 3), per il legittimo ricorso al metodo di accertamento extra – contabile e – solo in caso di positiva conclusione di tale esame – (di) procedere alla conseguente verifica della fondatezza degli esiti a cui l’accertamento extra – contabile è approdato in relazione alle diverse pretese di ripresa fiscale avanzate dall’Ufficio con riferimento all’IPEF, all’IVA e all’imposta sul patrimonio d’impresa”.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, ha confermato l’accertamento per la maggiore imposta sul patrimonio netto per l’anno 1997; confermato le sanzioni; rideterminato, ai fini I.V.A., I.R.PE.F. e ILOR i maggiori ricavi conseguiti dal contribuente nella misura di Lire 65.570.000, pari a Euro 33.864,07, quale somma dei maggiori ricavi riconducibili alle prestazioni di manodopera del titolare e di canoni di locazione non fatturati.

Ricorre contro questa sentenza il contribuente, che deduce “violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; “violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 18, comma, 1, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 per omessa e insufficiente motivazione”; “violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, 1, n. 5”.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in Camera di consiglio del 10 aprile 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I primi due motivi devono essere trattati congiuntamente, in quanto attengono entrambi ai presupposti dell’accertamento induttivo.

La Commissione Tributaria Regionale, seguendo i principi di diritto enunciati dalla Corte, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accertamento perchè il contribuente, essendo incontestato che per l’anno 1996 aveva prodotto ricavi per oltre Lire 360.000.000, non aveva adottato la contabilità ordinaria; perchè aveva ritenuto grave e sistemica la mancata contabilizzazione, fra i ricavi, di canoni di locazione per Lire 14.000.000; perchè aveva ritenuto ripetute le irregolarità riguardanti: la corrispondenza analitica dei dati esposti in dichiarazione con i dati risultanti dalle scritture contabili; la corrispondenza tra le due diverse stampe delle annotazioni eseguite sui registri meccanografici IVA fatture emesse corrispettivi e acquisti; la corrispondenza tra i ricavi risultanti dalle ricevute fiscali emesse, annotati nel registro prima nota corrispettivi, e quelli contabilizzati nel corrispondente registro meccanografico.

Il ricorrente si duole del fatto che nella valutazione dei presupposti per l’accertamento la Commissione Tributaria Regionale non abbia tenuto conto che le irregolarità contabili erano imputabili ad un errore del consulente fiscale; che esse comunque abbiano riguardato poche fatture e di modesto importo; che la soglia per la tenuta della contabilità semplificata non fosse di Lire 360.000.000, ma di Lire 1.000.000.000, considerato che l’attività prevalente non era la prestazione di servizi, ma quella di vendita di pezzi di ricambio e lubrificanti.

I motivi sono entrambi inammissibili.

La Commissione Tributaria Regionale ha preso in esame le doglianze esposte dal contribuente e ha spiegato – in base alla natura dell’azienda, che eseguiva riparazioni meccaniche – il motivo per cui non potesse separarsi, all’interno dell’attività della ditta individuale del contribuente, quella di riparazione da quella di commercio di lubrificanti e materiali di ricambio; ha correttamente ritenuto il contribuente responsabile dell’errore del suo consulente contabile (Cass., 16108 del 2011: in tema di accertamento del reddito d’impresa, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, lett. c), ne autorizza l’accertamento – e dunque la determinazione sulla scorta di presunzioni “supersemplici” (dati e notizie comunque raccolti e conosciuti), anche nel caso in cui sia stato acclarato che la mancanza delle scritture contabili sia ascrivibile ad un comportamento incolpevole del contribuente); ha ritenuto ripetuti, molteplici e incidenti sulla generale attendibilità della contabilità le dissonanze delle scritture contabili.

Riguardo poi all’esonero dalla tenuta della contabilità ordinaria, l’unico motivo addotto dal contribuente davanti alla ctr (la clientela composta principalmente di tassisti) e che la stessa Commissione Tributaria Regionale ha implicitamente superato, è riferito all’annualità del 1997. Riguardo all’annualità rilevante – che, secondo la normativa applicabile pro temporis è quella del 1996 – il ricorrente nulla adduce a dimostrazione del fatto – che deve essere stato altresì dedotto davanti alla Commissione Tributaria Regionale e che non risulta dal ricorso essere stato dedotto che si riferissero – come per l’anno 1997 – ad attività di vendita distinguibile dalla prestazione dei servizi e prevalente sulla stessa.

Si tratta in tutti i casi di valutazioni di merito, congruamente motivate, che come tali in questa sede non sono sindacabili.

Il motivo si rivela quindi generico e privo di autosufficienza.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’omessa o insufficiente motivazione in ordine all’imputazione di maggiori ricavi collegati alla personale attività lavorativa; imputazione che sarebbe avvenuta in assenza di qualunque prova – gravante sull’amministrazione – sullo svolgimento della stessa al cospetto della mancata registrazione del titolare dal registro presenze e degli impegni lavorativi rivolti invece ai contatti coi clienti, al controllo delle riparazioni eseguite e all’attività di vendita.

Il motivo è infondato.

Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d), consente di ricorrere anche a presunzioni prive dei requisiti di gravità, presunzioni e concordanza in caso di gravi irregolarità nella tenuta della contabilità, come nel caso in esame.

Non essendo contestato che il contribuente sia “titolare di un’attività di autoriparazione, elettrauto e gommista, oltre che socio accomandatario della Autogrillo s.a.s.” appare conforme alla norma sopra detta il fatto che la Commissione Tributaria Regionale abbia presunto, fino a prova contraria, che egli svolgesse, secondo un dato di comune esperienza, anche personalmente, i servizi officina meccanica. E non merita censura quindi che abbia posto a suo carico l’onere di dimostrare il contrario, indicando anche gli elementi di prova che il contribuente avrebbe potuto agevolmente addurre e dai quali poter dedurre l’entità del suo impegno, quali contratti stipulati, orari di apertura del punto vendita, notizie relative all’organizzazione aziendale della Autogrillo s.a.s..

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019

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