Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21084 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 02/10/2020), n.21084

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21471/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Eurotel s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore

L.P., rappresentata e difesa dall’Avv. Emilio Amoroso,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Carlo Comandè

in Roma, via Pompeo Magno n. 23/A, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 2096/35/2014, depositata il 20 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio

2020 dal Consigliere Marco Dinapoli.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Eurotel s.r.l. ricorreva in primo grado avverso l’avviso di accertamento n. RJ003AA00029 emesso nei suoi confronti per il pagamento di Iva, Irpeg e Irap per l’anno di imposta 2004 a seguito di una verifica fiscale al cui esito erano stati disconosciuti i costi per acquisto carburante (per omessa compilazione delle schede di acquisto) e per lavori affidati a terzi (per genericità delle fatture) per complessivi Euro 379.761,00.

La Commissione tributaria provinciale di Agrigento accoglieva il ricorso del contribuente con sentenza n. 370/04/2009, depositata l’8 maggio 2009, avverso cui l’Agenzia delle entrate proponeva appello.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello ritenendo inammissibile, perchè tardivamente formulata, l’eccezione di carenza della prova circa l’autorizzazione al subappalto dei lavori, ed inoltre regolari le scritture contabili, e non necessarie le schede carburanti per avere la contribuente provato l’inerenza dei costi per l’acquisto del carburante, in quanto destinato anche ai mezzi di cantiere, non circolanti, e complete le fatture di acquisto, con l’indicazione di tutti gli elementi richiesti dalla legge.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con quattro motivi e chiede cassarsi la sentenza impugnata, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite. La società resiste con controricorso; chiede dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso avverso, con vittoria delle spese processuali.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.-Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denunzia omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 comma 2 perchè già in primo grado, con riferimento alla indeducibilità dei costi per i lavori affidati a terzi, l’Agenzia delle entrate aveva evidenziato la mancanza di autorizzazione al subappalto, mentre la sentenza impugnata afferma trattarsi di argomento introdotto per la prima volta in appello.

2.- Il secondo motivo di ricorso denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la sentenza impugnata motiva con riferimento alla sentenza di primo grado e ad altra sentenza intercorsa fra le parti relativamente ad un altro anno di imposta, senza però sottoporle a valutazione critica.

3.- Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione del D.P.R. n. 444 del 1997, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè la tenuta delle schede carburanti è obbligatoria per tutti i veicoli anche se adoperati all’interno del cantiere.

4.- Il quarto motivo di ricorso denunzia omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 costituito dalla entità spropositata degli importi fatturati per il consumo del carburante.

5.- Il primo motivo di ricorso è infondato, anche se si rende necessaria la correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

5.1-La sentenza dichiara inammissibile, perchè tardivamente formulata “per la prima volta in questo grado di giudizio”, la doglianza dell’Agenzia delle entrate circa la mancanza di autorizzazione al subappalto.

5.2- In realtà l’avviso di accertamento impugnato in primo grado (prodotto in copia in questa sede dalla ricorrente) indica come causa di indeducibilità dei costi sostenuti per i lavori affidati a terzi soltanto la genericità delle fatture, e non fa alcun riferimento invece alla illegittimità dei rapporti di subappalto intercorsi con i terzi.

5.3- Pertanto la questione proposta costituisce un novum però non in relazione alla sentenza di primo grado, bensì all’avviso di accertamento, del quale integra la motivazione, ampliando così indebitamente l’oggetto del contendere. Questa Corte ha infatti specificato che la motivazione dell’avviso di accertamento delimita, oltre che il petitum, la ragione fondante, di fatto e di diritto, della pretesa impositiva, donde l’impossibilità di una sua sostituzione o integrazione da parte dell’Amministrazione in corso di giudizio (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23248″).

5.4- Consegue che la decisione sul punto adottata dalla Commissione tributaria regionale è conforme al diritto, nè vi è stata violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 ma la motivazione della sentenza va corretta nei sensi di cui sopra. Trattasi infatti di questione di mero diritto, e non di fatto, la cui valutazione pertanto non è preclusa in questa sede.

6.- E’ infondata la censura formulata con il secondo motivo di ricorso. Infatti la motivazione della sentenza non si esaurisce nel richiamo acritico di altri provvedimenti giudiziari, ma indica anche se succintamente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione: produzione in giudizio dei buoni di prelevamento del carburante, completezza delle fatture, molteplicità dei mezzi non circolanti alimentati dal carburante, mentre il vizio di nullità della sentenza per mancanza della motivazione si verifica solo qualora essa non consenta affatto la ricostruzione del percorso logico seguito dal giudice (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. VI, 25 settembre 2018, n. 22598).

7.- Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, perchè non contiene una critica esplicita verso la sentenza di appello, affidando così impropriamente alla Corte il compito di verificare quali parti della decisione contrastino con gli argomenti prospettati, in violazione del principio per cui il giudizio di cassazione è “a critica vincolata”, delimitata dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito

7.1- Inoltre questo motivo, solo apparentemente denunzia violazione di legge, mentre in realtà contesta il merito della decisione di appello, in quanto prospetta non una errata interpretazione della legge, ma una erronea ricognizione della fattispecie concreta rispetto alla valenza dimostrativa di tutte le risultanze di causa; questione che invece non attiene all’interpretazione della legge ma alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. per tutte, Cass. Sez. 1, ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549 – 02).

8.- Anche l’ultimo motivo di ricorso è inammissibile. In primo luogo infatti incorre nello stesso difetto di cui sopra al punto che precede. Inoltre questa Corte ha ribadito anche di recente (Cass. Sez. 5 Num. 4681 21 febbraio 2020) il principio di diritto che: “il “fatto” di cui si lamenta l’omessa valutazione consiste in un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. n. 21152/2014). Inoltre il fatto deve essere decisivo: per potersi configurare il vizio è necessario che la sua valutazione avrebbe condotto ad una diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n. 28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006). Non presenta queste caratteristiche la circostanza, addotta dalla parte, che gli importi fatturati per il consumo di carburante siano spropositati, che costituisce, più che un “fatto” nel senso sopra precisato, una argomentazione difensiva, la cui asserita decisività non corrisponde ad un giudizio di certezza, dato che la sentenza impugnata ha valutato altre circostanze (alimentazione dei mezzi di cantiere, valore dimostrativo dei buoni di prelevamento e delle fatture) rispetto alle quali quella valorizzata dalla ricorrente non appare in rapporto di necessaria incompatibilità logico-giuridica.

9.- In conclusione, per i motivi indicati, il ricorso va rigettato. Le spese di questo giudizio, come appresso liquidate, seguono alla soccombenza.

10.- Rilevato peraltro che risulta soccombente una parte ammessa

alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass., n. 1778 del 29/01/2016).

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.000,00 (quattromila/00) complessivi oltre 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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