Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21083 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 22/07/2021), n.21083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2790/2020 proposto da:

S.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARMELO PICCIOTTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI PALERMO, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 8636/2019 del TRIBUNALE di PALERMO,

depositato il 29/11/2019 R.G.N. 2695/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con decreto n. 8636/2019 il Tribunale di Palermo ha dichiarato il diritto di S.M., cittadino de Mali, al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, rigettando le altre domande di protezione (internazionale e sussidiaria);

1.1. dal decreto emerge che il ricorrente ha motivato l’allontanamento dal Paese di origine con il fatto che era stato rapito da un anziano il quale aveva tentato di avvelenarlo al fine di vendere i suoi organi e di essere stato successivamente sequestrato dai ribelli e costretto a lavorare per loro e a svolgere addestramento militare;

1.2. per quel che ancora rileva il Tribunale ha osservato che da verifiche effettuate era da escludere la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato e che neppure che sussistevano i presupposti per la protezione umanitaria, in tutte le sue articolazioni; in particolare con riguardo al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha ritenuto che alla stregua delle fonti richiamate il Mali era interessato da episodi di criminalità legati a problematiche jihadiste che tuttavia non consentivano di configurare una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto interno;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.M. sulla base di 8 motivi divisi in due gruppi; il Ministero dell’Interno non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo gruppo di quattro motivi, che censurano il mancato riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, si deduce: violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. A (primo motivo); omesso esame di fatti decisivi dedotto dalle parti (secondo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 (terzo motivo); violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 (quarto motivo);

1.1. i motivi, illustrati congiuntamente, lamentano il rigetto della domanda intesa al riconoscimento dello status di rifugiato che si assume adottato, in violazione del dovere di cooperazione istruttoria, senza avere effettuato le necessarie ricerche, senza neanche la indicazione delle fonti utilizzate, ed in particolare, senza avere approfondito il tema del reclutamento forzoso di giovani adolescenti costretti ad addestramento militare;

2. con il secondo gruppo di quattro motivi, che censurano il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, si deduce: violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. A (primo motivo); omesso esame di fatti decisivi dedotto dalle parti (secondo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1 n. 4 (terzo motivo); violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 (quarto motivo);

2.1. i motivi, illustrati congiuntamente, si incentrano sulla approssimativa indicazione delle fonti, indicate senza la precisione e pertinenza prescritte dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3, lett. A), con particolare riferimento alla situazione di violenza diffusa in Mali;

3. il primo gruppo di motivi è meritevole di accoglimento per quanto di ragione con effetto di assorbimento del secondo gruppo di motivi;

3.1. esclusa la nullità della sentenza per violazione del disposto dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere percepibili le ragioni logico giuridiche alla base della esclusione della protezione int6enazionale, fondate, in sintesi, sul non avere mai il richiedente fatto parte di partiti e movimenti politici con esclusione del rischio di persecuzione per motivi di razza, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale o per opinioni politiche come previsto dalla Convenzione di Ginevra, si rileva che il giudice di merito non ha indicato le fonti dalle quali ha tratto le informazioni alla base del decisum; si e’, infatti, limitato a fare riferimento alle informazioni tratte attraverso “i siti di cui sopra” senza alcuna puntuale indicazione degli stessi;

3.2. secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. 13255/2020, 13449/2019, 13450/2019, 13451/2019);

4. in base alla condivisibile giurisprudenza richiamata si impone, quindi, l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso, assorbita ogni ulteriore censura.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Palermo in diversa composizione al quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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