Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21083 del 16/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 21083 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 3717-2012 proposto da:
CASSA NAZIONALE di PREVIDENZA ED ASSISTENZA A
FAVORE DI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
80059790586 in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 44, presso
lo studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA, che la rappresenta e
difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MORONCELLI FABRIZIO, MORONCELLI ELENA,
MORONCELLI NICOLA, TONINI MARIA PAOLA quali eredi
legittimi di Moroncelli Vittorio, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA SILVIO PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 16/09/2013

ALESSANDRA FACCIA, rappresentati e difesi dall’avvocato
SAVELLI CLAUDIO, giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 232/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/04/2013 dal Presidente Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Valerio Maio (per delega avv. Mattia
Persiani) che si riporta alla memoria.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
COSTANTINO FUCCI che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 03717 sez. ML – ud. 18-04-2013
-2-

BOLOGNA del 10.3.2011, depositata il 28/07/2011;

3717/2012 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali
c. eredi di Maroncelli Vittorio
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza

Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e periti commerciali a pagare agli eredi di
Maroncelli Vittorio le differenze pensionistiche ( decorrenza pensione febbraio 2006), affermando
la illegittimità del nuovo testo dell’art. 49 del regolamento della Cassa, introdotto con la delibera
del 22 giugno 2002, la quale aveva determinato il reddito professionale, in base al quale liquidare la
pensione, non già, com’era in precedenza, sulla base “dei quindici redditi professionali annuali
dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di
maturazione del diritto a pensione”, ma sulla base della “media di tutti i redditi professionali
annuali” col limite che la misura della pensione non potesse essere inferiore all’80% di quella
derivante dall’applicazione delle modalità di calcolo previgenti. La Corte territoriale affermava la
illegittimità della citata delibera del 2002 perché non teneva conto del principio del pro rata posto
dalla L. 8 agosto 1995, n. 335.
Avverso detta sentenza la Cassa ricorre;
Resistono gli eredi del professionista con controricorso.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Lette le memorie depositate dalle parti;
Ritenuto che le conclusioni di cui alla relazione sulla manifesta infondatezza del ricorso sono
condivisibili;
1. Infatti questa Corte ha già deciso sulla questione con la sentenza n. 8847 del 18/04/2011, nonché
con le successive 13607/2012, 13613/2012/13614/2012 ed altre conformi, in cui si è affermato << «Nel regime dettato dall'art. 1, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 (di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), prima delle modifiche a tale disposizione apportare dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata — il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate 1 Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna condannava la Cassa Nazionale di le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti — ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse. Pertanto con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e alle modifiche nel complesso, hanno introdotto il criterio contributivo distinguendo, per gli assicurati al momento della modifica regolamentare, la quota A di pensione, calcolata con il criterio retributivo, e la quota B, calcolata con il criterio contributivo, opera — per il calcolo della quota A – il principio del pro rata e quindi trova applicazione il previgente più favorevole criterio di calcolo: la media di 15 redditi professionali annuali più elevati nell'arco di 20 anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione, e non già la media dei redditi degli ultimi 24 anni». Tutte le complesse argomentazioni della Cassa sono state trattate nelle suddette statuizioni e ritenute non condivisibili. 2. Inoltre, la sentenza invocata da parte ricorrente n. 18478/2012 ha espressamente disatteso le argomentazioni di parte ricorrente avendo affermato << Non occorre quindi - diversamente da quanto sostiene la difesa della Cassa - fare applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo a partire dalla L. n. 160 del 1963, poi seguita dalla L. n. 1140 del 1970, quindi dalla L. n. 414 del 1991, e poi dalle Delib. del 1997. Si ha infatti che il principio del pro rata è stato posto, per le Casse privatiz7Ate, dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, e quindi opera solo dall'entrata in vigore di tale legge di riforma ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche incidenti sulla determinazione della pensione e, quindi, con riferimento ai criteri di liquid2zione che, al momento di introduzione di dette modifiche, sarebbero stati altrimenti applicabili a tali pregresse anzianità. >>
3. E’ poi infondato il motivo, ove si addebita alla sentenza impugnata di non avere precisato la data
di decorrenza della pensione, giacché la Corte di Bologna ha indicato che il dante causa aveva
conseguito i requisiti per la pensione il 30 gennaio 2006, onde la pensione decorreva sicuramente
dal primo giorno del mese successivo, primo febbraio 2006, con conseguente applicazione dei
principi sopra ricordati.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
2

regolamentari adottare con delibere del 22 giugno 2002, 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003, che,

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 50 per
esborsi e 3.000 per compensi professionali, oltre Iva e CPA.
Il presidente

Così deciso in Roma il 18 aprile 2013.

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