Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21083 del 13/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 13/10/2011), n.21083
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
HERA S.P.A. con sede in (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 88 della Commissione Tributaria Regionale di
Bologna – Sezione n. 11, in data 14.06.2005, depositata il 05 luglio
2005;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
19 aprile 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito, per l’Agenzia Entrate, l’Avv. Daniela Giacobbe,
dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito, pure, il P.M., Dr. CENICCOLA Raffaele, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe indicata impugnava in sede giurisdizionale il provvedimento dell’Ufficio Finanziario, con cui veniva rigettata la domanda di rimborso dell’IVA, relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, pagata con riferimento all’attività svolta, di raccolta e smaltimento di rifiuti, ritenendo la stessa irrilevante agli effetti impositivi IVA, in base al disposto del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 14.
L’adita CTP di Forlì, accoglieva il ricorso, riconoscendo la non imponibilità delle operazioni, ma limitando il rimborso alle somme pagate in epoca successiva al 15.11.1999, dovendo ritenersi che il rimborso, per quelle anteriormente liquidate, fosse precluso dall’intervenuta decadenza.
Tale decisione, appellata dall’Agenzia Entrate, veniva confermata dai Giudici di Secondo Grado, con argomentazioni adesive a quelle utilizzate della CTP, nella fondamentale considerazione che, avendo la società HERA SPA assunto la gestione di un servizio pubblico, dovevano ritenersi “applicabili le previsioni agevolative contenute nel D.P.R. n. 331 del 1993, art. 66, comma 14, convertito con L. n. 427 del 1993, il quale ha stabilito che durante un periodo transitorio, non sono soggette ad IVA le operazioni svolte, dalle forme di gestione di cui alla L. n. 142 del 1990, art. 22, e segg., nei confronti degli enti territori di appartenenza”.
Con ricorso notificato, tramite Ufficiale Giudiziario dell’UNEP di Roma, il 02-03/06-10 ottobre 2006, l’Agenzia Entrate ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.
L’intimata società, non ha svolto difese in questa sede.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 14, convertito in L. n. 427 del 1993, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, nonchè dell’art. 4 paragrafo 5 della Direttiva CEE n. 77/388.
Con il secondo motivo, in subordine, si rappresenta la violazione della decisione 5.6.2002 n. 2003/CE della Commissione CE, della L. n. 62 del 2005, art. 27, nonchè della sentenza 1.6.2006 emessa dalla Corte di Giustizia nella causa C-207/05.
In ulteriore subordine, con il terzo mezzo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7 e art. 26, nonchè insufficiente motivazione.
Le questioni poste dal ricorso, vanno decise sulla base del principio secondo cui “In tema di IVA, la moratoria fiscale stabilita dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 14 (convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427), e della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 70, i quali – per il periodo di tempo in essi indicato dispongono l’applicazione, nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge sull’ordinamento delle autonomie locali 8 giugno 1990, n. 142, delle “disposizioni tributarie applicabili all’ente territoriale di appartenenza”, non si applica all’imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettuate da dette società ed aziende.
Queste, infatti, svolgono le indicate prestazioni non in forza dell’esplicazione di un potere pubblico autoritativo, correlato all’imposizione a carico dei destinatari del servizio di una erogazione di natura tributaria – come avviene nel caso di svolgimento diretto da parte dei comuni del detto servizio di smaltimento, che non è soggetto ad IVA non in forza di una specifica norma di esclusione, ma in virtù di principi di ordine generale – ma sulla base di un incarico di gestione ad esse commissionato dal Comune e accompagnato dall’erogazione di un corrispettivo per il servizio reso, secondo un rapporto riconducibile alla previsione normativa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 1, e consistente nello svolgimento di una attività di natura commerciale, rilevante ai fini dell’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 4 del medesimo D.P.R.” (Cass. n. 17871/2004, n. 9114/2004, n. 8027/2005).
L’impugnata decisione ha fatto malgoverno di tale condiviso principio e quindi, assorbiti gli altri profili di doglianza, va cassata.
Non essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione del trascritto principio, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso e della domanda di rimborso.
Le spese del giudizio di legittimità, seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro cinquemila, per onorario, oltre spese prenotate a debito, mentre quelle dei gradi di merito, avuto riguardo al relativo esito ed all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, vanno compensate.
P.Q.M.
accoglie l’impugnazione, cassa la decisione di appello e rigetta l’originario ricorso e la domanda di rimborso; condanna la società intimata al pagamento, in favore dell’Agenzia Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, in ragione di complessivi Euro cinquemila, oltre quelle prenotate a debito e compensa le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011