Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21083 del 11/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 05/05/2017, dep.11/09/2017),  n. 21083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9020-2015 proposto da:

W.S.R.F. elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 23, presso lo studio dell’avvocato

SIMONETTA CRISCI, rappresentato e difeso dall’avvocato NESTA LIANA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA DI NAPOLI;

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, depositato il

19/01/2015, emesso sul procedimento iscritto al n. R.G. 77349/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/05//2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con decreto del 24/11/2014 (prot. 196 A.12/14/3^Imm.) il Prefetto di Napoli ha disposto l’espulsione di W.S.R.F., nato a (OMISSIS), perchè rinvenuto nel territorio nazionale in posizione irregolare.

Il ricorrente si rivolgeva al Giudice di Pace di Napoli, chiedendo l’annullamento del decreto espulsivo, stante il divieto di espulsione in pendenza di procedura di emersione del lavoro sommerso di cui al D.Lgs. n. 109 del 2012, art. 5, comma 11. Deduceva infatti che il suo datore di lavoro aveva presentato in data 15/10/2012 richiesta di emersione del lavoro sommerso e che il rapporto di lavoro si era interrotto nel luglio 2014, ragion per cui lo straniero in data 31/07/2014 chiedeva all’UTG di Napoli la definizione della procedura con rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, la cui richiesta veniva compilata e inoltrata in data 24/09/2014.

Il Giudice di Pace, rigettando il ricorso proposto dal Sig. W., confermava il provvedimento impugnato. A sostegno della decisione impugnata, per quel che ancora interessa, veniva affermato che: l’opposizione era infondata in quanto il decreto opposto risultava adeguatamente motivato e conteneva le indicazioni previste dalla legge. Non ricorrevano, inoltre, seri motivi di carattere umanitario ovvero risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. Il W. non produceva alcuna documentazione certificante oggettive e gravi situazioni personali che non consentissero l’allontanamento dal territorio dello Stato. In atti era stato anche prodotto provvedimento del Questore d’inammissibilità dell’istanza volta a richiedere l’autorizzazione al soggiorno per motivi di lavoro. Poichè non erano valutabili in sede di opposizione all’espulsione le ragioni del rigetto del permesso di soggiorno doveva ritenersi irrilevante la richiesta di acquisizione della documentazione inerente la richiesta di soggiorno alla data del 25/9/2014.

Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione dal sig. W. affidato ad un unico motivo, con cui viene lamentata violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2012, art. 5, comma 11, e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5 e art. 13, comma 2, lett. e) per non aver valutato il giudice di pace l’operatività nella specie della causa di sospensione dell’efficacia del provvedimento di espulsione dovuta alla domanda di emersione D.Lgs. n. 109 del 2012, ex art. 5, comma 11. Non svolge difese l’Amministrazione intimata.

Il ricorso è manifestamente fondato, in quanto il D.Lgs. n. 109 del 2012, art. 5 di attuazione della direttiva 2009/52/CE, nel prevedere un procedimento di emersione della occupazione irregolare di lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto dalla data del 31 dicembre 2011, sancisce al comma 11 che, nelle more della definizione del procedimento, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13, che nella specie non ricorrono (Cass., sez. u., n. 13570/2015, nonchè Cass. n. 5254/2013).

Il giudice di pace non poteva esimersi dall’accogliere la richiesta di acquisizione della domanda di emersione che risulta formulata dal ricorrente (pag. 2 del provvedimento impugnato), anche ex art. 213 cod. proc. civ., per verificare la pendenza, alla data del provvedimento espulsivo, dell’istanza di emersione e la conseguente applicazione del divieto di espulsione previsto nel D.Lgs. n. 109 del 2012, art. 5, comma 11, che si riporta: “Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al successivo comma 13. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 9 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6”.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la pronuncia impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con annullamento del decreto espulsivo sopra indicato.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso ed annulla il decreto di espulsione indicato in motivazione.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1300 per compensi e 100 per esborsi, quanto al giudizio di primo grado, e in Euro 2200 per compensi e 100 per esborsi, quanto al giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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