Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21082 del 16/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 21082 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 29159 2007 proposto da:

BALDORI SABATINO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato
ANGELOZZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2013
2525

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli
avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI RITA, che lo

Data pubblicazione: 16/09/2013

rappresentano e difendono giusta procura speciale
notarile in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1058/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 28/08/2007 r.g.n. 10596/02;

udienza del 18/07/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;
udito l’Avvocato PUGLISI

LUCIA per delega LA

PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per per
l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Velletri, Sabatino Baldori deduceva di essere
caduto, il 17 settembre 1980, da un’altezza di cinque metri a causa
del cedimento del tavolato dell’impalcatura su cui lavorava per la
società TRAN sud s.p.a., procurandosi trauma cranico con ferite
lacero contuse. Di avere per ciò percepito dall’INAIL la prevista

dell’8 luglio 1992, la revocava. Contestava la revoca e chiedeva il
ripristino della rendita.
Il Pretore (con sentenza n. 470\95) accoglieva la domanda,
condannando l’INAIL a ripristinare la rendita ab origine. A seguito di
successiva visita di revisione, del 17 ottobre 1997, l’INAIL
sopprimeva la rendita per intervenuto miglioramento. Il Baldori
proponeva nuovo ricorso dinanzi al Tribunale di Velletri, evidenziando
che i postumi permanenti causati dall’infortunio del 1980 non erano
più soggetti, ex art. 83 t.u. n. 1124\65, a revisione, stante il decorso
del termine decennale ivi previsto. Il Tribunale (con sentenza n.
132\02) accoglieva la domanda, condannando l’INAIL a ricostituire,
dalla data della soppressione, la rendita pari all’il%) di inabilità
permanente.
L’Istituto proponeva appello; resisteva l’assicurato.
Con sentenza depositata il 28 agosto 2007, la Corte d’appello di
Roma, disposta c.t.u. medico legale, accoglieva il gravame,
evidenziando che l’ausiliare aveva haccertato postumi permanenti
pari solo al 5%, e rigettava la domanda del Baldori, che qui propone
ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste l’INAIL con controricorso.
Motivi della decisione
1.-Con i due motivi l’assicurato denuncia omessa ed insufficiente
motivazione circa un punto decisivo della controversia, oltre alla
violazione e falsa applicazione dell’art. 83 d.P.R. n. 1124\65 (ex art.
360, comma 1, nn. 5 e 3 c.p.c.).

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rendita nella misura dell’11%. Che l’Istituto, in sede di revisione

Lamenta che il giudice di appello, nominando un c.t.u. ed
attenendosi alle conclusioni di questi, aveva violato il citato art. 83.
Lamenta poi l’omesso esame del giudicato esterno costituito dalla
sentenza del Pretore di Velletri n. 470\95.
2. I motivi, che per la loro connessione possono congiuntamente
esaminarsi, sono fondati.
Deve infatti evidenziarsi, a prescindere da ogni altra considerazione,

malattia professionale, l’INAIL può procedere ad una modificazione,
totale o parziale della prestazione, per quanto qui interessa, con la
rettifica o con la revisione. La prima si differenzia dalla seconda per
la sua causa (errore dell’Istituto e non miglioramento dell’attitudine
lavorativa), nonché per la disciplina relativa ai criteri, metodi e
strumenti del suo accertamento ed alla decorrenza del termine in cui
l’Istituto può esercitare la facoltà. La relativa qualificazione non è
determinata dal “nomen iuris” imposto dal provvedimento
amministrativo, né dal risultato dell’accertamento emerso dal giudizio
su di esso, ma deve essere preminentemente fondata sull’effettiva
volontà che sorregge l’atto, distinguendo se sia finalizzato a
correggere l’iniziale riconoscimento per emendarlo dall’errore da cui
era affetto, owero di adeguarlo all’intervenuto mutamento delle
condizioni dell’attitudine lavorativa (ex alfis, Cass. 7 aprile 2004 n.
6831).
Nella specie trattasi pacificamente di revisione e non di rettifica
(disciplinata dal primo periodo dell’art. 53, comma 5 della legge n. 88
del 1989, e quindi dall’art. 9 d.lgs n. 38 del 2000).
L’art. 83 d.P.R. n. 1124\65, stabilisce che trascorso il quarto anno
dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere
(richiesta o) disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e
la seconda alla fine del successivo triennio. Ne consegue che
trascorsi dieci anni dalla costituzione della rendita essa non può più
essere modificata, costituendo l’esclusivo periodo di osservazione
entro il quale si può tenere conto dei mutamenti dello stato di

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che in materia di rendita per inabilità conseguente a infortunio o

inabilità del soggetto assicurato, determinandosi dopo il suo decorso
una presunzione legale assoluta di immodificabilità dei postumi del
fatto lesivo (cfr. da ultimo, Cass. 17 febbraio 2011 n. 3870; Cass. n.
19589 del 2010).
Questa Corte ha al riguardo notato che è ammissibile la revisione
oltre il decennio (cfr. Cass. sez.un. 23 gennaio 2004 n. 1238 e 13
dicembre 2005 n. 27425; Cass. n. 20009 del 2010; Cass. n. 19589

variazione (in meglio od in peggio) si sia verificata entro il decennio,
e purché l’Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del decennio
dalla costituzione della rendita, comunichi all’interessato l’inizio del
relativo procedimento (Cass. 17 febbraio 2011 n. 3870), circostanza
di cui non vi è alcuna allegazione nella specie.
Deve poi considerarsi, secondo una lettura costituzionalmente
orientata della disciplina in materia (cfr. Corte Cost. n. 191 del 2005),
che, ai fini della decorrenza del termine, il “dies a quo” è costituito
dalla data di maturazione del diritto alla prestazione, e non già da
quella del prowedimento di liquidazione o di inizio della materiale
corresponsione della rendita, posto che la data di costituzione della
prestazione non è l’atto formale che costituisce il diritto, che ha
natura meramente dichiarativa e ricognitiva (Cass. sez. un. 29
novembre 1968 n. 6479; Cass. 15 giugno 1991 n. 6785; Cass. 26
maggio 1994 n. 5138; Cass. 29 agosto 1997 n. 8202; Cass. n.
27425\05), ma coincide con la data in cui diritto stesso decorre
(Cass. 13 dicembre 2005 n. 27425; Cass. 14 agosto 2004 n. 15872;
Cass. n. 6831\04).
Nella specie risulta per tabulas che l’infortunio de quo avvenne il 17
settembre 1980 e che la rendita, come incontestatamente dedotto
dal ricorrente, venne costituita nell’ottobre 1980, sicché la revisione
dell’8 luglio 1992 non poteva aver luogo.
La sentenza impugnata deve dunque cassarsi, e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti, va dichiarato il diritto del Baldori alla
rendita per infortunio sul lavoro pari all’11°/0 di inabilità lavorativa,

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del 2010) alla sola condizione che la parte interessata provi che la

con condanna dell’INAIL al pagamento della relativa prestazione, con
gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sui ratei scaduti,
regolando il cumulo degli accessori, a partire dal 1°gennaio 1992 (ex
Cass. n. 11771\03), ex art. 16, sesto comma, L. n. 412\91.
La complessità della vicenda processuale e le alterne fasi del giudizio
consigliano la compensazione delle spese inerenti l’intero giudizio di
merito. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la

favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antecipante.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, dichiara il diritto del Baldori alla rendita per
l’infortunio sul lavoro del 17 settembre 1980 nella misura dell’il% di
inabilità lavorativa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria
sui ratei scaduti, regolando il cumulo degli accessori, a partire dal
1°gennaio 1992, ex art. 16, sesto comma, L. n. 412\91.
Compensa le spese dell’intero giudizio di merito. Condanna l’INAIL al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida
in E.50,00 per esborsi, E.4.000,00 per compensi, oltre accessori di
legge, da distrarsi in favore dell’aw. Giovanni Angelozzi.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 luglio 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in

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