Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21081 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 19/10/2016), n.21081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23592/2013 proposto da:

C.B., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LAURA MATTINA, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

DEMAL SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore

M.L., domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA GASPERINI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.S.R.;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 1263/2013 della CORTE D’APPELLO di

FIRENZE, depositata il 26/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato LAURA MATTINA;

udito l’Avvocato ANDREA GASPERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Nel 2004, la Demal s.r.l. conveniva C.B. e D.S.R. dinanzi al Tribunale di Lucca per sentir dichiarare l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto con il quale il D.S. aveva venduto nel (OMISSIS) al cognato C. la quota di un mezzo di due suoi appartamenti, in comproprietà con la moglie, esponendo di essere creditrice del D.S. in quanto portatrice di alcuni titoli cambiari scaduti e protestati emessi in proprio favore dalla società Tabarrani e D.S. e c. s.n.c. della quale era socio anche il convenuto D.S., società cancellatasi il (OMISSIS) dal registro delle imprese. Esponeva che nel (OMISSIS) il C. e la sorella avevano alienato l’appartamento sito al piano terra a terzi, ciascuno per la quota di sua pertinenza e concludeva per l’inefficacia dell’atto traslativo relativamente al solo appartamento sito al primo piano.

Il D.S., nel costituirsi, deduceva di aver venduto la propria quota della casa coniugale al cognato in quanto malato e ormai privo di reddito (e quindi non più in grado di provvedere al pagamento del mutuo che gravava sull’immobile) e in procinto di separarsi dalla moglie, per poter provvedere, col ricavato, ad estinguere alcuni debiti societari ed anche al pagamento del mutuo.

L’acquirente dell’immobile, C.B., odierno ricorrente, deduceva invece di aver acquistato l’immobile solo dietro pressione della sorella e di aver appreso dell’esistenza dei debiti solo a rogito effettuato.

In primo grado, il tribunale rigettava la domanda ritenendo che mancasse in capo all’acquirente la consapevolezza dell’esistenza di una situazione debitoria in capo al venditore.

La Demal s.r.l., divenuta nelle more Demal s.p.a., proponeva appello.

La Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento dell’appello, dichiarava l’inefficacia dell’atto di disposizione in favore della società appellante, ritenendo ci fossero elementi sufficienti a ritenere provata la scientia decoctionis in capo all’acquirente e che non potesse validamente invocarsi, ad evitare la revocatoria, la funzionalizzazione della vendita al pagamento dei debiti scaduti, in quanto a questo scopo sarebbe stato sufficiente vendere un solo appartamento e non entrambi, in modo da non arrecare pregiudizio ai creditori residui.

C.B. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, contro la sentenza n. 1263/2013 depositata il 26 luglio 2013 dalla Corte d’Appello di Firenze, nei confronti di Demal s.p.a. e di D.S.R..

Resiste la Demal con controricorso illustrato da memoria.

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Il ricorrente ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore munita di procura autenticata dal notaio.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ovvero l’omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sostiene che l’attrice in primo grado aveva chiesto la declaratoria di inefficacia della vendita limitatamente ad uno solo dei due appartamenti inclusi nello stesso rogito, quello sito al piano terra, anche perchè quello sito al primo piano era stato venduto nel (OMISSIS), quindi prima dell’inizio della causa, a terzi di buonafede i quali non erano stati evocati in giudizio.

Il motivo è fondato e va accolto.

Previa verifica degli atti di causa, consentita e dovuta allorchè sia stato dedotto, come in questo caso, un vizio in procedendo, si è potuto accertare, come indicato nella parte espositiva, che effettivamente la Demal, in primo grado, aveva concluso chiedendo si dichiarasse l’inefficacia nei propri confronti dell’atto dispositivo solo in relazione alla vendita dell’appartamento sito al primo piano (essendo a conoscenza e dando atto che l’appartamento del piano terra era stato alienato a terzi estranei al giudizio prima dell’introduzione di esso), mentre la sentenza di appello ha dichiarato l’inefficacia nei suoi confronti dell’intero atto di vendita a rogito notaio P. in data (OMISSIS), con il quale il D.S. ha trasferito al C. la quota parte di entrambi gli appartamenti.

Con il secondo motivo l’acquirente dell’immobile denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Sostiene che la corte d’appello non abbia idoneamente considerato che l’atto di disposizione non era soggetto a revocatoria perchè posto in essere per effettuare il pagamento di debiti scaduti, rimanendo irrilevante che solo una parte del ricavato fosse stata utilizzata per il pagamento di tali debiti, atteso che non si applica, nella situazione debitoria sottesa alla azione revocatoria ordinaria, il principio di tutela della par conditio.

La corte d’appello ha accertato che la parte destinata al pagamento dei debiti scaduti della società di persone della quale era socio il D.S. era stata, su un ricavato complessivo di 150.000 Euro, pari a 63.000 Euro, e ne ha dedotto che ben avrebbe potuto il D.S. vendere un appartamento solo per arrivare all’integrale soddisfazione di quei debiti, e quindi che vendendoli entrambi non ne ha destinato il ricavato solo al pagamento di debiti scaduti ed ha comunque leso la garanzia patrimoniale dei suoi creditori.

Nel far ciò, la corte territoriale ha effettivamente omesso di considerare la circostanza, decisiva ed oggetto del giudizio, che gli immobili trasferiti fossero gravati da un mutuo che l’acquirente si accollava al momento dell’acquisto e di conseguenza la rilevanza che l’esistenza ed il peso economico del mutuo assumevano, a fianco della corresponsione diretta di parte del ricavato ai creditori presenti all’atto, nella funzionalizzazione della complessiva operazione negoziale alla estinzione di passività già contratte dal D.S., che questi non era più in grado di fronteggiare con le sue normali entrate.

Sotto il profilo della violazione di legge, inoltre, non sembra che la corte territoriale abbia tenuto in adeguato conto che l’azione revocatoria ordinaria, diversamente dall’azione revocatoria fallimentare, pur essendo un mezzo per ripristinare la garanzia patrimoniale del creditore, non è tuttavia tesa alla realizzazione del principio della par candido creditorum (v. Cass. n. 14557 del 2009) e di conseguenza che sono esenti dalla revocatoria ordinaria gli atti compiuti in ragione dell’adempimento di un debito scaduto, alla stregua di quanto sancito dall’art. 2901 c.c., comma 3, nei limiti in cui la prestazione del debitore abbia natura di atto dovuto.

Spetterà alla corte d’appello verificare, tenendo nel dovuto conto anche l’esistenza di un mutuo che l’acquirente si è accollato, se nel caso di specie l’alienazione posta in essere dal D.S. per reperire la liquidità occorrente all’adempimento dei propri debiti rappresentasse il solo mezzo per tale scopo, ponendosi in siffatta ipotesi la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, si da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca (v. da ultimo Cass. n. 7747/2016).

Infine, con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2901 c.c., sul punto della conoscenza della scientia decoctionis in capo all’acquirente.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento degli altri due, in quanto la corte d’appello dovrà integralmente rinnovare la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria, in relazione alla domanda effettivamente proposta dalla Demal e tenuto conto dei principi di diritto ai quali è stata richiamata in virtù dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Il ricorso proposto va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rimessa alla corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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