Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21081 del 16/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 21081 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA
sul ricorso 28590-2008 proposto da:
LONGOBARDI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CAVOUR 221, presso

lo studio dell’avvocato

FABBRINI FABIO, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
2469

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro

tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l’ AREA
LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE,

Data pubblicazione: 16/09/2013

rappresentata e difesa dall’avvocato URSINO ANNA
MARIA, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4527/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 27/11/2007 r.g.n. 7688/2002;

udienza del 10/07/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato ROBERTA AIAZZI per delega ANNA MARIA
URSINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Marco Longobardi proponeva appello awerso la sentenza del
R.49, si-q/t
Tribunale di Roma, con la quale unne dichiarato il suo diritto ad
essere adibito alle mansioni di perito telecomunicazioni, ramo
radiolettrico l di cui al bando di concorso indetto dall’Amministrazione
delle Poste e Telecomunicazioni con d.m. 22.1.92 n.8701, con

Lamentava l’appellante che il giudice di primo grado, pur accogliendo
la domanda relativa al riconoscimento del proprio diritto
all’assegnazione alle mansioni corrispondenti all’ex VI categoria area
tecnica, aveva tuttavia respinto la sua richiesta di risarcimento del
danno alla professionalità, conseguente l’assegnazione a mansioni di
fattorino, corrispondenti all’ex IV categoria, in luogo di quelle di cui
all’ex VI categoria per le quali era stato assunto.
Si costituiva la s.p.a. POSTE ITALIANE, contestando il fondamento
del gravame.
La medesima società Poste proponeva a sua volta autonomo ricorso
avverso la medesima sentenza, contestando in particolare che il
Tribunale ave k accolto la domanda del lavoratore sull’erroneo
presupposto che lo stesso fosse stato nominato nei ruoli dell’Ente
Poste Italiane, poi trasformatosi nella società appellante, in quanto
idoneo nel concorso bandito dall’Amministrazione Autonoma delle
Poste e delle Telecomunicazioni.
Riuniti i ricorsi, la Cotte d’appello di Roma, con sentenza depositata il
27 novembre 2007, respingeva l’originaria domanda proposta dal
Longobardi, evidenziando che l’assunzione era awenuta in forza di
autonomo contratto stipulato, successivamente alla privatizzazione
dell’Amministrazione postale, con l’Ente Poste Italiane e con

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conseguente condanna dell’ente convenuto a tale assegnazione.

decorrenza 25 agosto 1995, presso l’area operativa prevista dal
c.c.n.l. 1994, ove erano confluite le precedenti IV, V e VI categoria.
Propone ricorso per cassazione il Longobardi, affidato a quattro
motivi.
Resiste la società Poste Italiane con controricorso.
Motivi della decisione
1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del

c.p.c.), ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Lamenta che mentre l’oggetto del giudizio riguardava la violazione
dell’art. 2103 c.c. consistente nella sua adibizione a mansioni diverse
(gestionali) da quelle tecniche di operatore TLC per le quali era stato
assunto, la Corte di merito aveva ritenuto che tale assegnazione non
aveva determinato la violazione della norma codicistica sull’assunto
che l’assegnazione alle indicate mansioni gestionali non avesse
determinato alcun mutamento del livello di inquadramento, poiché la
IV, V e VI categoria erano confluite in un’unica area operativa.
Il motivo è infondato, non sussistendo alcuna violazione tra il chiesto
ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., dolendosi piuttosto il ricorrente
della violazione dell’art. 2103 c.c., non denunciata, affermando che
“oggetto della domanda non era certo individuabile nell’insussistente
erroneo inquadramento nell’area operativa, bensì l’illegittimità delle
mansioni assegnate rispetto a quelle per cui era stato assunto”
(pag.7 ricorso), senza peraltro censurare che queste ultime, come da
contratto di assunzione richiamato dalla Corte di merito, erano
proprio quelle inerenti l’area operativa, non potendosi attribuire, in
difetto di specifiche argomentazioni, rilievo al bando di concorso
espletato dalla precedente amministrazione pubblica delle Poste e
Telecomunicazioni (ed alle mansioni ivi previste), una volta
trasformatasi in ente pubblico economico, soprattutto considerato
che il ricorrente non svolse mai le mansioni di operatore TLC, ma fu
direttamente assunto con inquadramento nell’area operativa di cui al
c.c.n.l. del 1994.

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principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia una omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio.
Lamenta che il giudice di appello non motivò adeguatamente in
ordine alla salvaguardia dei profili professionali tecnici di cui ai
contratti collettivi integrativi e della circolare n. 25\95.
Il motivo è largamente inammissibile e per il resto infondato.

né riprodotti in ricorso, in contrasto con gli artt. 369 e 366 c.p.c.
Alla stessa conclusione deve giungersi quanto alla circolare n. 25\95,
riprodotta in ricorso per esteso, lasciando a questa Corte di
selezionarne le parti rilevanti e dunque un inammissibile
accertamento in fatto (Cass. 7 febbraio 2012 n.1716).
Inammissibile ancora per l’assoluta insufficienza del quesito cd. di
fatto di cui all’art. 366 bis c.p.c. (secondo cui il fatto controverso
consisterebbe nell’esistenza di mansioni tecniche all’interno della
società Poste, anche dopo la privatizzazione): esso infatti si appalesa
del tutto generico ed inconferente rispetto alla questione in esame.
Infondato in quanto presuppone l’assunzione (e lo svolgimento delle
relative mansioni) del ricorrente quale tecnico, laddove la Corte ha
incontestatamente accertato che l’assunzione del Longobardi
avvenne nel 1995, con inquadramento nell’area operativa.
3. Con il terzo ed il quarto motivo il Longobardi denuncia la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., nonché dell’accordo
integrativo 23 maggio 1995, poi trasfuso nella circolare n. 25\95.
Il motivo è in parte inammissibile (per le medesime ragioni di cui
sopra: la mancata produzione dell’accordo integrativo e la sola
dedotta trasposizione di esso nella circolare n. 25\95), e per il resto
infondato, muovendo il ricorrente sempre dal presupposto di aver
dapprima

svolto

mansioni

di

carattere

tecnico

(perito

telecomunicazioni radioelettrico, di cui al citato bando di concorso
pubblico) e di essere poi stato adibito a mansioni gestionali, laddove,
come incontestatamente accertato dalla Corte di merito, il

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Inammissibile in quanto i contratti integrativi non risultano prodotti,

Longobardi venne assunto dall’Ente Poste Italiane non in virtù del
bando, ma attraverso autonomo e successivo contratto di diritto
privato, con applicazione del regime privatistico e del c.c.n.1 7 ed
inquadrato

ab origine nell’area operativa.

4. Il ricorso deve pertanto rigettarsi.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in E.50,00 per
esborsi, E.3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 luglio 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

P.Q.M.

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