Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21081 del 11/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 05/05/2017, dep.11/09/2017),  n. 21081

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1777-2015 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

109, presso lo studio dell’avvocato DONATO MONDELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CATERINA MURGO;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO

BOLOGNA – SEZIONE MINORENNI;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il

19/11/2014, emesso sul procedimento iscritto al n. 190/2014 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con decreto del 06/02/204 il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna rigettava con decreto il ricorso proposto da K.M. ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, al fine di ottenere l’autorizzazione a rimanere sul territorio italiano nell’interesse dei figli minori affidati alla madre nel procedimento di separazione allora in corso.

Avverso il suddetto decreto il K. proponeva reclamo. Si costituiva la Procura Generale opponendosi all’interposto reclamo. La Corte d’Appello di Bologna respingeva il reclamo con decreto del 13/11/2014, dichiarandolo infondato, non risultando nella specie la ricorrenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31.

Secondo il giudice d’appello, nonostante l’interpretazione meno restrittiva secondo cui la norma in esame non richiede necessariamente una situazione di emergenza a carattere eccezionale, bensì la ricorrenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, non andava comunque ignorato il carattere derogatorio dell’articolo in questione rispetto alle altre disposizioni dell’immigrazione volte alla tutela dell’ordine pubblico. Tale norma richiedeva in ogni caso che la situazione da fronteggiare con la presenza in Italia del genitore straniero, di non lunga o indeterminabile durata, non presenti caratteri di tendenziale stabilità e non presupponga l’ordinaria esigenza di tutela dell’unità familiare.

Nella fattispecie, non emergevano circostanze tali da rendere configurabili gravi motivi connessi con lo squilibrio psicofisico dei minori la cui realtà familiare, se pure caratterizzata dalla separazione dei genitori, non rivela esigenze particolari e diverse da quelle ordinarie, di cui ogni minore è portatore, di non subire l’allontanamento di un genitore o lo sradicamento dal proprio ambiente.

Avverso tale pronuncia viene proposto ricorso per cassazione dal K. affidato a due motivi.

Non svolge difese il P.g. Non sono state depositate memorie.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 in quanto la dichiarazione d’infondatezza del reclamo ha totalmente disatteso il profilo della conseguente privazione per i minori della figura paterna, ai quali è stato negato il fondamentale diritto a crescere con entrambi i genitori ed a mantenere relazioni e contatti diretti con il padre. L’esecuzione del provvedimento di rigetto e la conseguente espulsione del K. pregiudicherebbero il diritto/dovere dell’interessato ad adempiere alle proprie funzioni di padre, devastando così il diritto all’unità familiare.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 117 Cost., art. 6 Trattato dell’Unione Europea, artt. 6,7 e 24 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, artt. 8,14 e 17 CEDU, art. 3, art. 9, comma 10 Convenzione sui Diritti del Fanciullo: il ricorrente contesta la decisione del giudice d’appello in quanto sarebbe in contrasto con disposizioni di rango costituzionale, europeo ed internazionale e violerebbe diversi diritti fondamentali del ricorrente stesso e dei minori coinvolti.

Rileva altresì il ricorrente che il presente ricorso dovrebbe ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 360bis c.p.c. in quanto è la stessa giurisprudenza della Corte a non essere conforme nell’interpretazione e nell’applicazione della norma.

Le censure, da trattarsi univocamente, sono inammissibili dal momento che non colgono la concreta ratio decidendi del provvedimento impugnato, ma si limitano ad un’astratta tematica relativa ai diritti del minore nel panorama internazionale delle fonti. Nessun preciso disagio psico-fisico dei minori correlato alla necessità della presenza e della relazione con il padre è dedotta, tanto più da specificare in mancanza di una situazione di convivenza continuativa. D’altra parte non è sufficiente la mera indicazione della necessità di entrambe le figure genitoriali al fine di integrare i presupposti della norma in esame.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in considerazione della mancata attività difensiva della parte intimata.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

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