Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21081 del 07/08/2019
Cassazione civile sez. trib., 07/08/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 07/08/2019), n.21081
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25989/2015 R.G. proposto da:
A.M., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Bile e
Vincenzo Metafora, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Gian Emilio Iacobelli, sito in Roma, via Panama, 74;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,
12;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 708/15,
depositata il 30 gennaio 2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2019
dal Consigliere Paolo Catallozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ettore Pedicini, che ha concluso per la dichiarazione di
estinzione del giudizio;
udito l’avv. Giulio Bacosi, per la controricorrente.
Fatto
RILEVATO
che:
– A.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 30 gennaio 2015, reiettiva dell’appello principale dal medesimo proposto e di declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale proposto dall’agenzia delle dogane e dei Monopoli avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto le – riunite – opposizioni a due cartelle di pagamento notificate al predetto A., quale legale rappresentante della Molini e Pastifici di Lucera s.r.l. che in solido con essa, a titolo di ripetizione di restituzione all’esportazione indebitamente percepiti dalla società, nonchè di sanzione amministrativa;
– la sentenza impugnata dà atto che il tribunale adito in primo grado aveva individuato nelle opposizioni proposte sia delle opposizioni ai sensi della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, in ordine alle quali aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, sia delle opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., che aveva rigettato sia, infine, delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che aveva dichiarato inammissibile;
– il giudice di appello ha confermato la sentenza del tribunale ritenendo che non sussistessero i vizi posti dall’appellante principale a fondamento del gravame interposto;
– il ricorso è affidato a quattro motivi;
– resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
– con nota del 2 novembre 2018 il ricorrente chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia agli atti, allegata alla stessa e sottoscritta, per accettazione anche al difensore della controricorrente
Diritto
CONSIDERATO
che:
– stante la ritualità della rinuncia se ne deve prendere atto e dichiarare l’estinzione del giudizio;
– tale dichiarazione è assunta con la forma dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 1, come sostituito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, comma 1, lett. i), conv., con modif., dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, secondo cui la decisione della Corte di cassazione sull’estinzione per rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della data della decisione, deve essere assunta, all’esito di quest’ultima, con tale forma, ove, come nel caso in esame, la Corte non debba decidere su altri ricorsi contro lo stesso provvedimento (così, Cass., sez. un., ord., 8 agosto 2017, n. 19169);
– le spese del giudizio di legittimità rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; pone le spese del giudizio di legittimità a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2019