Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21080 del 19/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 19/10/2016), n.21080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9871/2014 proposto da:

ENTE FIERISTICO AREAPELLE, in persona del suo legale rappresentante

Dott. M.S., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIAN PIERO GEMINIANI giusta procura speciale allegata

al ricorso;

– ricorrente –

contro

NETTUNO VIAGGI SRL, in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GLORIOSO N. 18, presso lo

studio dell’avvocato LUCIO BARBATO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SALVATORE CIANO giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1254/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato GIAN PIERO GEMINIANI;

udito l’Avvocato VIRGINIA PETRELLA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Confermando la decisione di prime cure la Corte d’appello di Bologna, con sentenza 5.8.2013 n. 1254, rigettava l’appello proposto da Ente Fieristico Areapelle, ritenendo validamente concluso il contratto stipulato con Nettuno Viaggi s.r.l. – ed avente ad oggetto le prenotazioni delle sistemazioni alberghiere relative ad un evento fieristico da tenersi in (OMISSIS) i giorni (OMISSIS) – con la comunicazione, effettuata con nota (OMISSIS), della accettazione da parte dell’Ente della “offerta di sistemazione alberghiera” trasmessa dal tour operator in data (OMISSIS), che prevedeva la clausola “vuoto per pieno” comportante l’assunzione da parte del cliente della obbligazione di pagamento del corrispettivo delle camere prenotate anche se rimaste inutilizzate.

Riteneva altresì la Corte d’appello che il riferimento contenuto nell’atto di accettazione alla successiva definizione delle ulteriori modalità di prenotazione – già indicate nella proposta contrattuale – non incideva sugli elementi essenziali dell’accordo. Inoltre, in difetto di specifica previsione contrattuale diretta a gravare la Nettuno Viaggi s.r.l., dell’obbligo di informazione in ordine all’andamento delle prenotazioni, rimaneva escluso un inadempimento del tour operator, dovendo ritenersi infondata la pretesa dell’Ente volta ad ottenere una riduzione del corrispettivo dovuto.

La sentenza non notificata è stata impugnata per cassazione con un unico motivo dall’Ente Fieristico Areapelle.

Resiste con controricorso la società intimata.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente censura la sentenza di appello per violazione dell’art. 1710 c.c., commi 1 e 2, art. 1712 c.c., comma 1, artt. 1175 e 1176, 1375 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che se il rapporto tra le due società era qualificabile come mandato, ne seguiva che la mandataria Nettuno Viaggi s.r.l. era tenuta ad informare la mandante delle “circostanze sopravvenute che possono determinare….la modificazione del mandato” nonchè l’avvenuta “esecuzione del mandato”; non avendo adempiuto a tali obblighi, omettendo di comunicare il numero di prenotazioni ricevute, aveva concorso ex art. 1227 c.c., comma 1, a determinare il maggior pregiudizio subito dalla mandante precludendole la facoltà di esercizio del recesso dal rapporto intrattenuto con la ditta alberghiera o di concordare eventuali penali per lo scioglimento anticipato del rapporto.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, non essendo stati forniti alla Corte mediante descrizione o riproduzione del testo integrale delle disposizioni contrattuali gli elementi fattuali oggettivi necessari per consentire:

a) La individuazione della fattispecie normativa applicabile al contratto (qualificazione giuridica), e dunque di accertare il dedotto errore in diritto commesso dal Giudice di appello, in relazione alla mancata applicazione – secondo la società ricorrente – della disciplina del negozio tipico di mandato, dovendo osservarsi al riguardo che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ente, non è affatto vero che il Giudice di appello abbia inteso ricondurre il rapporto controverso nella disciplina del mandato, essendo stato riportato in sentenza, nelle premesse in fatto, soltanto il contenuto dell’atto di citazione dell’ Ente in cui questo allegava di “aver dato mandato a Nettuno Viaggi s.r.l. di provvedere alle prenotazioni alberghiere relative ad una manifestazione che si sarebbe tenuta a (OMISSIS)…”. Indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto tra l’Ente ed il tour operator, vale osservare come nella decisione sul merito la Corte territoriale ha affrontato la questione del perfezionamento del contratto alberghiero da parte di Nettuno Viaggi s.r.l. in base alla accettazione comunicata dall’Ente con nota (OMISSIS) ed estesa anche all’inserimento nel contratto della clausola “vuoto per pieno”, ritenendo quindi regolarmente adempiute le obbligazioni contrattuali assunte da Nettuno Viaggi s.r.l. nei confronti dell’Ente.

b) di individuare la fonte negoziale dell’obbligo di informazione che si assume leso, tenuto conto che se, in ipotesi fosse stato conferito esclusivamente un mandato a concludere un contratto alberghiero per conto dell’Ente, la decisione della Corte d’appello che ha escluso l’assunzione da parte di Nettuno Viaggi s.r.l. di ulteriori obbligazioni accessorie di informazione (in ordine all’andamento delle prenotazioni) dopo la conclusione del contratto alberghiero, andrebbe esente dal vizio di legittimità denunciato; diversamente la ricorrente avrebbe dovuto, trascrivendo il testo contrattuale in osservanza al requisito di autosufficienza del ricorso, indicare specificamente le ulteriori obbligazioni previste in contratto e non adempiute dal tour operator, essendo a tal fine del tutto inconferente lo stralcio della disposizione negoziale, contenuta nella lettera-proposta dell’1.1.1999 trasmessa da Nettuno Viaggi s.r.l. da cui emergono soltanto le modalità esecutive di un’attività meramente materiale (e non giuridica: elemento che escluderebbe la figura del mandato e la sussunzione della fattispecie in altra tipologia negoziale: art. 2222 c.c.; art. 1677 c.c.) avente ad oggetto la intermediazione tra la struttura alberghiera ed il soggetto associato all’Ente che intendeva prenotare la “camera” (ricezione delle prenotazioni; trasmissione del contratto di prenotazione alberghiera che il cliente doveva restituire sottoscritto con allegata copia del bonifico a titolo di acconto) che non implicano alcun onere a carico della Nettuno Viaggi s.r.l. di periodica informazione, nè un obbligo di comunicazione di “allarme” all’Ente in caso le prenotazioni non raggiungano un numero minimo predeterminato dalle parti. Ed è appena il caso di aggiungere che senza il presupposto contenuto negoziale dell’accoro intervenuto tra le parti, non sia possibile verificare l’eventuale errore attribuito alla Corte territoriale per omesso accertamento della violazione della buona fede nella esecuzione del contratto, in quanto la operazione integrativa giudiziale non può evidentemente prescindere dalla previa individuazione degli interessi perseguiti dalle parti con il programma negoziale.

Pertanto in difetto della stessa individuazione dei vincoli obbligatori derivanti dal contratto stipulato tra le parti processuali, per omessa descrizione e riproduzione dello stesso contenuto contrattuale da parte della ricorrente, il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità al sindacato di legittimità, non essendo consentito alla Corte, in considerazione del tipo di vizio di legittimità dedotto, accedere direttamente agli atti e documenti del giudizio di merito in funzione integrativa delle lacune del ricorso.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte Cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario per spese generali e gli accessori di legge;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA