Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21080 del 16/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 21080 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA

AUTOSERVIZI EREDI ROBERTO FERRAZZA S.r.1, in persona del legale rappresentante pro tempore Roberto Ciccarelli, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emanuele
Gianturco n. 1, presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Pavarotti, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con
l’Avv. Vinicio Squillacioti del foro di S. Maria Capua Vetere
come da procura a margine del ricorso
Ricorrente
CONTRO

SALERNO FRANCESCO

Data pubblicazione: 16/09/2013

2

Intimato
per la cassazione della sentenza n. 841/09 della Corte di
Appello di Napoli del 10.02.2009/19.05.2009 nella causa
iscritta al n. 7702 RG 2008

del 10.07.2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l’Avv. Fabrizio Pavarotti per la ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio
Attilio Sepe, che ha concluso per l’accoglimento del ricor-

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.J.
c2.2

s

SO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sentenza del 26.06.2008 il Tribunale di S Maria Capua Vetere dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 12.07.2001 dalla S.r.l. AUTOSERVIZI
EREDI ROBERTO FERRAZZA nei confronti del dipendente
FRANCESCO SALERNO, ordinava alla società iilk reintegraUmi
del lavoratore nel posto di lavoro in precedenza occupato,
condannava la convenuta al pagamento di una indennità
commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita dal
ricorrente, pari ad € 1.344.97 dal giorno del licenziamento
fino a quello della effettiva reintegra, nonché al versamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre interessi
legali sulle singole componenti del credito, via via rivalutato dalla data di maturazione al saldo effettivo.
Il. Tale decisone, appellata dalla società, è stata conferma-

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

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ta dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 841 del
2009, la quale ha ribadito l’illegittimità del recesso perché
adottato senza il rispetto delle garanzie procedimentali di
cui all’art. 7 della legge n. 300 del 1970 e ha ritenuto cor-

della tutela reale ex art. 18 stessa legge, atteso che era
emerso che nel periodo ragionevole di sei mesi antecedenti
al licenziamento del Salerno erano occupati sedici lavoratori ( il ricorrente, tredici autisti, D’Abbraccio Giuseppe e
Mele Assunta).
La stessa Corte ha inoltre condiviso quanto affermato dal
primo giudice circa l’esistenza del requisito dimensionale
sotto l’ulteriore profilo del collegamento economico- funzionale tra la società resistente e la ditta Roberto Ciccarelli, titolare della stazione di servizio ESSO.
La società propone ricorso per cassazione affidandosi a
cinque motivi
Il Salerno non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione
dell’art. 112 CPC per omessa pronuncia sui motivi di gravame, rilevando che il giudice di appello, nel riconoscere
l’esistenza del requisito dimensionale ai fini
dell’applicabilità della tutela reale ex art. 18 della legge n.
300 del 1970, si è limitato a riportarsi pedissequamente al-

retta la statuizione del primo giudice circa l’applicabilità

la sentenza di prime cure, con la sola aggiunta di qualche
osservazione a conferma della stessa e, in particolare, di
precedenti giurisprudenziali che conforterebbero le argomentazioni del primo giudice.

corso).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia nullità della
sentenza per violazione degli artt. 99, 112, 414 CPC, sostenendo che la sentenza impugnata in modo erroneo ha

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‘7 confermato l’esistenza del requisito dimensionale ex art. 18
legge

,d

n.

300/1970

sotto

il

profilo,

mai

dedotto

dall’originario ricorrente, della sussistenza di un unico centro d’imputazione del rapporto di lavoro costituito dalla ricorrente società e dalla ditta Ciccarelli Roberto.
Il motivo è illustrato da relativo quesito di diritto (pagine 46
e 47 del ricorso).
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione degli
art. 18 e 35 della legge n. 300 del 1970 in relazione al periodo temporale di riferimento per il computo dell’organico
ai fini dell’applicabilità della tutela “reale” del posto di lavoro, nonché vizio di motivazione
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli art. 18 e 35 della
legge n. 300 del 1970, nonché vizio di motivazione.
Con tale censura, illustrata con quesito di diritto, viene de-

In tale senso è formulato il quesito di diritto (pag. 30 del ri-

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dotta erronea applicazione del criterio di individuazione del
“periodo di osservazione” nel semestre presedente il licen-

ziamento.
Il motivo è illustrato con quesito di diritto (pag. 54 del ri-

Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione degli
art. 18 e 35 della legge n. 300 del 1970, dell’art. 2359 Cod.
Civ. e degli artt. 2727 e 2729 Cod. Civ. nonché vizio di
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella pretesa sussistenza di un unico centro di imputazione di rapporto di lavoro costituito dalla società e dalla ditta individuale Ciccarelli Roberto.
In tal senso è formulato il quesito do diritto (pag. 57 del ricorso).
2. Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro intima connessione, meritano di
essere condivisi nei limiti indicati in prosieguo.
Le doglianze della ricorrente si appuntano sulla statuizione
della sentenza impugnata relativa al riconoscimento del requisito dimensionale ai fini della tutela reale ex art. 18 legge n. 300 del 1970.
In particolare la società contesta, come già detto,
l’applicabilità della tutela reale ex anzidetto art. 18, in relazione al periodo preso in considerazione di sei mesi antecedenti al licenziamento del Salerno, al numero dei lavora-

corso).

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tori occupati, che sarebbero stati quindici e non sedici lavoratori, al collegamento economico- funzionale tra la ditta
individuale di Ceccarelli Roberto, titolare della stazione di
servizio ESSO, e la società ricorrente.

territoriale ha fornito spiegazioni plausibili, giacché, con
motivazione adeguata e coerente, ha ritenuto che- tenuto
conto della natura dell’impresa (esercente servizio in concessione di trasporto di persone), la cui produzione si presentava costante nel tempo- fosse ragionevole e congruo
considerare un periodo di osservazione di sei mesi antecedenti il licenziamento del lavoratore, avvenuto il 12 luglio
2001. Ed appunto in relazione a tale periodo la Corte ha
proceduto alla verifica della media del numero dei dipendenti occupati alle dipendenze della società.
Tuttavia la stessa Corte territoriale nell’effettuare la verifica di tale media non ha correttamente preso in considerazione per lo stesso periodo, ai fini del raggiungimento del
numero di sedici, le posizioni di D’abbraccio Giuseppe e di
Mele Assunta, in quanto, come risulta la libro matricola (richiamato nella sentenza impugnata ed allegato nel ricorso
per cassazione), il primo cessò il rapporto di lavoro il 30
gennaio 2001 e la seconda iniziò la propria attività con la
società il 23 aprile 2001. Pertanto si rivela fondato il rilievo
della società, posto che nel semestre in questione la media

Con riguardo al primo profilo- periodo di sei mesi- la Corte

degli occupati raggiunse il numero complessivo di 15, che
si ottiene aggiungendo ai 13 autisti( il ricorrente Salerno, il
D’Abbraccio o la Mele, non potendosi calcolare, come evidenziato in precedenza, questi ultimi due contemporanea-

Fondato è anche l’altro rilievo della società circa il collegamento

economico-

funzionale,

sempre

ai

fini

dell’accertamento del requisito dimensionale, tra la ditta
:Z

individuale di Roberto Clccarelli e la società ricorrente, in
quanto trattasi di profilo non dedotto con l’originario ricorso
del lavoratore, come viene documentato dalla stessa società nel ricorso per cassazione con la trascrizione integrale
dell’atto (pagine 31 e seguenti), profilo quindi non deducibile in sede di legittimità.
3. Il ricorso va quindi accolto e l’impugnata sentenza va
cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la
causa può essere decisa nel merito ex art. 384-2° commaCPC procedendosi in questa sede, esclusa l’applicabilità
della tutela reale ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 e
restando quella obbligatoria, alla liquidazione- ex art. 8
della legge n. 604 del 1966- del danno subito dal lavoratore nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, e ciò in relazione all’anzianità di servizio di
oltre tre anni, al comportamento e alle condizioni delle par-

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Si ravvisano giustificate ragioni, in relazione all’esito complessivo della lite, per compensare tra le parti le spese
dell’intero giudizio.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e, decidendo nel merito, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura di sei mensilità; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma addì 10 luglio 2013
li Consigliere relatore estensore

Il Presidente

PQM

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