Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21080 del 11/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2017, (ud. 05/05/2017, dep.11/09/2017),  n. 21080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 138-2015 proposto da:

E.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RODOLFO

ROMITO;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI PADOVA, – C.F. (OMISSIS), in persona del Prefetto in

carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 150/2014 del GIUDICE DI PACE di PADOVA,

depositata l’8/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/05/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con provvedimento n. 150/2014 il Giudice di Pace di Padova ha confermato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Padova nei confronti di E.F., adducendo le seguenti ragioni alla base della decisione:

– rilevato che il ricorrente è entrato in Italia clandestinamente nel 2002 e successivamente ha regolarizzato la propria posizione ottenendo un permesso di soggiorno per assistenza minore, ma poi si è trattenuto illegalmente sul territorio italiano in quanto è stata rigettata in data 23.04.2013 la sua richiesta di conversione del permesso scaduto, deve essere sottolineato come, ai fini del godimento del diritto D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31 è necessaria la presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, in relazione alla sua età e alle sue condizioni di salute, e non possono essere perciò riconosciute in rapporto a situazioni con carattere di normalità o stabilità, e nel caso di specie non è stata provata la presenza di gravi motivi;

– il Tribunale di Palermo nel 2014, rigettando il reclamo promosso dal ricorrente al fine di ottenere l’autorizzazione a permanere sul territorio italiano, ha ritenuto che la madre della figlia sia del tutto disinteressata all’ E. e che la suddetta figlia non veda nel padre una figura di riferimento;

– il ricorrente non è in possesso del passaporto o di altro documento equipollente, inoltre è privo di idonea documentazione atta a dimostrare una adeguata garanzia finanziaria, pertanto si potrebbe configurare un pericolo di fuga; ciò esclude la ricorrenza dei requisiti per la partenza volontaria;

– non si ravvisa contraddittorietà tra il provvedimento del prefetto e del questore dal momento che, nel caso di specie, non era possibile eseguire immediatamente l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera e, per mancanza di posti disponibili, neanche trattenere l’ E. presso un CIE; inoltre lo stesso ricorrente non ha in alcun modo provato l’esistenza dei presupposti per la sua inespellibilità.

Avverso tale pronuncia E. propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso la Prefettura di Padova.

Con il primo motivo viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CEDU, art. 30 Cost., art. 155 c.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 29 e 13 per non avere il Giudice di prime cure riconosciuto tutela al diritto all’unità familiare al sig. E..

Con il secondo motivo viene lamentata la violazione delle norme di legge di cui all’art. 6 CEDU, art. 111 Cost. e agli artt. 244 e 245 c.p.c., consistente nel fatto che il provvedimento del prefetto nulla dice circa l’effettività dei legami familiari dell’ E., ed il Giudice di Pace ha ritenuto di non ammettere le prove testimoniali in quanto irrilevanti ai fini della decisione.

Con il terzo motivo viene lamentata la violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 13, commi 4 bis e 5 consistente nel fatto che il Giudice di Pace non ha ritenuto viziato il provvedimento prefettizio nella parte in cui non concede al ricorrente un termine per il rimpatrio volontario.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto l’invocato diritto all’unità familiare nella specie non sussiste secondo l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di pace, il quale ha escluso che il ricorrente conservi un’effettiva relazione con la moglie e con il figlio. Peraltro in sede di opposizione all’espulsione non possono riproporsi le ragioni connesse specificamente al grave disagio psicofisico del minore già escluse con accertamento giudiziale passato in giudicato. Altri profili connessi all’esercizio del diritto all’unità familiare non sono stati accertati.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non sono stati riprodotti i capitoli di prova orale non ammessi dal giudice del merito (Cass. n. 6440 del 19/03/2007, rv. 599198 – 01).

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il Giudice ha adeguatamente ed esaustivamente enucleato il motivo per cui il Prefetto, nel provvedimento impugnato, non ha concesso il rimpatrio volontario; inoltre, un eventuale esame dei fatti alternativi a quelli del giudice di merito sarebbe precluso in sede di legittimità dinanzi a questa Corte.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso. Le spese della presente fase, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 2100 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA