Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2108 del 31/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2108 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 5741-2012 proposto da:
FRANCESCHINI ANTONIO FRNNTN38A25H501L, FATTORI
ADELE FTRDLA41T48A366Y, elettivamente domiciliati in ROMA,
CORSO TRIESTE 85, presso lo studio dell’avvocato AJELLO
SALVATORE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
AJELLO TIZIANA giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
LOBEFALO LUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FILIPPO CIVININI 49, presso lo studio dell’avvocato LUNARI
LARA, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;

– controrkorrente –

3525
A”

Data pubblicazione: 31/01/2014

avverso la sentenza n. 4135/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 13/10/2010, depositata il 12/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA;

Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“L-Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato
improcedibile l’appello, proposto da Antonio Franceschini e Adele Fattori —in
causa relativa a contratto di locazione- ed ha compensato tra le parti le spese del
grado. Per la cassazione di tale pronunzia Franceschini e Fattori hanno proposto
ricorso affidato ad un unico motivo. Lucio Lobefalo resiste con controricorso.
Con l’unico motivo si deduce errata interpretazione del combinato disposto
dell’art. 435 cod. proc. civ., commi 2 e 3; violazione e falsa applicazione di
legge in riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
I ricorrenti criticano l’interpretazione data dal giudice a quo al precedente a
S.U. n. 20604/2008 e ne sostengono la non pertinenza rispetto al caso di specie
perché relativo ad ipotesi di omessa notificazione del ricorso e del pedissequo
decreto di fissazione di udienza, laddove il ricorso in appello di che trattasi è
stato notificato unitamente al decreto, nel rispetto del termine di cui al terzo
comma dello stesso art. 435 cod. proc. civ. Richiamano, a riscontro di tale
interpretazione, i precedenti di cui a Cass. n. 26489/10 e n. 8411/11, successivi
alla citata pronuncia a sezioni unite. Concludono pertanto nel senso
dell’erroneità della pronuncia di improcedibilità, chiedendo la cassazione della
sentenza e la rimessione al giudice di secondo grado per la decisione nel merito

2.- Il motivo è fondato e va accolto.
Infatti, risulta quanto segue:
-il decreto presidenziale del 27 marzo 2010 è stato comunicato agli appellanti,
per presa visione in cancelleria, il 7 aprile 2010;
-il ricorso, con pedissequo decreto, è stato notificato il 21 aprile 2010;
– l’udienza era fissata per il 13 ottobre 2010.

Ric. 2012 n. 05741 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-2-

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Dato atto di quanto sopra, essendo stata effettuata la notificazione del ricorso
(con pedissequo decreto di fissazione dell’udienza) oltre il termine di dieci
giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale, la Corte di appello ha
dichiarato l’improcedibilità del gravame, richiamando il precedente di Cass.
S.U. n. 20604/08.

Come rilevato, oltre che nella pronuncia del giudice delle leggi, anche in
numerosi precedenti di questa Corte, l’interpretazione seguita dalla Corte
d’Appello di Roma non tiene presente che nella fattispecie esaminata dalle S.U.
nella sentenza n. 20604/08 l’improcedibilità era stata affermata non già per la
sola violazione dell’art. 435, comma 2, ma per la inosservanza dell’art. 435,
comma 3, per non essere mai intervenuta la notifica ivi prevista. Nella
fattispecie in esame, invece, malgrado l’inosservanza del termine di cui all’art.
435, comma 2, la notifica del ricorso e del decreto è intervenuta nel rispetto del
termine di cui al successivo comma 3, con la conseguente possibilità dello
svolgimento dell’udienza di discussione e della realizzazione del diritto di
difesa dell’appellato.
Pertanto, del tutto erroneamente la Corte d’Appello ha fatto applicazione della
regula iuris enunciata da questa Corte con la sentenza n. 20604 del 2008, che è
stata resa con riferimento a una fattispecie diversa dalla presente; deve trovare
applicazione, nella specie, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo
cui, in particolare, nel rito del lavoro il termine di dieci giorni entro il quale
l’appellante, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare all’appellato il
ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione non ha carattere
perentorio; la sua inosservanza non produce quindi alcuna conseguenza
pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine
pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che sia
rispettato, il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c. (commi 3 e 4)
deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione.
Tale principio affermato già da giurisprudenza risalente (cfr. Cass. n. 5997/94 e
n. 8711/93, tra le altre), è stato ribadito di recente, specificamente dopo le citate
pronunce di questa Corte a Sezioni Unite e della Corte Costituzionale, da Cass.
ord. n. 21358/10 e n. 8411/11, nonché da Cass. n. 26489/10 e numerose altre
successive.
In conclusione, accolto, per manifesta fondatezza – in applicazione del principio
da ultimo riferito- l’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere
cassata con rimessione della causa alla stessa Corte di appello di Roma, in
diversa composizione.”.

Ric. 2012 n. 05741 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-3-

2.1.- La Corte costituzionale, con ordinanza n. 60 del 2010, ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 435
c.p.c., comma 2, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost..

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai
difensori.
Non sono state presentate conclusioni scritte. Parte resistente ha
depositato memoria.
Ritenuto in diritto

il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Il ricorso va perciò accolto con le statuizioni consequenziali di cui al
dispositivo.

P.
la Corte accoglie il ricorso; cass

r el”-£25″‘ fil 0._( 1

rzr-Aed-ctiu- Ifbrinvia alla Corte d’Appello di

Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il giorno 4 dicembre 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA