Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2108 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 11/10/2019, dep. 30/01/2020), n.2108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22050/2018 proposto da:

N.L., elettivamente domiciliato presso l’avv. Rosaria

Tassinari che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

In Roma, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di Bologna, depositato l’11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/10/2019 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto dell’11.6.18, il Tribunale di Bologna rigettò il ricorso proposto da N.L., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della Commissione territoriale di rigetto della domanda di protezione internazionale e umanitaria, osservando che: premesso che le dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione erano plausibili e prive di contraddizione, era da escludere il riconoscimento dello status di rifugiato in quanto il contrasto con il padre, narrato dal ricorrente, non aveva ad oggetto l’imposizione di un culto cui quest’ultimo non aderiva (tale contrasto riguardava, in particolare, la frequentazione della scuola coranica); in ordine alla vicenda del contrasto con il padre, il ricorrente non aveva allegato di essersi rivolto all’autorità del proprio Stato per ottenere protezione e che tale autorità non abbia voluto o potuto tutelarlo adeguatamente; l’esame delle più recenti ed accreditate COI non evidenziava la sussistenza in (OMISSIS) di una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, idonea a creare pericolo per i civili, considerando altresì il nuovo corso politico-economico iniziato con l’insediamento del nuovo presidente B. in ordine ai diritti politici ed umani; non erano ravvisabili situazioni di vulnerabilità idonee a giustificare il permesso umanitario, avendo il ricorrente avviato soltanto un percorso d’integrazione con un breve periodo lavorativo nel corso del 2018.

Il Lamine ricorre in cassazione con tre motivi.

Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14, artt. 8 e 27, 2 e 3 Cedu, nonchè difetto di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, per non aver il Tribunale esercitato i poteri ufficiosi ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

Con il secondo motivo è denunziata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver il Tribunale, con generica motivazione, ritenuto la sussistenza di una minaccia grave alla sua vita, in caso di rimpatrio, derivante da una situazione di violenza indiscriminata, non avendo invece considerato quanto emerge dal sito ministeriale e da quello di Amnesty International del 2016 da cui si desumeva la sussistenza in (OMISSIS) di una situazione di sistematica violazione dei diritti umani, pur dopo l’insediamento del nuovo Presidente, in una fase di transizione sociale verso un modello democratico.

Con il terzo motivo è denunziata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale esaminato compiutamente i requisiti per la protezione umanitaria, avendo omesso la verifica della situazione di vulnerabilità, mediante una valutazione comparativa tra la condizione d’integrazione raggiunta in Italia e la situazione personale che vi sarebbe in caso di rientro (con riferimento a Cass., n. 4455/18).

Il primo motivo è inammissibile, riguardo all’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, poichè non coglie la ratio decidendi, che non attiene al vaglio di non credibilità del ricorrente, avendo il Tribunale ritenuto che i fatti allegati, pur veritieri, non integrassero i presupposti della protezione internazionale. Invero, il ricorrente ha omesso di allegare i fatti costitutivi della domanda di protezione internazionale, esponendo piuttosto una vicenda di carattere personale.

Quanto alla protezione sussidiaria, il Tribunale ne ha comunque escluso i presupposti, esaminando vari report aggiornati.

Il secondo motivo è inammissibile, poichè diretto al riesame dei fatti relativi alla protezione sussidiaria, avendo il Tribunale escluso, attraverso l’esame delle varie citate aggiornate fonti internazionali, un’attuale situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, idonea ad esporre la popolazione civile ad un grave pericolo per la vita o l’incolumità fisica per il solo fatto di soggiornarvi.

Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato che, a seguito dell’insediamento del nuovo Presidente B., vi sono tutti i presupposti perchè la situazione del Paese si evolva positivamente sia dal punto di vista del rispetto delle regole democratiche e dei diritti umani, sia dal punto di vista economico.

Il terzo motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte – cui il collegio ritiene di dare continuità -, la protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, tutela situazioni di vulnerabilità – anche con riferimento a motivi di salute – da riferirsi ai presupposti di legge ed in conformità ad idonee allegazioni da parte del richiedente. Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cass., n. 3681/19; n. 27336/18).

Le spese seguono la soccombenza.

Infine, va osservato che l’istanza di liquidazione a spese dello Stato presentata dal difensore del ricorrente è inammissibile in sede di legittimità, poichè deve essere depositata presso il giudice del merito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 2100,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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