Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2108 del 29/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2021, (ud. 01/12/2020, dep. 29/01/2021), n.2108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23763/2011 R.G. proposto da:

Società C.C. di C.F. & C. s.n.c., in persona del

legale rappresentante pro tempore, C.F.M. e

Ca.Pi., rappresentati e difesi dall’Avv. Marco Loi e dall’Avv.

Francesco Demartis, elettivamente domiciliati presso lo studio

dell’Avv. Daniela Empoli, in Roma, Viale Colossi n. 53, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui Uffici domicilia in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sardegna, n. 186/08/2010 depositata il 29 agosto 2010;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1 dicembre 2020

dal Consigliere D’Orazio Luigi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Dott. De Matteis Stanislao, che ha concluso chiedendo

dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia

del contendere;

udito l’Avv. Pasquale Pucciariello per l’Avvocatura Generale dello

Stato, per l’Agenzia delle entrate.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale della Sardegna rigettava l’appello proposto dalla C.F. s.n.c. e dai soci C.F.M. e Ca.Pi. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Sassari, che aveva respinto i ricorsi riuniti presentati dai contribuenti contro gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti, per l’anno 2004, per maggiori ricavi accertati rispetto a quelli dichiarati, in relazione alla vendita di otto appartamenti. Il giudice di appello evidenziava che il maggior valore degli stessi era stato determinato in base ai valori OMI (Osservatorio mercato immobiliare), alla stipulazione da parte di alcuni acquirenti di mutui ipotecari dell’importo di circa Euro 72.000,00, a fronte del valore dichiarato nei contratti di compravendita da Euro 29.150,00 ad Euro 37.000,00, oltre che sulla base dalle dichiarazioni rese da alcuni acquirenti.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la società ed i soci.

3. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.

4. La società ed i soci hanno poi depositato documentazione attestante l’adesione al beneficio della definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

5. Con ordinanza interlocutoria questa Corte in data 26-3-2018 ha rinviato la causa a nuovo ruolo, per consentire ai contribuenti di documentare sia la correlazione tra i carichi di cui è stata chiesta la definizione agevolata, ai sensi della L. n. 225 del 2016, e gli avvisi di accertamento oggetto del giudizio, sia la sussistenza delle altre condizioni di cui al D.L. n. 193 del 2017, art. 6.

6. I contribuenti hanno depositato memoria scritta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione i contribuenti deducono la “nullità della sentenza impugnata in ragione del omessa integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, omissione denunziata espressamente dagli odierni ricorrenti (art. 360 c.p.c. n. 4)”, in quanto la riunione dei procedimenti della società e dei soci è stata disposta soltanto con la sentenza della Commissione tributaria provinciale, mentre i giudizi sono stati trattati separatamente, sia pure dinanzi allo stesso collegio, nella stessa giornata.

2. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, e dell’art. 2729 c.c., poichè i valori OMI costituiscono l’unico elemento di fatto prodotto dall’ufficio a sostegno della pretesa, peraltro in relazione a 6 cessioni immobiliari su 8, e non soddisfano il requisito della concordanza previsto dalla legge, risultando dei meri indizi (art. 360 c.p.c., n. 3)”. In particolare, la violazione consisterebbe nel fatto che solo su due degli otto immobili compravenduti vi sarebbe, apparentemente, una concordanza di presunzioni semplici, mentre per i restanti sei immobili l’accertamento si fonderebbe solamente sui valori Omi.

3. Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, in ragione del fatto che i valori Orni utilizzati non sono quelli relativi alla località Paduledda (in cui si trovano gli immobili) ma quelli relativi alla località Isola Rossa. Necessità di perizia di CTU. Omessa allegazione della documentazione relativa agli OMI. Violazione dello statuto del contribuente, art. 7 (art. 360 c.p.c., n. 3)”. Secondo i ricorrenti i valori Omi della zona in cui sono situati gli immobili (Paduledda) sono completamente diversi dai valori Omi che dovevano essere applicati, stante la vicinanza di tale zona con il comune di Trinità. Le otto unità immobiliari vendute dalla società non sono ubicate nel territorio della frazione di Isola Rossa, ma nel territorio della frazione di Paduledda, che dista circa 1,5 km dal centro del comune di Trinità, mentre dista dal centro balneare frazione Isola Rossa oltre 3,5 km.

4. Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano “l’omessa valutazione della perizia prodotta nei gradi di merito e degli altri documenti di parte relativi al valore degli immobili compra venduti (art. 360 c.p.c., n. 4). Insufficiente motivazione della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 5) in considerazione del quadro probatorio complessivo”. Nella perizia di parte e si evidenziava che gli immobili ubicati in località Paduledda si trovavano nella frazione classificata come zona B3 di completamento poichè trattava si di centro abitato di vecchia data (Comune di Trinità). Inoltre, la Commissione regionale avrebbe dovuto nominare un consulente tecnico d’ufficio al fine di ottenere una valutazione imparziale e indipendente del valore degli immobili.

5. Con il quinto motivo di impugnazione ricorrenti lamentano “la falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 35. Irretroattività delle norme relative agli accertamenti immobiliari basati sul valore normale (art. 360 c.p.c. n. 3). Violazione dell’articolo e dello statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000)”, in quanto la L. n. 85 del 1995, art. 15, è stato modificato dal D.L. n. 223 del 2006. Solo ai fini Iva il D.L. n. 223 del 2006, artt. 23 bis e 35, ha previsto una presunzione nella determinazione del valore normale, sicchè per i trasferimenti immobiliari soggetti ad Iva finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari il valore normale stesso non poteva comunque essere inferiore all’ammontare del mutuo del finanziamento erogato. Tuttavia, il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, è entrato in vigore solo dal 4 luglio 2006, e se ne deve escludere la natura procedimentale e l’applicazione retroattiva, ai sensi anche della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 265, che ha previsto che lo scostamento del valore normale rispetto ai corrispettivi dichiarati costituisce una mera presunzione semplice.

6. Con il sesto motivo di impugnazione ricorrenti deducono “la nullità della sentenza impugnata in ragione dell’omessa pronuncia sull’istanza di sospensione delle sanzioni. Violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”, in quanto la Commissione regionale non ha deciso con riferimento all’esplicita istanza di sospensione dell’esecuzione delle sanzioni relative agli atti impugnati.

7. Con il settimo motivo di impugnazione ricorrenti lamentano “la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, in ragione dell’attendibilità delle scritture contabili (art. 360 c.p.c., n. 3)”, in quanto l’Agenzia avrebbe avuto la possibilità di utilizzare il metodo induttivo solo in presenza di una contabilità inattendibile, mentre, in realtà, le uniche scritture contabili tenute in maniera irregolare erano i prospetti delle rimanenze iniziali e finali.

8. Con l’ottavo motivo i ricorrenti deducono “la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in ragione dell’utilizzo di dichiarazione di terzo come testimonianze (art. 360 c.p.c., n. 3)”, in quanto, risulterebbe violato il divieto della prova testimoniale processo tributario, in quanto la pretesa impositiva sarebbe stata essenzialmente costruita sulle dichiarazioni di terzi.

9. Con il nono motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano “la violazione e/o falsa applicazione del D.L. 322 del 2006, art. 35, commi 2 e 3, in quanto norma abrogata perchè contraria al diritto comunitario, in particolare l’art. 73 della Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE (art. 360 c.p.c., n. 3)”, in quanto l’art. 73 della Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, stabilisce che la base imponibile, ai fini Iva, è data dal “corrispettivo versato o da versare al fornitore”. Il principio del corrispettivo può, peraltro, essere derogato solo con l’utilizzo del valore normale, ma soltanto alla duplice condizione che tra i cedenti e i destinatari intercorrano legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, associativi, di proprietà, finanziari o giuridici e che uno dei due predetti soggetti si trovi in situazioni di pro rata o di altra situazione limitativa delle detrazione dell’Iva. Non sarebbero state assolutamente previste, invece, deroghe per i trasferimenti immobiliari, per i quali vigerebbe, quindi, il principio generale del corrispettivo convenuto.

10.Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia, già sostanzialmente dedotta nella memoria scritta e confermata in udienza.

Invero, i contribuenti hanno aderito, con separate istanze, alla “definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (Rottamazione cartelle), di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225, con riferimento agli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), in relazione all’anno d’imposta 2004.

Il D.L. n. 193 del 2016, art. 6, prevede che “il debitore manifesta all’Agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 21 aprile 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Agente della riscossione pubblica sul proprio sito Internet”. Si aggiunge che “in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonchè la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi”.

Dalla documentazione prodotta emerge che i debitori hanno effettuato il pagamento di tre rate nel corso del 2017 (27 luglio 2017, 29 settembre 2017 e 29 novembre 2017) e di due rate nel corso del 2018 (27 aprile 2018 e 28 settembre 2018) entro i termini previsti dalla legge.

Infatti, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 3, “Entro il 15 giugno 2017, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi seguenti criteri: a) per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; b) per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre”.

14. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.

PQM

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2021

 

 

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