Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21079 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 19/10/2016), n.21079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9794/2014 proposto da:

EUROFIMA HOLDING SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore Ing. M.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA GIOVANNI RANDACCIO 1, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO

MUSA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AUTOLINEE REGIONALI PUBBLICHE ABBRUZZESI – ARPA – SPA, in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

pro tempore avv. C.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA 84, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

GALLI’, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5749/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato LEONARDO MUSA;

udito l’avvocato CLAUDIO GALLI’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma con sentenza 24.10.2013 n. 5749 ha accolto l’appello proposto da Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi-ARPA s.p.a. ed in riforma della decisione di prime cure ha condannato Eurofima Holding s.p.a. (già Eurojet Tours s.r.l. e quindi SEM s.r.l.) al pagamento della somma di Lire 462.917.648 oltre interessi al tasso legale dalla domanda, indebitamente trattenuta a titolo di provvigioni maturate sul fatturato della rivendita dei titoli di viaggio.

La Corte rilevava che l’accordo stipulato tra le parti in data (OMISSIS) prevedeva l’applicazione di una provvigione del 7% sugli incassi eccedenti Lire 50.000.000 mentre la società incaricata della rivendita aveva trattenuto una provvigione pari al 10%, senza fornire prova documentale di asseriti accordi modificativi del contratto, essendo privi di rilievo gli indizi valutati al riguardo dal primo giudice, essendo preclusa la prova presuntiva dei patti posteriori aggiunti dal combinato disposto dall’art. 2723 c.c. e art. 2729 c.c., comma 2. La Corte territoriale ha rigettato altresì l’appello incidentale di Eurofima Holding s.p.a. ritenendo da un lato legittimo il ricorso da parte di ARPA alla anticipata risoluzione del contratto “per trasferimento del capolinea”, essendo la ipotesi espressamente prevista dall’art. 15 del contratto; dall’altro escludendo una modifica per “facta concludentia” dell’originario contratto, in quanto alla inerzia di ARPA s.p.a. non poteva riconoscersi il significato di accettazione tacita della modifica unilateralmente applicata da Eurofima Holding s.p.a. in quanto difettava l’elemento della consapevolezza di ARPA s.p.a. della applicazione di una provvigione in misura percentuale superiore a quella contrattuale, non evidenziata immediatamente da alcuna documentazione.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da EUROFIMA Holding s.r.l. con due motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste la intimata ARPA s.p.a. con controricorso.

E’ stato depositato in data 24.6.2016 atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dosinrambe le parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Alla udienza di discussione è stato ritualmente depositato “atto di rinuncia al ricorso” sottoscritto per la parte ricorrente dall’amministratore delegato di CADMA s.r.l. (già Eurofima Holding s.r.) e dal difensore avv. Leonardo Musa e che reca la sottoscrizione per adesione ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 3, della parte resistente Società Unica Abruzzese di Trasporto-TUA s.p.a. uni personale, in persona del presidente del CdA e dal difensore avv. Claudio Galli.

Ricorrendo i presupposti di legge, dato atto della rinuncia, va dichiarata la estinzione del giudizio con compensazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

PQM

La Corte:

– dato atto della rinuncia al ricorso, dichiara la estinzione del giudizio, compensando tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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