Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21079 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 02/10/2020), n.21079

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1808-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CASA DI CURA CITTA’ DI PARMA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,

C.SC TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA F.

RAPISARDA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2190/2014 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Casa di Cura di Parma spa presentava istanza di rimborso della maggiore Irpeg versata nell’anno di imposta 2004, in quanto non aveva dedotto l’Irap dal reddito imponibile ai fini Irpeg, come assumeva sarebbe stato suo diritto fare.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Parma che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 27 del 2011, determinando l’importo deducibile dal reddito imponibile nella misura del 10% dell’Irap versata, in applicazione di quanto previsto dal D.L. n. 185 del 2008, art. 6, comma 2.

La Casa di Cura di Parma spa proponeva appello alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che lo accoglieva con sentenza n. 2190 del 11.12.2014. Secondo il giudice di appello alla fattispecie in esame era applicabile il disposto del D.L. n. 201 del 2011, art. 2 convertito nella L. n. 214 del 2011, che prevede la integrale deducibilità, dall’imponibile relativo all’imposta sui redditi, dell’importo versato a titolo di Irap riguardante le spese per il personale dipendente.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con unico motivo, deducendo: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 1, del D.L. n. 185 del 2008, art. 6, comma 2 convertito con L. n. 2 del 2009, del D.L. n. 201 del 2011, art. 2 convertito nella L. n. 214 del 2011, anche come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 4, comma 12 convertito nella L. n. 44 del 2012, in relazione all’ar.t 360 c.p.c., n. 3”.

La società resiste con controricorso e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Il D.L. n. 201 del 2011, art. 2, comma 1 convertito nella L. n. 214 del 2011, ha introdotto la deducibilità, ai fini delle imposte sul reddito, di un importo pari dell’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente, con applicazione retroattiva della nuova disciplina nei limiti temporali fissati dallo stesso art. 2, comma 1 quater (introdotto dal D.L. n. 16 del 2012, art. 4, comma 12 convertito nella L. n. 44 del 2012), secondo cui la disposizione “si applica ai periodi di imposta precedenti a quelli in corso al 31.12.2012, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto (28 dicembre 2011) sia ancora pendente il termine di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38”; considerato che il termine per la richiesta di rimborso di cui al citato art. 38 è di 48 mesi, la facoltà di richiedere retroattivamente il rimborso dell’Irap ai sensi dell’art. 2, comma 1 riguarda i versamenti effettuati a decorrere dal 28 dicembre 2007 (quadriennio antecedente al 28.12.2011 data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011).

Nel caso in esame è pacifico che la richiesta di rimborso ha riguardato i versamenti Irap effettuati nell’anno 2004, ossia in un momento temporale rimasto al di fuori della portata retroattiva del D.L. n. 201 del 2011, art. 2, comma 1 quater in materia di deducibilità dell’Irap dall’imponibile Irpeg.

Come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, è invece applicabile retroattivamente la deduzione forfettaria del 10% dell’importo Irap previsto dal D.L. n. 185 del 2008, art. 6, comma 1 a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, posto che la relativa norma retroattiva, dettata dal comma 2, attribuisce il diritto alla deduzione forfettaria del 10% anche a coloro che, per i per i periodi anteriori al 31.12.2008, avevano comunque presentato una istanza di rimborso nei termini consentiti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38. Fattispecie verificatasi nel caso in esame in cui la società nell’anno 2005 aveva presentato istanza di rimborso dell’eccedenza Irpeg versata nell’anno 2004 senza deduzione dell’Irap dall’imponibile. In senso conforme, in relazione ai rapporti intertemporali tra il D.L. n. 201 del 2011, art. 2 e il D.L. n. 185 del 2008, art. 6 questa Corte ha stabilito che, in tema di rimborso di maggiore IRES/IRPEG versata per effetto della mancata deduzione dell’IRAP, poichè la disciplina retroattiva introdotta dal D.L. n. 201 del 2011, art. 2, comma 1, conv. in L. n. 214 del 2011, trova applicazione limitata ai periodi di imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il termine decadenziale di quarantotto mesi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 resta ferma la disciplina del D.L. n. 185 del 2008, art. 6 conv., con modif., in L. n. 2 del 2009, in relazione ai periodi di imposta per i quali sia stata comunque “presentata, entro il succitato termine, istanza per il rimborso, il cui ammontare è dovuto per una somma fino ad un massimo del dieci per cento dell’IRAP dell’anno di competenza, riferita forfettariamente a interessi e spese per il personale. (Sez. 5 n. 15341 del 06/06/2019; Sez. 5 – n. 11087 del 19/04/2019).

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione che deciderà in ordine all’entità del rimborso spettante (essendo controverso tra le parti anche il quantum della eccedenza versata) applicando la regola giuridica sopra indicata. Alla medesima Commissione tributaria regionale è demandata la liquidazione delle spese per il giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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