Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21078 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 22/07/2021), n.21078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2703/2020 proposto da:

N.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA,

– UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CROTONE, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1235/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/06/2019 R.G.N. 567/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 1235/2019 la Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento della impugnazione del Ministero dell’Interno, ha respinto la domanda di N.M., cittadino del Pakistan, di riconoscimento del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. il giudice di appello, premesso che l’ambito devoluto concerneva solo la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria, ha ritenuto che il racconto del ricorrente circa le ragioni che lo avevano indotto al lasciare il paese di origine, rappresentate dall’accusa di omicidio e dalla condanna a morte per tale fatto, non era credibile in quanto non sufficientemente circostanziato circa i luoghi, i tempi, le persone e le dinamiche degli eventi narrati; non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria “anche in ragione della non credibilità del richiedente”, in assenza di elementi oggettivi per ritenere la sussistenza in capo allo stesso una condizione soggettiva tale da determinate il riconoscimento della invocata misura destinata a proteggerlo dal rischio delle conseguenze, in caso di rientro dal Pakistan, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a determinare concretamente la significativa compromissione dei diritti fondamentali e della possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili quali quelle connesse al proprio sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi di un’esistenza dignitosa; i fatti dedotti ed in particolare la paura di essere ucciso dai familiari della vittima erano circoscritti alla sfera del diritto penale ordinario;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso N.M. sulla base di due motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce: omesso esame di un fatto controverso, omessa valutazione comparativa della vita privata e familiare e dell’integrazione lavorativa e sociale omessa valutazione del caso concreto; richiamate le ragioni alla base del riconoscimento della domanda di protezione umanitaria da parte del giudice di primo grado, ragioni che facevano riferimento alla esistenza di una situazione stabile lavorativa in Italia, idonea ad assicurargli mezzi di sostentamento che difficilmente il rientro nel Paese di origine gli avrebbe assicurato, censura la sentenza di appello per avere emesso una decisione particolarmente generica e stereotipata, priva di concreti riferimenti al caso specifico; richiama la copia della denunzia a suo carico esibita davanti alla Commissione territoriale e si duole del fatto che la Corte avesse omesso di valutare le ingiuste accuse di omicidio e la definitiva condanna di morte e non avesse attivato i poteri officiosi;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, n. 1 e succ. modif.; violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32; violazione degli artt. 3 e 8 CEDU; la sentenza impugnata aveva errato in quanto, in contrasto con il principio affermato da Cass. n. 10922/2019, aveva ritenuto che la non credibilità del narrato precludesse la valutazione ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, delle diverse circostanze che concretizzavano una situazione di vulnerabilità; la valutazione, nello specifico, era stata fondata sulla generale condizione del paese di provenienza, trascurando di considerare il rischio, in caso, di rientro di effettiva compromissione dei diritti umani fondamentali;

3. il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini che seguono;

3.1. occorre premettere che parte ricorrente con le doglianze formulate, pur formalmente censurando la sentenza impugnata con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denunzia in realtà apparenza di motivazione in relazione alle ragioni del rigetto della protezione umanitaria che assume affidata a argomentazioni stereotipate, prive di specifici riferimenti alla concreta fattispecie e non sorrette da adeguato approfondimento come, invece, richiesto dal dovere di cooperazione istruttoria gravante sul giudice;

3.2. tale censura è fondata; il giudice di appello sembra avere reso la sua valutazione in relazione a fattispecie non coincidente con quella desumibile dal racconto del richiedente per come riportato nella decisione medesima; secondo lo storico di lite della sentenza impugnata infatti, il richiedente, in sede amministrativa, aveva dichiarato di essersi allontanato dal Paese di origine in quanto accusato di omicidio e condannato a morte (v. sentenza, pag. 4, secondo capoverso); del tutto inconferente rispetto a tale prospettazione appare, quindi, la valutazione del giudice del merito il quale, dopo avere richiamato i principi in tema di vulnerabilità giustificatrice della protezione umanitaria, ha osservato “Nel caso di specie i fatti dedotti dal richiedente, ossia la paura di essere ucciso dai familiari della vittima appaiono circoscritti alla sfera del diritto penale ordinario” (sentenza, pag. 13, quart’ultimo capoverso); tanto introduce un profilo di incertezza su un elemento fondamentale nella ricostruzione del percorso logico- giuridico alla base della decisione impugnata; è ancora da evidenziare che la valutazione di non credibilità del racconto non è sorretta dall’adeguato esercizio del dovere di cooperazione istruttoria posto che la sentenza impugnata nell’esporre ” qualche breve considerazione sulle condizioni del Pakistan” si diffonde su elementi di carattere generale (composizione etnica della popolazione, credo religioso ecc.) ed in particolare sul problema della sicurezza correlata ad attacchi terroristici, questioni non pertinenti alla specifica tematica sollecitata dal racconto del ricorrente relativa al sistema giudiziario pakistano ed in particolare alla previsione della pena capitale per determinati reati, che pertanto avrebbe dovuto essere approfondita a giustificazione della valutazione di non credibilità;

4. in base alle considerazioni che precedono, assorbiti gli ulteriori profili di censura denunziati, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altro giudice di secondo grado al quale è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA