Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21078 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 19/10/2016), n.21078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23483/2013 proposto da:

I.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

PLEBISCITO 107, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARIA

CARDOSI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

nonchè da:

ALLEANZA TORO SPA già AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo

amministratore delegato e direttore generale Dr. M.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DEI PARIOLI 76, presso lo

studio dell’avvocato SEVERINO D’AMORE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO TABELLINI giusta procura speciale in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

I.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

PLEBISCITO 107, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARIA

CARDOSI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1709/2013 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 26/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO CUGGIANI per delega non scritta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale assorbiti i due ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale Ordinario di Torino, con sentenza 12.3.2013 n. 1709, decidendo sull’appello proposto da I.G. avverso la decisione del Giudice di Pace di Torino che aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla I. nei confronti di Augusta Ass.ni s.p.a. quale garante del pagamento del deposito cauzionale dovuto da FIAT s.p.a. – conduttrice dell’appartamento locato dalla I. in virtù di contratto di durata quadriennale stipulato il (OMISSIS) e per il quale era stato esercitato dalla conduttrice il diritto di recesso anticipato in data (OMISSIS), rigettava la impugnazione principale e dichiarava assorbito l’appello incidentale, rilevando che, dal verbale di riconsegna dell’immobile sottoscritto dalla locatrice, risultava la dichiarazione confessoria in ordine alla insussistenza dei presupposti per l’incameramento della garanzia prestata in luogo del deposito cauzionale, della quale costitutiva mera esecuzione la dichiarazione di svincolo della garanzia in data (OMISSIS) consegnata al Dott. L., quale incaricato dalla conduttrice FIAT, e da quello trasmessa alla società assicurativa cui era pervenuta il giorno (OMISSIS).

Ne seguiva che doveva ritenersi priva di effetti, ai sensi dell’art. 1334 c.c., non soltanto la revoca esplicita della dichiarazione liberatoria pervenuta alla società assicuratrice il successivo giorno (OMISSIS), ma anche la precedente revoca implicita della dichiarazione liberatoria in conseguenza della escussione della garanzia con racc. AR in data 21.4.2010, pervenuta ad Augusta Ass.ni s.p.a. il successivo giorno 27.

La sentenza di appello, non notificata, è stata ritualmente impugnata per cassazione da I.G., che ha dedotto quattro motivi, con atto notificato in data 11.10.2013 ai procuratori domiciliatari di Augusta Ass.ni s.p.a..

Ha resistito Alleanza TORO s.p.a. (già Augusta Ass.ni s.p.a.) con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

In data 24.12.2013 la ricorrente principale ha notificato a Alleanza TORO s.p.a. “controricorso e ricorso incidentale condizionato” affidato ad un unico motivo.

La ricorrente principale e Generali Italia s.p.a. (società incorporante per fusione Alleanza Toro s.p.a.) hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile l’ulteriore ricorso incidentale condizionato irritualmente proposto dalla ricorrente principale con atto notificato in data 24.12.2013 (oltre il termine cd. lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. – sei mesi, L. n. 69 del 2009, ex art. 46, comma 17, applicabile ratione temporis, essendo stato introdotto il giudizio di primo grado dopo il 4.7.2009 – della sentenza di appello, pubblicata in data 12.3.2013) ed in violazione dell’art. 371 c.p.c., comma 4.

p. 2. Con il primo e secondo motivo la ricorrente principale impugna la sentenza di appello nella parte in cui ha ravvisato nel “verbale di riconsegna” dell’immobile efficacia liberatoria del conduttore da responsabilità per danni (violazione degli artt. 1342, 1363 e 1370 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ed ha attribuito alle dichiarazioni contenute in detto verbale efficacia confessoria della inesistenza dei presupposti per l’incameramento del deposito cauzionale (violazione dell’art. 2730 c.c., “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”), riconoscendo erroneamente efficacia confessoria anche alla dichiarazione di svincolo della polizza emessa in data (OMISSIS).

2.1 Con il terzo motivo la ricorrente principale impugna la sentenza per violazione dell’art. 2735 c.c., “in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, in quanto il Giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che il verbale di riconsegna “consegnato a L. – Fiat, dunque ad un terzo, non alla parte Augusta” spiegava efficacia probatoria piena contro la locatrice, come la confessione stragiudiziale “fatta alla parte”, mentre alla società assicurativa era stata trasmessa soltanto la dichiarazione di svincolo della polizza, e quindi le dichiarazioni rese nel verbale di riconsegna avrebbero dovuto essere liberamente apprezzate quale dichiarazione confessoria “fatta ad un terzo”.

2.2 Con il quarto motivo la sentenza di appello viene impugnata per omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo il Giudice di merito ritenute superflue le prove dedotte volte a dimostrare che la dichiarazione di svincolo della polizza del (OMISSIS) era stata consegnata al L. in deposito fiduciario.

p. 3. Manifestamente infondata la eccezione di giudicato interno proposta da Generali Italia s.p.a. per la prima volta nella memoria ex art. 378 c.p.c.: i motivi del ricorso, come sopra riassunti, investono la questione della efficacia confessarla e della differente rilevanza probatoria del verbale di riconsegna e della dichiarazione di svincolo della polizza, in quanto atti riferiti a destinatari diversi e dunque investono anche la statuizione della sentenza di appello relativa alla inefficacia della revoca implicita (conseguente alla escussione della polizza con racc. in data 21.4.2010) in quanto la dichiarazione liberatoria aveva già dispiegato i suoi effetti essendo stata consegnata il (OMISSIS) a persona incaricata dal conduttore FIAT s.p.a..

p. 4. I motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente.

4.1 I1 Giudice di appello ha fondato la decisione, in modo conclusivo, sulla circostanza che l’effetto liberatorio dalla obbligazione di garanzia sarebbe “in ogni caso” da ricondurre alla “dichiarazione di svincolo della polizza” in data (OMISSIS), indirizzata alla società assicuratrice (ed anche alla conduttrice FIAT: sic controricorso pag. 18), che la locatrice I. aveva consegnato a mani del Dott. L. (secondo la ricorrente, dipendente di GEFI Servizi Immobiliari: cfr. ricorso pag. 14 in nota 10), “in quanto rappresentante della FIAT” s.p.a. – circostanza di fatto non contestata e che quello aveva successivamente trasmesso ad Augusta Ass.ni s.p.a. (la data di ricezione del 5.5.2010 è invece contestata dalla ricorrente).

La predetta statuizione del Tribunale Ordinario di Torino, deve essere relazionata alla precedente affermazione, contenuta nella motivazione della sentenza, secondo cui la materiale consegna del documento di svincolo ha costituito mero adempimento della obbligazione di restituzione del deposito cauzionale (che il conduttore FIAT s.p.a. aveva versato alla locatrice prestando polizza fidejussoria rilasciata da Augusta Ass.ni s.p.a.) assunta dalla I. nel verbale di riconsegna dell’immobile locato sottoscritto dalle parti in data (OMISSIS).

Dalla descrizione dei fatti contenuta in ricorso emerge, peraltro, che il L. aveva detenuto la dichiarazione di svincolo fino al (OMISSIS), consegnandola in pari data alla conduttrice FIAT s.p.a. (il L. aveva infatti comunicato alla I. con E-mail in data (OMISSIS) che non poteva restituire la liberatoria in quanto “una comunicazione del nostro cliente, ci ha imposto di consegnare a FIAT tutta la documentazione cartacea relativa alla pratica”: ricorso pag. 3, in nota 3), e che FIAT s.p.a. aveva poi trasmesso tale documento, con nota in pari data, ad Augusta Ass.ni s.p.a., come risultava dal timbro protocollo di ricezione in data 5.5.2010.

4.2 Tanto premesso occorre esaminare prioritariamente le critiche che vengono mosse alle statuizioni della sentenza di appello che hanno riferito l’effetto preclusivo della “contra se pronuntiatio” al verbale di riconsegna dell’immobile, atteso che se la emissione di tale dichiarazione liberatoria deve considerarsi meramente attuativa dell’impegno di restituzione del deposito cauzionale, assunto nel verbale di riconsegna dell’immobile del (OMISSIS), divengono evidentemente superflue le critiche mosse alla sentenza di appello in ordine alla intempestività della revoca comunicata alla società assicurativa.

4.3 Venendo quindi all’esame dei motivi primo e secondo del ricorso principale, osserva il Collegio che, indipendentemente dal preliminare rilievo della omessa integrale trascrizione del contenuto del “verbale di riconsegna” richiesta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sì da consentire alla Corte di verificare in limine la ammissibilità della censura fondata sulla prevalenza delle clausole aggiunte su quelle prestampate (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12984 del 31/0512006; id. Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 06/02/2007; id. Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007; id. Sei 2, Sentenza n. 19044 del 03/09/2010), entrambi i motivi si limitano a prospettare soltanto un diverso risultato interpretativo, meramente alternativo a quello fatto proprio dal Giudice di appello: la ricorrente infatti sostiene violato il canone legale d’interpretazione di cui all’art. 1342 c.c., comma 1, non avendo dato il Giudice di merito prevalenza alle clausole aggiunte dalle parti sul modulo prestampato, che destituirebbero di efficacia confessoria il verbale di riconsegna e renderebbero priva di effetti la dichiarazione di assunzione dell’impegno a restituire il deposito cauzionale.

Senonchè a tale allegazione non corrisponde la dimostrazione dell’errore commesso dal Giudice, in quanto nella clausola aggiunta -per come risulta dalla parziale trascrizione del documento – vengono indicati danni arrecati ad alcuni arredi (usura e macchie rinvenute delle poltroncine) e la mancanza di alcuni accessori di servizio (ferro da stiro e macchine del caffè) e si prevede che “proprietà ed utilizzatore (trattasi del dirigente FIAT sig. N. cui era stato assegnato l’immobile condotto in locazione da FIAT s.p.a.) si accorderanno privatamente sull’eventuale riparazione”, venendo poi subordinata “l’accettazione del rilascio” (dell’immobile) “impregiudicata ogni questione sui danni e sui beni mancantì al pagamento di una ulteriore somma di Euro 700,00 da parte del N., somma poi pagata e che – a quanto è dato comprendere dagli atti difensivi- concerneva il corrispettivo dell’autorizzazione accordata allo stesso N. a continuare ad abitare nell’immobile ancora per un breve periodo successivo alla sottoscrizione del verbale di riconsegna. Orbene una tale clausola pur potendo dare luogo ad interpretazioni compatibili con la prospettazione della ricorrente (secondo cui vi sarebbe stata da parte della locatrice una espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni), non esclude la diversa soluzione ermeneutica fornita dal Giudice di merito (che ha valorizzato la dichiarazione della locatrice che l’immobile era restituito in buono stato di conservazione e senza danni, che i canoni e le spese accessorie risultavano pagati, e che, pertanto, si impegnava a restituire il deposito cauzionale, implicitamente ritenendo non interferente nel rapporto tra locatrice e conduttore Fiat s.p.a., l’accordo intervenuto tra la I. e l’utilizzatore N.), non risultando evidenziata nel motivo di ricorso la “assoluta incompatibilità”, tra la clausola aggiunta e quelle contenute nel modulo prestampato, che giustifica l’applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 1342 c.c., comma 1, laddove l’indicato “accordo privato” tra proprietaria ed utilizzatore ( N.), aggiunto al verbale di accettazione della riconsegna del bene locato, bene può interpretarsi come denotativo della irrilevanza dei danni di minima entità contestati all’utilizzatore rispetto al riconoscimento da parte della locatrice del corretto adempimento dell’obbligo restitutorio ex art. 1590 c.c., a carico del diverso soggetto conduttore (FIAT s.p.a.).

4.4 Non coglie poi nel segno la critica rivolta alla sentenza di appello, basata sulla insussistenza degli elementi strutturali della dichiarazione confessoria, sul presupposto che l’impegno alla restituzione del deposito cauzionale (recte della polizza), assunto dalla locatrice nel verbale di riconsegna, rivestirebbe soltanto carattere volitivo, difettando quindi il fatto oggetto della ricognizione, elemento essenziale della struttura dell’atto confessorio (cfr. Corte Cass. SU 25.3.2013 n. 7381).

E’ appena il caso di osservare al riguardo come l’impegno restitutorio risulta assunto dalla I. sul presupposto della ritenuta corretta esecuzione della obbligazione di riconsegna dell’immobile ex art. 1590 c.c. e tale dichiarazione di scienza, avente ad oggetto un fatto estintivo della obbligazione, integra il contenuto ricognitivo richiesto dall’atto confessorio stragiudiziale che, in quanto rivolto alla parte (conduttore), forma piena prova del fatto indicato ex art. 2733 c.c., comma 2 e art. 2735 c.c., comma 1, ed incontra i limiti imposti dalla legge alla invalidazione della prova legale (art. 2732 c.c.).

4.5 Incontestato che il verbale di riconsegna dell’immobile sia stato sottoscritto dalle parti del rapporto locativo e non anche dalla società garante, la questione si sposta sulla efficacia probatoria del contenuto confessarlo, atteso che l’affermazione contenuta nel verbale del corretto adempimento della obbligazione del conduttore di restituzione dell’immobile ed il correlativo impegno – assunto nei confronti del conduttore – di rilasciare la dichiarazione di svincolo, investono puntualmente lo stesso presupposto di fatto (inadempimento del conduttore) della obbligazione di garanzia assunta dalla società assicurativa con la polizza fidejussoria, assumendo il contenuto confessorio della dichiarazione riferito al medesimo fatto, efficacia probatoria diversa in relazione alla posizione rivestita dal destinatario della dichiarazione:

se infatti nei confronti del conduttore, in quanto parte del rapporto di locazione, il verbale di riconsegna, nel contenuto precisato, forma piena prova contro la locatrice, con la conseguenza che, ai fini della “revoca” della confessione per errore di fatto sull’adempimento, era necessario dimostrare non solo l’inesistenza del fatto confessato ma anche che, al momento della confessione, la confitente versava in errore, provando le circostanze che la avevano indotta a ritenere che il fatto confessato fosse vero (cfr. da ultimo Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9777 del 12/05/2016), diversamente, nei confronti della società assicurativa, la dichiarazione ammissiva del regolare adempimento del conduttore, contenuta nel verbale di riconsegna, viene a rivestire il carattere di confessione stragiudiziale rivolta al terzo (conduttore) estraneo al rapporto di garanzia, che, pur non avendo valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, può, tuttavia, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete – con accertamento non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato – stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio e dunque riconoscerne la efficacia dimostrativa del fatto sfavorevole al confitente e favorevole all’altra parte (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 9017 del 27/07/1992; id. Sez. L, Sentenza n. 4608 del 11/04/2000; id. Sez. L, Sentenza n. 12463 del 25/08/2003 – secondo cui la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo costituisce mezzo di prova su cui il giudice può fondare il proprio convincimento anche in via esclusiva; id. Sez. L, Sentenza n. 29316 del 15/12/2008; id. Sez. 2, Sentenza n. 25468 del 16/12/2010).

4.6 Orbene osserva il Collegio che proprio tale valutazione probatoria è stata compiuta dal Giudice di appello, alla stregua della interpretazione del contenuto del verbale, fondando sulla dichiarazione confessoria resa al terzo, contenuta nel verbale di riconsegna dell’immobile, la anticipazione degli effetti confessori della dichiarazione di svincolo della polizza, materialmente consegnata al rappresentante della società conduttrice ma indirizzata alla società assicurativa (cui era destinata ed alla quale infatti è successivamente pervenuta), in tal modo pervenendo all’accertamento della inesistenza del fatto-inadempimento del conduttore che legittimava la escussione della garanzia. Trattasi di valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità ove esente da errori logici (denunciabili peraltro dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, nei ristretti limiti della carenza assoluta del requisito della motivazione o della omissione di un fatto storico decisivo), che non risulta efficacemente investita dai motivi di ricorso concernenti la violazione dell’art. 2733 c.c., comma 2 e art. 2735 c.c., comma 1, non emergendo, contrariamente a quanto assume la ricorrente, alcun “errore di diritto” del Giudice di appello nella attività di sussunzione normativa delle due distinte dichiarazioni confessorie indirizzate, rispettivamente, al conduttore ed alla società garante, avendo il Tribunale inteso ricollegare la prova della radicale inesistenza dei presupposti per l’escussione della garanzia, favorevoli alla società assicurativa, agli effetti prodotti dalla dichiarazione confessoria, contenuta nel verbale di riconsegna dell’immobile, resa dalla locatrice al terzo conduttore, della quale la dichiarazione di svincolo della polizza veniva a costituire un mero atto esecutivo (anch’esso fondato sul medesimo presupposto – della ammissione – del regolare adempimento del conduttore).

4.7 Inconferenti risultano, pertanto, gli argomenti svolti dalla ricorrente principale in ordine alla inapplicabilità, alla dichiarazione stragiudiziale resa al terzo dei limiti stabiliti dall’art. 2732 c.c., alla revoca (recte invalidazione) della dichiarazione confessoria resa direttamente alla parte, questione peraltro rimasta del tutto estranea alla discussione nei gradi del giudizio di merito, interamente incentrata sulla anteriorità cronologica delle diverse dichiarazioni di revoca, implicita ed esplicita della I., rispetto alla ricezione da parte della società assicurativa della dichiarazione di svincolo della garanzia.

Gli argomenti in diritto posti a fondamento della sentenza di appello esulano del tutto, infatti, dalla questione dei limiti imposti alla “revocabilità” della dichiarazione confessoria ex art. 2732 c.c., sicchè non coglie la “ratio decidendi” la censura volta a ravvisare nella decisione impugnata una violazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui soltanto la confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale, mentre quella fatta ad un terzo è liberamente apprezzata dal giudice, con la conseguenza che la confessione stragiudiziale fatta al terzo dà adito ad una presunzione “juris tantum” e la sua revoca non è soggetta alle limitazioni previste dall’art. 2732 c.c. (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5269 del 05/08/1983; id. Sez. U., Sentenza n. 19888 del 22/09/2014), avendo invece il Tribunale risolto interamente la controversia sul piano della valutazione probatoria, rilevando che la dichiarazione di svincolo della polizza – in quanto emessa in adempimento della restituzione del deposito cauzionale – supponeva necessariamente il riconoscimento, da parte della locatrice, della inesistenza dei presupposti di fatto (inadempimento o inesatto adempimento del conduttore agli obblighi di restituzione di cui all’art. 1590 c.c.) legittimanti l’incameramento della cauzione (nella specie, la escussione della polizza fidejussoria), riconoscimento -costituente confessione stragiudiziale resa alla parte conduttrice, con l’efficacia propria dell’art. 2733 c.c., comma 2 e art. 2735 c.c., comma 1, primo periodo, contenuto nel verbale di riconsegna dell’immobile e che non era inficiato dalla successiva condotta tenuta dalla locatrice volta ad azionare la garanzia nei confronti della società assicurativa.

La questione della revocabilità, senza i limiti di cui all’art. 2732 c.c., della dichiarazione confessoria favorevole alla società assicurativa ma resa al terzo-conduttore è, quindi, manifestamente irrilevante, laddove la ragione della decisione deve ravvisarsi esclusivamente nella prova della inesistenza del fatto (inadempimento del conduttore) legittimante la escussione della polizza fidejussoria, risultante dal verbale di consegna dell’immobile.

Correttamente, pertanto, il Giudice di appello, avendo confermato la statuizione del primo giudice secondo cui “eventuali violazioni del vincolo fiduciario fra il Dott. L. e l’avv. I.” attengono al rapporto interno di natura fiduciaria e non inficiano la efficacia confessoria dell’atto, ha ritenuto ininfluenti tanto la prova orale dedotta dalla locatrice, incentrata sulla circostanza della materiale consegna della dichiarazione liberatoria al Dott. L. a titolo di “deposito fiduciario”, quanto la istanza di emissione dell’ordine di esibizione “della comunicazione inviata da FIAT a L.”, volta a confermare il contenuto della e-mail inviata dal L. alla flotte in data (OMISSIS), con la quale il predetto comunicava di non poter restituire detta dichiarazione liberatoria in quanto il “Nostro Cliente ci ha imposto la consegna a FIAT di tutta la documentazione cartacea relativa alla pratica” (cfr. istanze istruttorie formulate in comparsa di costituzione in primo grado e riproposte in grado di appello: pag. 14, nota 10).

Premesso infatti che, in relazione alla difesa svolta dalla ricorrente e diretta esclusivamente a contestare la efficacia confessoria della dichiarazione di svincolo della polizza, deve ritenersi priva di rilevanza tanto la materiale consegna del documento all’incaricato o rappresentante del conduttore FIAT s.p.a. (circostanza di fatto inidonea ad individuare nell’incaricato – mero agente di trasmissione del documento – un diverso destinatario dell’atto indirizzato alla società assicurativa, trattandosi quindi di dichiarazione rivolta alla parte del rapporto di garanzia e non, come ipotizza la ricorrente, “fatta al terzo”), quanto il momento in cui tale dichiarazione liberatoria è pervenuta alla società assicurativa rispetto alla ricezione degli atti di revoca della locatrice, sia impliciti (escussione della polizza con racc. AR 21.4.2010) che espliciti (revoca trasmessa con nota pervenuta ad Augusta Ass.ni s.p.a. il (OMISSIS)), atteso che con riferimento alla dichiarazione confessoria resa alla parte, non trova applicazione la disciplina degli atti unilaterali di cui agli artt. 1333 e 1334 c.c., non venendo in rilievo nella confessione stragiudiziale esigenze di tutela della libertà negoziale del destinatario da eventuali effetti giuridici invasivi della sua sfera giuridica ad opera dell’atto unilaterale emesso da un altro soggetto (la esigenza di differimento della produzione di effetti al momento in cui l’atto si rende “conoscibile” alla persona cui è diretto – ex art. 1334 c.c. – è, infatti, esclusivamente funzionale all’esercizio da parte del destinatario del potere di rifiutare gli effetti che l’atto intende produrre nella sua sfera giuridica), quanto piuttosto i limiti oggettivi entro i quali è consentita la invalidazione della ammissione di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all’altra parte, con la conseguenza che la ricezione dell’atto non integra condizione di efficacia nè di validità della dichiarazione confessoria la quale, una volta emessa, è destinata ad operare esclusivamente sul piano probatorio (e non anche sul piano negoziale), ebbene tutto ciò premesso risulta dirimente osservare che, nel quarto motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente principale insiste nel sostenere la rilevanza della prova non ammessa nefi gradi di merito relativa al rapporto fiduciario, senza tuttavia svolgere alcuna critica alla pronuncia del Tribunale che ha affermato la irrilevanza della eventuale violazione da parte del L. delle obbligazioni scaturenti dal “pactum fiduciae” cui era legato alla I. in quanto un eventuale inadempimento del L. non poteva esplicare alcun effetto nel diverso rapporto di garanzia tra la I. e la società assicurativa.

La censura formulata con il quarto motivo di ricorso (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) deve ritenersi dunque inammissibile, in punto di mancata ammissione delle prove, mentre per il resto si limita a riproporre una soggettiva prospettazione dei fatti di causa contrapposta alla valutazione di merito compiuta dal Giudice di appello, venendo a richiedere una inammissibile nuova valutazione degli elementi probatori da parte del Giudice di legittimità.

p. 5. In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato, rimanendo conseguentemente assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato, proposto dalla società assicurativa, con il quale è stato dedotto il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1321, 1322, 1326, 1411, 1936 e 1937 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in punto di perfezionamento del contratto di garanzia.

5.1 La condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c..

5.2 Ritiene il Collegio di applicare l’art. 96 c.p.c., comma 3, come novellato dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 12, con effetto per i giudizi instaurati a far data dal 4.7.2009, che prescrive “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata”.

Tanto premesso occorre rilevare che la natura sanzionatoria della norma si ricollega all’agire abusivo della parte e/o del difensore che utilizza in modo improprio i mezzi processuali o per cagionare un danno patrimoniale alla controparte (condotta dolosa) ovvero al mero fine di ritardare l’attuazione del diritto che viene opposto, pur conoscendo la manifesta inammissibilità od infondatezza delle argomentazioni difensive svolte (art. 360 bis c.p.c., art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) e art. 380 bis c.p.c.), o ancora, inutilmente, producendo uno spreco di attività giuridica e processuale che concorre gravemente alla disorganizzazione di una efficiente risposta del sistema giudiziario alle istanze di tutela, in quanto se pure non conoscendo avrebbe tuttavia certamente dovuto conoscere, adottando la specifica diligenza richiesta al professionista legale, la manifesta inammissibilità od infondatezza delle tesi sostenute in giudizio (condotta qualificata da colpa grave).

5.3 Nella specie, a fronte di sentenze conformi emesse nei gradi di merito, le censure in diritto, prospettate con i motivi di ricorso, risultavano del tutto prive di supporto dimostrativo (violazione dei criteri ermeneutici), od inconferenti rispetto alla “ratio decidendi” (revocabilità della dichiarazione di svincolo), o prive di argomentazione critica (quarto motivo).

Pertanto il ricorso oggetto del presente giudizio, avuto riguardo anche alla manifesta sproporzione tra il valore della causa (Euro 1.359,27 dichiarato dalla ricorrente: l’importo originariamente azionato con la garanzia ammonta ad Euro 700,00) e l’attività giurisdizionale dedicata al tipo di controversia, deve ritenersi proposto prevalentemente a scopo emulativo e comunque con colpa grave, dovendo in conseguenza la parte ricorrente essere condannata ex officio al pagamento in favore della parte resistente, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma determinata in via equitativa in base alla liquidazione di queste ultime e che può essere stabilita in misura pari ad Euro 2.000,00.

5.4 Sussistono inoltre i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte Cass. SU 18.2.2014 n. 3774), essendo stato notificato il ricorso per cassazione in data 2.7.2014.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge;

– condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento in favore della parte resistente della somma di Euro 2.000,00;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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