Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21078 del 16/09/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 21078 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 20116-2008 proposto da:
POSTE

ITALIANE

S.P.A.,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato
PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2207

TAMBE’ GIUSEPPE;
– intimate –

avverso la sentenza n. 952/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 16/09/2013

di L’AQUILA, depositata il 21/08/2007 r.g.n. 141/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/06/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega PESSI

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l’
inammissibilita del ricorso.

/
,/

/

ROBERTO;

R.G. 20116/2008
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 259 del 2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di
Pescara rigettava la domanda proposta da Giuseppe Tambè nei confronti della

finale apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti per “esigenze di
carattere straordinario…” in data 13-2-2001, con le pronunce consequenziali.
Il Tambè proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma con l’accoglimento della domanda.
La società si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello degli Abruzzi – L’Aquila, con sentenza depositata il
21-8-2007, in accoglimento dell’appello dichiarava la nullità del termine
apposto al contratto de quo, con la conseguente esistenza di un rapporto a
tempo indeterminato dal 13-2-2001, e condannava la società alla riammissione
in servizio dell’appellante ed al pagamento in suo favore delle retribuzioni
maturate dalla messa in mora del 18-2-2003, detratto l’aliunde perceptum,
oltre rivalutazione e interessi fino al saldo.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con quattro
motivi.
Il Tambè è rimasto intimato.
La società da ultimo ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. nonché copia
di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 26-1 12008.
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
1

s.p.a. Poste Italiane diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine

4

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno

702

raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi
atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di
legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa
idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue
pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad
agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda
originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29
novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341, Cass. S.U. Ord. 9-1-2013
n. 302).
Infine, non essendo stata svolta dall’intimato alcuna attività difensiva, non
deve provvedersi sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Roma 19 giugno 2013

saranno definite in coerenza con il presente verbale.

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