Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21078 del 13/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/10/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 13/10/2011), n.21078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Fallimento CE.DI. Europa s.p.a., in persona del legale rapp.te pro

tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via Civitavecchia n. 7, presso

lo studio dell’avv. Pierpaolo Bagnasco, rapp.to e difeso dall’avv.

CIARAMELLA Giuseppe, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n.

119/50/08 del 19/5/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/4/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. Ciaramella per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa dal Fallimento della Società CE.DI. Europa s.p.a. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Caserta n. 249/1/2006 che aveva rigettato il ricorso della CE.DI. Europa s.p.a. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Irpeg, Irap e Iva 1999. Con l’avviso di accertamento, sulla base del P.V.C., del 13/7/2001, e di altri p.v. giornalieri, eia stata rettificata ai fini Irpeg la perdita dichiarata ai fini Irpeg, il valore della produzione ai fini Irap ed era stata accertata, ai fini Iva, una maggiore imposta quale rimborso da restituire, con irrogazione di sanzioni.

Il ricorso proposto si articola in dodici motivi. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia su uno specifico motivo di gravame”) il ricorrente lamenta che i Giudici d’appello non avrebbero esaminato il capo di appello con il quale si lamentava la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, artt. 2727 e 2729 c.c., laddove l’Ufficio, nel contestare maggiori ricavi evasi per l’importo di L. 754.785.000, si sarebbe servito di un’illegittima presunzione priva dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.

La censura è infondata. La questione, seppure con motivazione sommaria, risulta essere stata esaminata dalla CTR alla pag. 4 della sentenza laddove si afferma che “i processi verbali giornalieri, allegati anche agli atti di causa, dai quali risultano irregolarità e rilievi in ordine a maggiori ricavi non contabilizzati che giustificano il ricorso all’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, ed al conseguente accertamento induttivo da parte dell’ufficio, cui spetta, in presenza dei relativi presupposti la scelta del metodo”.

Con secondo motivo (con cui deduce: “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4”) il ricorrente, in subordine, assume la nullità della sentenza in quanto l’espressione “non può condividersi l’eccezione di motivazione per relationem dell’atto impugnato…………..” costituirebbe solo una motivazione apparente. Formula il quesito di diritto – “dica l’Ecc.ma Corte adita se debba considerarsi nulla la sentenza della CTR che fornendo una motivazione solo apparente, si limiti a rigettare le censure formulate nell’atto di appello, senza indicare le specifiche ragioni poste a fondamento del dispositivo rendendo impossibile l’individuazione del thema decidendum”.

La censura è inammissibile per la inconferenza del quesito di diritto, privo di riferimento alla fattispecie concreta, la cui formulazione è del tutto inidonea ad esprimere rilevanza ai fini della decisione del motivo.

Con terzo motivo (con cui deduce “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, commi 1 e 2, nonchè dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4”) il ricorrente assume che la CTR, nel ritenere sussistente un accertamento induttivo, si sarebbe sostituito all’organo accertatore. Formula il quesito “Dica la Corte se il giudice tributano, una volta che l’Ufficio abbia esercitato il potere di accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, possa sostituirsi all’organo accertatore nella scelta del metodo da seguire ritenendo esservi i presupposti del metodo induttivo.

La censura è inammissibile in quanto non risultano indicate le affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina. Alla censura, formulata peraltro con riferimento all’art. 112 c.p.c., all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, non corrisponde la formulazione di tanti quesiti per quanto sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati.

Con quarto motivo (con cui deduce “contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”) il ricorrente assume la contraddittorietà della motivazione laddove la CTR avrebbe giudicato legittimo il ricorso al metodo induttivo mentre la stessa agenzia aveva ritenuto di non dover far ricorso a tale metodo.

La censura è infondata. Dal contenuto dell’avviso di accertamento, per come riportato dallo stesso ricorrente alle pagg. 10 e 11 del ricorso, risulta che l’organo accertatore ritenne sussistenti i presupposti per l’accertamento induttivo (“Tali gravi irregolarità contabili – da sole – determinano la inattendibilità dell’intera contabilità e legittimano l’ufficio all’accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39.

Con quinto motivo (con cui deduce “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”) il ricorrente lamenta che la pretesa fiscale si fonderebbe “esclusivamente su una mera presunzione, quale la percentuale di ricarico, il cui concreto metodo di rilevazione è assolutamente ignoto”.

Con sesto motivo (con cui deduce “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, sotto un ulteriore profilo, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”) il ricorrente assume che non può, comunque, non riconoscersi rilevanza alla prova contraria, anch’essa di natura presuntiva che è costituita dallo stato prefallimentare della società.

Con settimo motivo (con cui deduce “violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”) il ricorrente lamenta che “sfugge a qualsiasi verifica il criterio di determinazione della percentuale di ricarico non essendo in alcun modo specificate le fatture in base alle quali essa è stata determinata”.

Con ottavo motivo (con cui deduce: violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in relazione ad un ulteriore punto controverso, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente lamenta che i presunti ricavi non contabilizzati si fonderebbero su una percentuale di ricarico meramente arbitraria, desunta da dati parziali che si riferiscono ad un brevissimo periodo.

Con nono motivo (con cui deduce: violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sotto un ulteriore profilo, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), il ricorrente assume che, qualora si dovesse ritenere la percentuale in questione come presunzione idonea a legittimare la pretesa fiscale, occorre riconoscere rilevanza alla prova contraria anch’essa di natura presuntiva che è costituita dallo stato prefallimentare della società”.

Con decimo motivo (con cui deduce: violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sotto un ulteriore profilo, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), il ricorrente assume che, l’accertamento induttivo deve comunque basarsi su presunzioni che, benchè prive dei caratteri altrimenti richiesti della gravità, precisione e concordanza, si fondino su elementi che rispondano a requisiti minimi di logica.

Tutte tali censure sono inammissibili in quanto prive di specifiche argomentazioni intelligibili e di esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità; tale carenze impediscono alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento delle lamentate violazioni (Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007). I rispettivi quesiti di diritto – “dica la Corte se la percentuale di ricarico applicata sul costo del venduto come risultante dalle stesse scritture contabili della parte contribuente e determinata attraverso l’estrapolazione di alcune fatture, prese in numero insignificante rispetto al fatturato complessivo, costituisca un fatto noto, idoneo ad integrare presunzioni gravi, precise e concordanti sulle quali fondare la presunzione di maggiori ricavi, considerato altresì che le suddette fatture non sono state nemmeno indicate”; “dica la Corte se, nel caso in cui la presunzione costituita dalla percentuale di ricarico adottata dall’Agenzia delle Entrate fosse ritenuta legittima, è comunque consentito alla parte contribuente offrire la prova contraria costituita a sua volta da una presunzione quale il suo palese stato di crisi prefallimentare”; “dica la Corte se, anche nel caso in cui sia consentito l’accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, debbano comunque essere utilizzate presunzione che -pur non dovendo avere i requisiti della gravità, precisione e concordanza- si fondino su dati verificabili cosa che non accade allorquando non sono note le fatture in base alle quali è stata determinata la percentuale di ricarico”; “Dica la Corte se la percentuale di ricarico desunta da dati parziali e comunque non significativi, che si riferiscono per stessa ammissione dell’Ufficio ad un brevissimo periodo (22.10.1999/31.12.1999) applicata alfine di determinare maggiori ricavi, costituisca un “fatto noto”, idoneo ad integrare presunzioni “gravi, precise e concordanti”; “dica la Corte se, nel caso in cui la presunzione costituita dalla percentuale di ricarico adottata dall’Agenzia delle Entrate fosse ritenuta legittima, è comunque consentito alla parte contribuente offrire la prova contraria, costituita a sua volta, da una presunzione, quale il suo palese stato di crisi prefallimentare”; “dica la Corte se, anche nel caso in cui sia consentito l’accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, debbano comunque essere utilizzate presunzioni che – pur non dovendo avere i requisiti della gravità, precisione e concordanza – rispondano a criteri di logica, cosa che non accade allorquando la percentuale di ricarico è determinata prendendo come riferimento temporale un periodo per nulla significativo, per essere di poco superiore al mese”, non indicano l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (v. Sez. 5, Sentenza n. 774 del 14/01/2011).

Con undicesimo motivo (con cui deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 3650 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia su un ulteriore specifico motivo di gravame) il ricorrente lamenta che la CTR non si sia pronunciata sul motivo di appello relativo alla irrogabilità delle sanzioni all’Amministrazione Fallimentare. La censura è infondata. Non è configurabile invero il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva), quando debba ritenersi che tale questione sia stata esaminata e decisa – sia pure con una pronuncia implicita della sua irrilevanza o di infondatezza – in quanto superata e travolta, anche se non espressamente trattata, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga , come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza.

Ciò ricorre nel caso in esame in cui la pronuncia sull’applicabilità del cumulo giuridico di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, presuppone il rigetto della censura in questione.

Con dodicesimo motivo (con cui deduce: “violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”) il ricorrente assume che alla curatela non potrebbe ascriversi alcuna responsabilità per violazioni commesse dal fallito in bonis.

La censura è infondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 25606 del 01/12/2006) e dal quale il collegio non ritiene discostarsi, secondo cui, in tema di sanzioni pecuniarie per violazioni delle leggi tributarie, qualora il contribuente sia stato dichiarato fallito, l’avvenuta irrogazione della sanzione per il mancato pagamento di un debito d’imposta sorto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento esclude la rilevanza di qualsiasi considerazione attinente all’elemento soggettivo della violazione ed all’impossibilità per il curatore di effettuare pagamenti a favore di singoli creditori in lesione della “par condicio creditorum”, trovando la sanzione il suo presupposto in una violazione commessa quando l’imprenditore era ancora “in bonis”, e fermo restando che la soddisfazione del relativo credito deve aver luogo secondo le regole del concorso.

Da tutto quanto sopra consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2011

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