Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21078 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/10/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 02/10/2020), n.21078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10640-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CASA DI CURA CITTA’ DI PARMA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,

C.SO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA F.

RAPISARDA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 399/2014 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 28/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dei

9/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Casa di Cura di Parma spa presentava istanza di rimborso della maggiore Ires versata nell’anno di imposta 2005, sull’assunto che non aveva dedotto l’Irap dal reddito imponibile ai fini Irpeg, come sarebbe stato suo diritto fare.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate, la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Parma che lo rigettava con sentenza n. 5 del 2010.

La Casa di Cura di Parma spa proponeva appello alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che lo accoglieva con sentenza n. 399 del 28 febbraio 2014, ritenendo applicabile alla fattispecie in esame il disposto del D.L. n. 201 del 2011, art. 2 convertito nella L. n. 214 del 2011, che prevede la integrale deducibilità, dall’imponibile relativo all’imposta sui redditi, dell’importo versato a titolo di Irap riguardante le spese per il personale dipendente.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con unico motivo, deducendo: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 1, del D.L. n. 185 del 2008, art. 6, comma 2 convertito con L. n. 2 del 2009, del D.L. n. 201 del 2011, art. 2 convertito nella L. n. 214 del 2011, anche come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 4, comma 12 convertito nella L. n. 44 del 2012, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Deposita memoria.

La società Casa di Cura di Parma spa resiste con controricorso. Deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Il D.L. n. 201 del 2011, art. 2, comma 1 convertito nella L. n. 214 del 2011, ha introdotto la deducibilità, ai fini delle imposte sul reddito, di un importo pari dell’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente, con applicazione retroattiva della nuova disciplina nei limiti temporali fissati dallo stesso art. 2, comma 1 quater, (introdotto dal D.L. n. 16 del 2012, art. 4, comma 12 convertito nella L. n. 44 del 2012), secondo cui la disposizione “si applica ai periodi di imposta precedenti a quelli in corso al 31.12.2012, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto (28 dicembre 2011) sia ancora pendente il termine di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38”; considerato che il termine per la richiesta di rimborso di cui al citato art. 38 è di 48 mesi, la facoltà di richiedere retroattivamente il rimborso dell’Irap ai sensi dell’art. 2, comma 1 riguardava i versamenti effettuati a decorrere dal 28 dicembre 2007 (quadriennio antecedente al 28.12.2011 data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011).

Nel caso in esame è pacifico che la richiesta di rimborso ha riguardato i versamenti Irap effettuati nell’anno di imposta 2005, ossia in un momento temporale escluso dalla portata retroattiva del D.L. n. 201 del 2011, art. 2, comma 1 quater, che ha disciplinato la decorrenza temporale della deducibilità dell’Irap dall’imponibile Irpeg.

Come affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate ricorrente, deve invece ritenersi applicabile retroattivamente la deduzione forfettaria del 10% dell’importo Irap previsto dal D.L. n. 185 del 2008, art. 6, comma 1 convertito nella L. n. 2 del 2009, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008: infatti la relativa norma retroattiva, dettata dal comma 2, attribuisce il diritto alla deduzione forfettaria del 10% anche a coloro che, per i periodi anteriori al 31.12.2008, avevano comunque presentato una istanza di rimborso nei termini consentiti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38. Fattispecie verificatasi nel caso in esame in cui la società nell’anno 2006 aveva presentato istanza di rimborso dell’eccedenza Irpeg versata nell’anno 2005 senza deduzione dell’Irap dall’imponibile ai fini della imposta sul reddito. In senso conforme, in relazione ai rapporti intertemporali tra il D.L. n. 201 del 2011, art. 2 e il D.L. n. 185 del 2008, art. 6 questa Corte ha stabilito che, in tema di rimborso di maggiore IRES/IRPEG versata per effetto della mancata deduzione dell’IRAP, poichè la disciplina retroattiva introdotta dal D.L. n. 201 del 2011, art. 2, comma 1, conv. in L. n. 214 del 2011, trova applicazione limitata ai periodi di imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse ancora pendente il termine decadenziale di quarantotto mesi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 resta ferma la disciplina del D.L. n. 185 del 2008, art. 6 conv., con modif., in L. n. 2 del 2009, in relazione ai periodi di imposta per i quali sia stata comunque presentata, entro il succitato termine, istanza per il rimborso, il cui ammontare è dovuto per una somma fino ad un massimo del dieci per cento dell’IRAP dell’anno di competenza, riferita forfettariamente a interessi e spese per il personale. (Sez. 5 n. 15341 del 06/06/2019; Sez. 5 n. 11087 del 19/04/2019).

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione che deciderà in ordine all’entità del rimborso spettante (essendo controverso tra le parti anche il quantum della eccedenza versata) applicando la regola giuridica sopra indicata. Alla medesima Commissione tributaria regionale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA