Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21077 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 22/07/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 22/07/2021), n.21077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2481/2020 proposto da:

U.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VITTORIO SANNONER;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI FOGGIA, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di FOGGIA, depositata il

19/11/2019 R.G.N. 4369/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con ordinanza depositata il 19.11.2019, il Giudice di pace di Foggia ha respinto il ricorso con il quale U.S., cittadino nigeriano, ha impugnato il decreto di espulsione, con ordine di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, adottato dal Prefetto della Provincia di Foggia in data 17.10.2019 e notificato in pari data all’interessato;

2. il rigetto del ricorso è stato motivato: a) dalla considerazione che dalla documentazione prodotta dalla Prefettura di Foggia emergeva che l’ U., entrato nel territorio nazionale nell’anno 2016, non aveva impugnato il provvedimento del 26.2.2018 del Tribunale di Bari che aveva respinto il ricorso avverso la decisione di rigetto del riconoscimento di protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale; b) dalla infondatezza della doglianza secondo la quale l’aspirante alla protezione internazionale non era stato informato del suo diritto di reiterare la relativa domanda, in quanto dagli atti risultava che l’ U. aveva impugnato il provvedimento in seconda istanza (mod. C3), impugnativa dichiarata inammissibile dalla Commissione per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Foggia in data 8.5.2019; c) dalla infondatezza della doglianza relativa alla mancata traduzione degli atti, portati a conoscenza attraverso le lingue veicolari, tanto che gli stessi risultavano tutti sottoscritti dall’interessato, e questi essendo entrato nel territorio nazionale nel corso dell’anno 2016, doveva ritenersi aver maturato una buona conoscenza della lingua italiana; d) dalla situazione di irregolare presenza sul territorio nazionale che giustificava l’adozione del decreto di espulsione;

3. per la cassazione dell’ordinanza propone ricorso, notificato a mezzo pec il 27.12.2019, U.S. sulla base di due motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 19, censura la decisione impugnata per essere frutto di una rappresentazione in fatto ed in diritto non corrispondente al vero della situazione relativa alla reiterata domanda di protezione internazionale non corrispondente al vero; in particolare evidenzia di non essere stato posto nelle condizioni di impugnare il rigetto della domanda in sede amministrativa per difetto di notifica del provvedimento;

2. con il secondo motivo, deducendo violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, censura la ordinanza impugnata sul rilievo che il provvedimento di espulsione, come l’ordine del Questore, non erano stati notificati in lingua conosciuta dal richiedente il quale non comprende e non parla alcune delle lingue veicolari; il giudice di Pace era venuto meno all’obbligo, sancito da Corte Cost. 257/2004, di accertamento della conoscenza della lingua italiana e di quelle veicolari; il decreto di espulsione e l’ordine del questore non notificati in lingua conosciuta erano nulli;

3. preliminarmente occorre darsi atto che parte ricorrente ha proceduto al rinnovo nei confronti del Prefetto di Foggia della notifica del ricorso per cassazione, rinnovo al quale era stato autorizzato dal Collegio ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;

4. il secondo motivo di ricorso è fondato e tanto assorbe la necessità di esame del primo motivo;

4.1. infatti, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. 8 marzo 2012, n. 3676; Cass. 14 luglio 2015, n. 14733; Cass. 6 febbraio 2018, n. 2865, con specifico riferimento a cittadino bengalese);

4.2. nel caso di specie, il provvedimento espulsivo, non tradotto nella lingua conosciuta dallo straniero, risulta traslato solo nella lingua veicolare, senza che l’amministrazione abbia allegato (ed il giudice ritenuto plausibile), l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dal destinatario dell’atto, restando irrilevante la presunta conoscenza della lingua italiana affermata dal Giudice di Pace;

5. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione dell’ordinanza impugnata e, con decisione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, pronunciati la nullità e l’annullamento del decreto prefettizio, con la regolazione delle spese del giudizio di merito e di legittimità secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo. Cassa il provvedimento del Giudice di Pace e decidendo nel merito dichiara nullo e annulla il decreto di espulsione del Prefetto di Foggia. Condanna la Prefettura di Foggia alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida per il giudizio di merito in Euro 100,00 per esborsi e Euro 1.500,00 per compensi professionali e, per il giudizio di cassazione in Euro 200,00 per esborsi e Euro 2.200,00 per compensi professionali, entrambi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come di legge.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

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