Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21077 del 19/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 19/10/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 19/10/2016), n.21077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23060/2013 proposto da:

S.E. (OMISSIS), F.L. (OMISSIS), V.B.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato CATERINA MELE, rappresentati e difesi dall’avvocato

MARCO PAPAGALLI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI SPA, in persona del Rag. E.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio

dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, rappresentata e difesa dagli avvocati

LAURA GOLINI, PATRIZIA DIOGUARDI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 340/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato CATERINA MELE per delega non scritta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Escussa dal Comune di Riomaggiore la polizza fidejussoria rilasciata da Fondiaria SAI s.p.a. a garanzia dell’adempimento di obbligazioni assunte dalla Cooperativa La Rondine di Sarbia derivanti da una convenzione urbanistica attuativa del programma di edilizia economica e popolare, la società assicurativa otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della predetta cooperativa nonchè dei soci, obbligati solidalmente in regresso. I giudizi di opposizione proposti autonomamente dalla cooperativa e dai soci erano definiti in primo grado dal Tribunale Ordinario di Firenze con sentenza in data 7.7.2007 di rigetto degli atti di opposizione.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 28.2.2013 n. 340 rigettava, previa riunione, tutti gli appelli proposti avverso la indicata decisione di prime cure, ravvisando nella polizza fidejussoria “a prima richiesta e senza eccezioni” una garanzia autonoma e ritenendo infondata la exceptio doli; la garanzia dell’adempimento degli oneri derivanti dalla convezione urbanistica allegata alla Delib. n. 129 del 1994, attuativa del PEEP, concerneva l’asservimento di aree per una superficie parametrata all’indice edificatorio previsto dagli strumenti urbanistici, e quindi si estendeva anche alle sopravvenute modifiche di tali aree dovute alla diversa volumetria edificatoria prevista nella variante al PRG adottata nel 1997, come stabilito nell’atto d’obbligo sottoscritto dalla Cooperativa il (OMISSIS). Inoltre il Giudice di appello affermava che la coobbligazione fidejussoria assunta dai soci per la restituzione delle somme escusse, pur riferendosi alla polizza emessa nel (OMISSIS), era ancora efficace, essendo subordinata la cessazione della garanzia alla liberazione del contraente-debitore principale, nella specie non intervenuta e non potendo esperirsi l’azione di rilievo del cofidejussore nei confronti della Cooperativa ex art. 1953 c.c., essendo stata questa nelle more posta in liquidazione coatta amministrativa.

F.L. e S.E., n.q. di eredi di S.C., e V.B. hanno impugnato per cassazione la sentenza di appello con quattro motivi. Ha resistito la intimata Fondiaria SAI s.p.a. con controricorso.

In data 14.6.2016 è stato depositato presso la Cancelleria di questa Corte atto di “rinuncia agli atti del ricorso per cassazione” sottoscritto per adesione anche dalla parte resistente e dai suoi difensori.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va dichiarata la estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..

I ricorrenti hanno infatti depositato in data 14.6.2016 presso la Cancelleria della Corte atto di rinuncia al ricorso, con integrale compensazione delle spese di lite, sottoscritto per adesione agli effetti dell’art. 391 c.p.c., comma 4, dal procuratore della UNIPOL SAI s.p.a. nonchè dai difensori della società assicurativa.

La rinuncia al giudizio non integra alcuno dei tassativi presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Corte Cass. sez. 6-3 ordinanza n. 19560 del 30/09/2015; id. 6-1 ordinanza n. 23175 del 12/11/2015).

PQM

Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2016

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